Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25936 del 05/06/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 25936 Anno 2015
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CAGGEGI GIUSEPPE N. IL 08/05/1977
avverso la sentenza n. 4401/2014 TRIBUNALE di CATANIA, del
24/09/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;
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Data Udienza: 05/06/2015

Ritenuto in fatto

Caggegi Giuseppe, imputato in ordine al reato p.e p. dagli
articoli 110 c.p. e 73 c.1, d.PR. n.309/90, con riferimento
alla detenzione al fine di cessione di grammi 1.080 di
eroina, ricorre per cassazione contro la sentenza di
applicazione concordata della pena in epigrafe indicata del
24.09.2014. Il ricorrente deduce con un unico motivo

riferimento alla determinazione della pena, in quanto il
giudice, pur avendo applicato due riduzioni di un terzo
della pena, per effetto dell’applicazione delle circostanze
attenuanti generiche e della diminuzione per il rito, era
pervenuto, partendo dalla pena di anni otto di reclusione,
all’applicazione di una pena di anni tre e mesi otto di
reclusione, laddove tale computo avrebbe dovuto condurlo ad
applicare una pena di anni tre, mesi sei e giorni venti di
reclusione.

Considerato in diritto
Il ricorso è infondato.
Come questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr.

ex

plurimis Cass. S.U. 27 settembre 1995, Serafino), l’obbligo
della motivazione della sentenza di applicazione concordata
della pena va conformato alla particolare natura della
medesima e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia
atto, ancorché succintamente, di aver proceduto alla
delibazione degli elementi positivi richiesti (la
sussistenza dell’accordo delle parti, la corretta
qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione di
eventuali circostanze ed il giudizio di bilanciamento, la
congruità della pena, la concedibilità della sospensione
condizionale della pena ove la efficacia della richiesta sia
ad essa subordinata) e di quelli negativi (che non debba

violazione di legge (art.606 comma 1 lett.b) c.p.p.) con

essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma
dell’articolo 129 c.p.p.).
A tale compito ha regolarmente atteso il giudicante.
Tanto premesso si osserva, venendo all’esame dello specifico
motivo di ricorso,

che secondo il consolidato e

condivisibile orientamento della giurisprudenza di questa
Corte, nel procedimento di applicazione della pena l’accordo

eventuali operazioni con le quali essa viene determinata,
bensì sul risultato finale delle operazioni stesse, con la
conseguenza che eventuali errori nel computo della pena, sia
di calcolo che determinati dalla comparazione tra
circostanze, commessi nel determinare la sanzione concordata
ed applicata dal giudice non assumono alcuna rilevanza,
purché il risultato finale non si traduca in una pena
illegale, in quanto è unicamente detto risultato che assume
valenza quale espressione ultima e definitiva dell’incontro
delle volontà delle parti (cfr, tra le altre, Cass., sez.3,
sent. n.28641 del 2009, Rv. 244582).
Nella fattispecie che ci occupa il giudice ha applicato la
pena effettivamente richiesta dalle parti ed essa non
risulta illegalmente determinata.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato e il ricorrente
condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 5.06.2015

si forma non sulla pena inizialmente indicata e sulle

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