Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25955 del 31/03/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 25955 Anno 2015
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SBAA ABDELMOULA N. IL 16/10/1984
avverso la sentenza n. 471/2014 TRIBUNALE di TRENTO, del
16/05/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
lette/sentite le conclusioni del PG.Dett.

Data Udienza: 31/03/2015

t,

RITENUTO IN FATTO
1. Sbaa Abdelmoula ricorre per cassazione
avverso la sentenza del Tribunale di
Trento,in data 16-5-2014, con la quale è stata applicata al ricorrente, ex ad 444 cod. proc.
pen., la pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 4000 di multa, con confisca
della somma di danaro in sequestro, in ordine al delitto di cui all’art. 73 DPR 309/90.
2.11 ricorrente deduce, con unico motivo, violazione degli artt. 445 cod. proc. pen. e 240 cod.
pen., poiché all’imputato è stata sequestrata la somma di euro 4650 in contanti, rinvenuta
sulla sua persona, nonché di ulteriori euro 650, in contanti, trovata all’interno dell’abitazione
in cui lo stesso abita, con la moglie. Quest’ultima è intervenuta all’udienza di fronte al giudice
monocratico, rivendicando la proprietà del danaro e chiedendone la restituzione.
Erroneamente pertanto il Tribunale ha disposto la confisca delle predette somme, a fronte di
un’imputazione afferente non ad una condotta di spaccio, mai contestata all’imputato, ma di
mera detenzione di grammi 10 di cocaina, in assenza dunque di qualunque nesso tra il
possesso dello stupefacente e la disponibilità delle somme in disamina. Queste ultime non
possono certamente essere considerate profitto del reato di mera detenzione della
predetta,modica, quantità di sostanza stupefacente, integrante esclusivamente l’ipotesi della
lieve entità, ex ad 73 comma 5 I. stup., con conseguente inapplicabilità della confisca ex art.
12 sexies I. 356/92. Peraltro la moglie dell’imputato ha dimostrato documentalmente che il
danaro sequestrato costituisce provento del suo lavoro.
Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.
3.Con requisitoria depositata il 30 ottobre 2014, il Procuratore Generale presso questa Corte
ha chiesto annullamento senza rinvio, limitatamente alla confisca del danaro in sequestro, con
eliminazione di quest’ultima.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato. Ove venga ravvisata, come nel caso di specie, l’ipotesi di cui all’art. 73
comma 5 DPR 309/90,è possibile procedere alla confisca del danaro trovato in possesso
dell’imputato solo in presenza dei presupposti di cui all’art. 240 comma 1 cod. pen. e non ai
sensi dell’art. 12 sexies d.l. 306/92 (Cass. , Sez 4, n.4199/08 dell’11-12-2007 , Rv. 238432).
L’art. 240 cod. pen. prevede la confisca delle cose che costituiscono profitto del reato. Il
profitto è costituito dal lucro e cioè dal vantaggio economico che si ricava, direttamente o
indirettamente, dalla commissione del reato (Sez. U. 3-7-1996, Chabrui , Rv. 205707). E’
pertanto certamente ammessa la confisca del danaro che costituisca provento del reato di
vendita di sostanze stupefacenti. Senonchè, nel caso di specie, è contestata una mera
detenzione, a fini di spaccio, e non una vendita di sostanze stupefacenti. Non è dato infatti
comprendere su cosa si basi l’affermazione del giudice a quo secondo cui il pubblico ministero
avrebbe ,nel caso di specie, contestato una attività continuativa di spaccio. Viceversa, il tenore
testuale dell’imputazione, riportata in sentenza, è assolutamente univoco nell’addebitare
all’imputato esclusivamente la detenzione di gr 10,196 di cocaina, a fini di consumo non
esclusivamente personale. L’imputazione di vendita di sostanza stupefacente,cui è correlabile
il possesso della somma sequestrata all’imputato, è dunque del tutto estranea alla
regiudicanda. Ne deriva che la somma rinvenuta nella disponibilità dell’imputato, anche ad
ammettere che sia provento di spaccio di sostanze stupefacenti , non costituisce il profitto del
reato in contestazione ma di altre, pregresse condotte illecite di cessione di droga, con
l’introito del relativo corrispettivo. Viene quindi a mancare il nesso tra il reato ascritto
1

P

all’imputato e la somma di danaro rinvenuta nella sua disponibilità, che non può pertanto
essere confiscata, potendo costituire oggetto della statuizione ablatoria esclusivamente il
provento del reato per il quale l’imputato è stato condannato e non di altre condotte illecite,
estranee alla declaratoria di responsabilità. La sentenza va dunque annullata senza rinvio
limitatamente alla confisca, con conseguente restituzione della somma all’avente diritto.

PQM
ANNULLA SENZA RINVIO LA SENTENZA IMPUGNATA LIMITATAMENTE ALLA DISPOSTA CONFISCA ED

Così deciso in Roma , all ‘udienza del 31-3-2015 .

ORDINA LA RESTITUZIONE DELLA SOMMA ALL’AVENTE DIRITTO.

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