Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25953 del 31/03/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 25953 Anno 2015
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LUPO GIOVANNI N. IL 19/07/1950 parte offesa nel procedimento
c/
ZAGARESE ANTONIO N. IL 21/03/1977
avverso il decreto n. 1286/2013 GIP TRIBUNALE di
CASTROVILLARI, del 24/05/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difens Avv.;

Data Udienza: 31/03/2015

cassazione, tramite il
1.Lupo Giovanni, in qualità di persona offesa, ricorre per
difensore,avverso il decreto di archiviazione emesso dal Gip del Tribunale di Castrovillari,
in data 24-5-2013, nel proc. pen. a carico di Zagarese Antonio, in ordine al reato di cui
all’art. 393 cod. pen.
2.11 ricorrente deduce violazione degli artt. 408,409 e 410 cod. proc. pen., poiché il
pubblico ministero non ha notificato l’avviso della richiesta di archiviazione,nonostante
l’esplicita richiesta, in tal senso, formulata dalla persona offesa, nella querela depositata in
data 4 luglio 2012. La motivazione è comunque erronea poiché il Gip ha ritenuto che la
condotta dell’indagato non sia penalmente rilevante , attesa la mancanza di formale messa
in mora per la restituzione dei locali e delle chiavi. È stata invece allegata alla querela
formale diffida al rilascio immediato dei locali, in data 24 gennaio 2012. Altra formale
diffida era stata inviata il 3 gennaio 2012.
Si chiede pertanto annullamento del decreto impugnato.
2.Con requisitoria scritta, depositata il 29 ottobre 2014, il Procuratore Generale presso
questa Corte ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso,per tardività.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Come correttamente rilevato dal Procuratore Generale presso questa Corte, il ricorso è
tardivo. Ove si assuma l’omissione della notifica dell’avviso della richiesta di archiviazione alla
persona offesa che ne abbia fatto richiesta, il decreto di archiviazione è impugnabile con
ricorso per cassazione, esperibile nel termine ordinario di 15 giorni, decorrente dal momento in
cui la parte lesa ha avuto notizia del provvedimento ( Sez. 3, 27-11-2012, n. 11543, Rv.
254743). Orbene, al riguardo,occorre rilevare che, in data 23 gennaio 2014, la persona offesa
rappresentò al Gip, in apposita istanza, che il procedimento nato dalla sua denuncia era stato
archiviato, senza che la Procura avesse notificato al querelante l’avviso ex art. 408 cod. proc.
pen. Risulta così, per tabulas, la conoscenza, fin da data anteriore al 23 gennaio
2014,dell’intervenuta archiviazione del procedimento e dell’omesso avviso della relativa
richiesta da parte del pubblico ministero. Pertanto,anche considerando, come dies a quo, la
data del 22 gennaio 2014,i1 termine per la proposizione del ricorso per cassazione è scaduto il
6-2-2014,mentre il ricorso, datato 19 febbraio 2014, è stato depositato soltanto il 20 febbraio
2014 e pertanto nettamente oltre il termine di 15 giorni di cui all’art. 585 comma 1 , lett. a)
cod. proc. pen.
2.11 ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500, determinata secondo equità , in
favore della Cassa delle ammende.

PQM
DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE
PROCESSUALI E DELLA SOMMA DI E. 500,00 IN FAVORE DELLA CASSA DELLE AMMENDE.

Così deciso in Roma , ali ‘udienza del 31-3-2015.

RITENUTO IN FATTO

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