Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2594 del 11/12/2012


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 2594 Anno 2013
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) CASTALDO LUIGI N. IL 30/03/1970
avverso la sentenza n. 6011/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
15/03/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/12/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI
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Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CexaguAl
che ha concluso per 04~,..Ke,1.1.0
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

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Data Udienza: 11/12/2012

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RITENUTO IN FATTO

Con sentenza del 15.3.2011 la Corte di appello di Napoli, in parziale
riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Noia, riduceva ad anni 1
di reclusione la pena di anni 1 e mesi 4 inflitta a Castaldo Luigi imputato
dei reati previsti da: 1) art.385 cod.pen. per evasione dagli arresti

inerenti la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo
di soggiorno nel Comune di Saviano; 3)art.116 cod. strada per avere
guidato l’autovettura Mercedes senza aver conseguito la patente di
guida; 4) art.334 cod.pen. cod.pen. , ritenuta l’ipotesi prevista all’ultimo
comma, per avere sottratto l’autovettura indicata nel capo precedente,
sottoposta a sequestro amministrativo. In Napoli il 5.6.2008.
Avverso la sentenza il difensore ricorre per i seguenti motivi:
violazione dell’art.185 comma 1 cod.proc.pen. in quanto la sopravvenuta
dichiarazione di nullità dell’originaria misura degli arresti domiciliari ha
reso nulli tutti gli atti conseguenti e successivi, compreso quello relativo
all’evento di evasione che, se non fosse esistita la misura cautelare, non
si sarebbe mai potuto verificare; 2)sussistenza del rapporto di specialità
tra il reato previsto dall’art.334 cod.pen. e la violazione amministrativa
prevista dall’art.213 cod..strada, con conseguente applicabilità della sola
sanzione amministrativa; 3) erronea applicazione della pena detentiva
(mesi 1 e gg.15 di aumento in continuazione) per il reato previsto
dall’art.116 comma 13 cod.strada, punito con la pena dell’ammenda.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è parzialmente fondato nei termini di seguito indicati.
1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. In
riferimento al delitto di evasione, la Corte di appello ha correttamente
confermato la decisione del giudice di primo grado in ordine alla
irrilevanza del successivo annullamento della misura cautelare degli
arresti domiciliari disposta dal Tribunale del riesame in data 17.6.2008,
atteso che il provvedimento cautelare era pienamente valido ed efficace
al momento della intervenuta violazione commessa in data 5.6.2008. Il
richiamo all’art.185 comma 1 cod.proc.pen. non è pertinente, poiché esso

domiciliari; 2) art.9 legge n.1423 del 1956 per violazione degli obblighi

disciplina l’estensione della nullità agli atti processuali consecutivi
dipendenti dall’atto viziato, mentre nel caso in esame non si è in
presenza di un atto ma di una condotta, temporalmente antecedente e
non susseguente all’annullamento della misura cautelare.
2.11 secondo motivo di ricorso è fondato. Questa Corte ha affermato
la sovrapponibilità tra la specifica condotta di sottrazione descritta
nell’art.334 cod.pen. e l’illecito amministrativo previsto dall’art.213 cod.

veicolo sottoposto a sequestro amministrativo integra esclusivamente
l’illecito amministrativo previsto dal quarto comma dell’art.213 cod.strada
e non anche il delitto di sottrazione di cose sottoposte a sequestro di cui
all’art. 334 cod. pen., atteso che la norma sanzionatoria amministrativa
risulta speciale rispetto a quella penale, con la conseguenza che il
concorso tra le stesse deve essere ritenuto solo apparente. (Sez. U, n.
1963 del 28/10/2010 – dep. 21/01/2011, P.G. in proc. Di Lorenzo, Rv.
248721).
3.11 terzo motivo di ricorso è infondato. Una volta ritenuta la
continuazione tra più reati, la determinazione della pena deve essere
operata individuando la pena per la violazione più grave e procedendo
all’aumento fino al triplo di questa indipendentemente dal fatto che per i
reati minori siano previste pene di specie e natura diverse (Sez. 1, n.
28514 del 04/06/2004, Giannone, Rv. 228849)

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente al capo 4)
MA’Aterm4
perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e gitichee la pena per
i reati di cui ai capi 1, 2 e 3 eq mesi 11 di reclusione. Dispone trasmettersi
copia della sentenza al Prefetto di Napoli per quanto di competenza in
ordine al fatto di cui al capo 4).
Così deciso in Roma il 11.12.2012.

strada, stabilendo che la condotta di chi circola abusivamente con il

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