Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25940 del 31/03/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 25940 Anno 2015
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BOTTONI ALESSANDRO N. IL 12/08/1979
avverso la sentenza n. 490/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del
23/04/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 31/03/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

tTr2

Udito, per la parte ci e, l’Avv

Data Udienza: 31/03/2015

RITENUTO IN FATTO
Bottoni Alessandro ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di
Bologna,
in data
23-4-2014,
con la quale è stata confermata, in punto di
responsabilità,la sentenza di condanna emessa in primo grado, in ordine al delitto di cui
all’art. 372 cod. pen. per avere affermato che Giorgi Claudio non aveva preso parte agli
scontri verificatisi in occasione di una partita di calcio, contrariamente a quanto dimostrato
sia da riprese fotografiche che da fonti testimoniali, in ordine alla partecipazione del
Giorgi ai tafferugli.
2. Il ricorrente deduce, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione ,poiché
gli operanti di polizia giudiziaria hanno riconosciuto il Giorgi non nell’immediatezza dei fatti
ma soltanto successivamente ed esclusivamente mediante il vestiario, visionando un
fotogramma, che ritraeva il Giorgi in un punto diverso da quello in cui si erano verificati gli
scontri e in un atteggiamento di assoluta quiete. Non vi è pertanto alcun contrasto tra la
versione offerta dal ricorrente e quella riferita dagli operanti, poiché il fotogramma in
questione non si riferisce agli scontri ma ritrae, in un momento successivo ad essi, il punto
in cui si trova la pizzeria nella quale il Bottoni e il Giorgi, unitamente al gruppo di amici,si
erano recati, rimanendo del tutto estranei agli scontri ed anzi guardandoli dall’esterno della
pizzeria stessa. Anche la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato è stata affermata
dai giudici di merito senza alcun elemento di prova.
2.1.Con il secondo motivo, si lamenta la mancata concessione delle attenuanti
generiche,che non può essere motivata sulla base della commissione stessa del reato e,
per di più, senza tener conto della giovane età del ricorrente e del netto allontanamento
di quest’ultimo dagli ambienti dediti alla violenza.
Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso esula dal numerus clausus delle censure deducibili in sede
di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto
riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono
insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed
idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del
decisum. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di
legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai
giudici di merito in ordine all’affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi
ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una
corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni
delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle
argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni, a preferenza
di altre (Sez. U. ,13-12-1995, Clarke ,Rv. 203428).
1.1.Nel caso di specie, la Corte d’appello, richiamando anche la motivazione della
sentenza di primo grado, ha evidenziato come tutti e tre gli operanti di polizia
giudiziaria, uno dei quali conosceva bene i tifosi della Spal e,segnatamente, il
Giorgi,abbiano riconosciuto, con certezza, quest’ultimo nel soggetto ripreso nel filmato
loro mostrato, mentre affrontava i poliziotti , con una cintura in mano, e infrangeva il
vetro posteriore dell’auto di servizio della polizia. Gli stessi imputati non identificati
come partecipi agli scontri riconobbero, nel Giorgi, l’individuo ripreso nel filmato e
visibile nei relativi fotogrammi, con la sigaretta in bocca, il cappello in testa e la cintura
dei pantaloni in mano. E la Corte d’appello sottolinea come l’atteggiamento minaccioso
tenuto dal Giorgi e comprovato dalla cintura tenuta in pugno,mentre era perfettamente
compatibile con la partecipazione attiva alla resistenza di gruppo, era, al contrario,
1

1.

PQM
DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE
PROCESSUALI E DELLA SOMMA DI E. 1000,00 IN FAVORE DELLA CASSA DELLE AMMENDE.

Così deciso in Roma , all ‘udienza del 31-3-2015.

incompatibile con un rapido ed improvviso avvicinamento al luogo dei disordini, solo
per soddisfare una personale curiosità. La presenza del Giorgi, perfettamente integrata
con quella degli altri ultras, e la detenzione della cintura nella mano, unitamente alla
circostanza che anche gli imputati lo abbiano riconosciuto nel soggetto ripreso dalla
telecamera, escludono dunque che egli fosse finito casualmente in mezzo agli scontri.
Ciò smentisce l’affermazione del Bottoni, che aveva negato fermamente il
coinvolgimento del Giorgi negli scontri, affermando, per contro, la sua presenza
costante nei pressi della pizzeria, senza prender parte alcuna ai tafferugli.
1.2.Dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è dunque enucleabile una
attenta analisi della regiudicanda, avendo i giudici di secondo grado preso in esame
tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla conferma della sentenza di
prime cure attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile ,sotto il
profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in
termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa
sede. Né la Corte suprema può esprimere alcun giudizio sull’attendibilità delle
acquisizioni probatorie, giacchè questa prerogativa è attribuita al giudice di merito,con
la conseguenza che le scelte da questo compiute, se coerenti, sul piano logico, con una
esauriente analisi delle risultanze agli atti, si sottraggono al sindacato di legittimità
(Sez. U. 25-11-1995, Facchini , Rv. 203767).
2.Anche le determinazioni del giudice di merito in ordine alla concessione delle
circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena sono insindacabili in
cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso
di specie, la motivazione del giudice d’appello è senz’altro da ritenersi adeguata,avendo
la Corte territoriale fatto riferimento alla forte determinazione al mendacio; alla
mancanza di resipiscenza,dimostrata dall’insistenza con cui, nonostante le risultanze
oggettivamente contrarie, il ricorrente mantenne la sua versione, addirittura cercando
di adattarla a posteriori, introducendo un momentaneo allontanamento da Giorgi,prima
fermamente negato.
3.11 ricorso va dunque dichiarato inammissibile, a norma dell’art. 606, comma 3, cod.
proc. pen.,con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille, determinata secondo equità, in favore della
Cassa delle ammende.

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