Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25954 del 31/03/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 25954 Anno 2015
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MAURO PASQUALE N. IL 18/02/1942 parte offesa nel procedimento
c/
SCARINGELLO DOMENICO N. IL 02/01/1970
FERRARA FABIO N. IL 04/06/1984
VAVOLI DANIELE N. IL 16/12/1982
avverso il decreto n. 1446/2014 GIP TRIBUNALE di
CASTROVILLARI, del 23/04/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
lette/se.utito-le conclusioni del PG 99.tt.

Uditi difens

Avv.;

Data Udienza: 31/03/2015

1. Mauro Pasquale, in qualità di persona offesa,
ricorre per cassazione , tramite il
difensore,avverso il decreto di archiviazione emesso dal Gip del Tribunale di
Castrovillari,in data 23-4-2014,rappresentando di avere presentato rituale opposizione alla
richiesta di archiviazione formulata dal PM, in ordine ai reati di cui agli artt. 361 e 614 cod.
pen.. Ciò nonostante, il Gip, senza considerare che alla fattispecie concreta in disamina
avrebbe potuto essere ascritto il nomen iuris ex art. 328 cod. pen. oppure quello ex art.
323 cod. pen., ha emesso decreto di archiviazione,senza fissare l’udienza camerale, in
violazione anche dell’art. 2 della Decisione quadro del Consiglio dell’Unione europea 15
marzo 2001,n. 2001/220/GAI, e della Raccomandazione R(85)11 del Consiglio
d’Europa,che assicurano adeguati strumenti di tutela alla persona offesa,ove,come nel
caso in disamina, quest’ultima presenti un atto di opposizione senz’altro ammissibile.
Viceversa, decidere in merito, inaudita altera parte, integra nullità, a norma dell’art.
178,Iett. C), cod. proc. pen..
Si chiede pertanto annullamento del decreto impugnato.
Le censure formulate sono state ribadite e ulteriormente argomentate con memoria in data
27 febbraio 2015.
2.Con requisitoria scritta, depositata il 22 ottobre 2014, il Procuratore generale presso
questa Corte ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.0ccorre rilevare come l’art. 581, lett c), cod. proc. pen richieda l’indicazione specifica delle
ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum. Tale requisito difetta nel
caso di specie, essendo riscontrabile un’assoluta genericità dei motivi addotti requisito della
specificità dei motivi implica, infatti, a carico del ricorrente, non solamente l’onere di dedurre le
censure che intende muovere a uno o più punti determinati della decisione ma anche quello di
indicare,in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure stesse, al fine
di consentire al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio
sindacato (Cass. 18-10-1995 , Arra, Rv. 203513). E’ dunque necessaria una indicazione
precisa, anche se sintetica, delle ragioni di diritto e dei profili di fatto a fondamento del
gravame, in modo da permettere al giudice ad quem di controllare la correttezza dell’apparato
giustificativo che sorregge la decisione impugnata ( Cass. 9-5-90 , Rizzi , Cass. pen 1991 , II ,
959; Cass 14-5-1992 , Genovese , Riv. Pen. 1993, 440 ; Cass. 17-11-1993, Settecase , rv. n.
196795). Viceversa, il ricorrente si limita ad invocare l’annullamento del provvedimento
impugnato, senza indicare in alcun modo le ragioni a sostegno della propria tesi né criticare, se
non sulla base di affermazioni apodittiche, le argomentazioni poste a fondamento della
decisione. E’ d’altronde inammissibile l’impugnazione che non si confronti con la motivazione
dell’atto impugnato e che non contenga alcuna confutazione delle argomentazioni formulate
dal giudice a quo, limitandosi a riportare massime giurisprudenziali o basandosi su astratte
affermazioni di principio, senza raccordarsi alle cadenze argomentative del provvedimento
gravato, così non rendendo percepibile il senso delle doglianze con riferimento alli impianto
giustificativo di quest’ultimo, che , nel caso di specie, è peraltro ineccepibile, sotto il profilo
sia logico che giuridico. Il giudice a quo ha infatti evidenziato come sia da escludere che i
pubblici ufficiali avessero acquisito una notizia di reato (furto patito da Mauro Pasquale)
soltanto perché, nel corso di attività di controllo del territorio, avevano notato l’assenza di una
macchina operatrice dallo stabilimento di proprietà del Mauro. Nè possono rilevarsi significativi
ritardi nell’inoltro delle segnalazioni di reato,considerato anche il rifiuto della parte offesa di
sporgere denuncia. Nemmeno il delitto di violazione di domicilio è configurabile, atteso che
l’area, non recintata, era in stato di abbandono da anni.

1

RITENUTO IN FATTO

3.11 ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille, determinata secondo equità,in
favore della Cassa delle ammende.

PQM
DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE
SPESE PROCESSUALI E DELLA SOMMA DI E. 1.000,00 IN FAVORE DELLA CASSA DELLE
AMMENDE.

Così deciso in Roma , all ‘udienza del 31-3-2015.

2.A fronte di questo apparato argomentativo ,manca, in particolare, nell’atto di gravame, ogni
riferimento alle indagini suppletive richieste e alle ragioni della loro pertinenza e rilevanza. È
infatti da escludersi l’ammissibilità dell’opposizione con cui la persona offesa, senza indicare
alcun tema nuovo di indagine né alcun elemento probatorio, si limiti a criticare la richiesta di
archiviazione sulla base del materiale già acquisito (Cass. Sez VI 26-10-2005,n. 45000,Cass.
pen.2007,1695).L’ammissibilità dell’opposizione è quindi subordinata all’indicazione specifica di
ulteriori elementi pertinenti e rilevanti e cioè inerenti alla notizia di reato e idonei ad incidere
concretamente sul quadro probatorio, determinandone significative modificazioni (Cass. Sez
11,30-9-2003 n. 43058, rv. 227202; Cass. , Sez. VI, 26-3-04 n.25048 , rv 229603). Tali profili
non risultano in alcun modo tematizzati nel ricorso presentato. Nè a questa Corte è consentito
intraprendere un itinerario cognitivo, valutativo e motivazionale svincolato dalle censure
proposte.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA