Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25935 del 05/06/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 25935 Anno 2015
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BRUNO ROMEO N. IL 18/03/1966
avverso la sentenza n. 3305/2010 GIP TRIBUNALE di VITERBO, del
28/11/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;
1ette4reatite le conclusioni del PG Dott. e”–LICAA- -g Se2-1°-

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Data Udienza: 05/06/2015

Ritenuto in fatto
Bruno Romeo, imputato in ordine al reato p.e p. dall’art.186
co.2,2 bis, L.285/92, ricorre per cassazione contro la
sentenza di applicazione concordata della pena in epigrafe
indicata del 28.11.2014, deducendo violazione di legge
(art.606 comma 1 lett.c) c.p.p.) in relazione agli articoli
446 comma 3, 97 comma 4, 102, 448 comma 1, 178 lett.b) e c),

Sosteneva la difesa di non avere dato seguito alla istanza
di patteggiamento su espressa richiesta verbale del
ricorrente. Il GIP invece “sua sponte” aveva irritualmente
provveduto ad inoltrare la predetta richiesta al pubblico
ministero, il quale, più di un anno dopo, ossia il
3.05.2012, aveva provveduto ad esprimere il proprio
consenso. Inoltre lamentava la difesa che il giudice non
aveva neppure rilevato la mancata presenza in udienza del
difensore titolare, regolarmente munito di procura speciale.
Tale circostanza gli avrebbe precluso in ogni caso la
possibilità di definire il procedimento nelle forme del
patteggiamento, posto che il difensore di ufficio designato
allo scopo non poteva ritenersi investito di un tale potere.

Considerato in diritto
Il ricorso è infondato.
Come questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr.

ex

plurimis Cass. S.U. 27 settembre 1995, Serafino), l’obbligo
della motivazione della sentenza di applicazione concordata
della pena va conformato alla particolare natura della
medesima e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia
atto, ancorché succintamente, di aver proceduto alla
delibazione degli elementi positivi richiesti (la
sussistenza

dell’accordo

delle

parti,

la

corretta

qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione di
eventuali circostanze ed il giudizio di bilanciamento, la

179 comma 1 c.p.p..

congruità della pena, la concedibilità della sospensione
condizionale della pena ove la efficacia della richiesta sia
ad essa subordinata) e di quelli negativi (che non debba
essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma
dell’articolo 129 c.p.p.).

I discostamenti dalla procedura evidenziati

nel ricorso,

essendosi validamente perfezionato l’accordo,

non sono tali

da comportare la nullità della sentenza, evidenziando solo
l’intento da parte del ricorrente di procrastinare la
definitività della condanna.
Nemmeno rileva la mancata presenza in udienza del difensore
di fiducia munito di procura speciale, in quanto, essendo
intervenuto il consenso del pubblico ministero, l’accordo
si era già perfezionato (cfr Cass., sent. n.6945 del
5.12.2002).
Il ricorso deve essere pertanto rigettato e il ricorrente
condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 5.06.2015

A tale compito ha regolarmente atteso il giudicante.

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