Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25934 del 20/05/2015
Penale Sent. Sez. 4 Num. 25934 Anno 2015
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: IANNELLO EMILIO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IANNICELLI LUIGI, nato il 15/05/1984
avverso l’ordinanza n. 492/2015 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI, del 05/02/2015;
visti gli atti, l’ordinanza e il ricorso;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMILIO IANNELLO;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. FULVIO BALDI che ha concluso per il
rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento in epigrafe indicato il Tribunale del riesame di
Napoli ha confermato l’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti
domiciliari emessa dal G.I.P. dello stesso Tribunale nei confronti di Luigi
Iannicelli in relazione ai delitti di detenzione a fine di spaccio e cessione di
sostanze stupefacenti del tipo cocaina e hashish, in concorso con altri, contestati
ai capi 5 e 6 dell’imputazione provvisoria e commessi in un arco temporale
compreso tra maggio 2013 e il 5/11/2013.
Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta
sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 274, lett. c), cod. proc. pen.,
lamentando in particolare che il Tribunale della libertà, tra gli elementi da
considerare ai fini della relativa valutazione, ha omesso di attribuire il giusto
rilievo al tempo trascorso dalla consumazione dei reati.
Data Udienza: 20/05/2015
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è infondato.
La motivazione dell’ordinanza impugnata deve ritenersi priva dei vizi alla
stessa attribuiti dal ricorrente, in relazione al riscontrato ricorso di effettive
esigenze cautelari a sostegno della misura restrittiva contestata, avendo il
tribunale campano coerentemente rilevato – nel numero e nella frequenza degli
«con cadenza quasi
quotidiana», nell’esistenza di una solida e organizzata rete di collegamenti dallo
stesso stabilita con soggetti dediti alla medesima attività illecita – significativi
elementi di conferma della relativa pericolosità; elementi suscettibili di
predicarne il verosimile inserimento professionale nell’ambiente del traffico degli
stupefacenti, a fronte del quale il tempo trascorso dai fatti accertati non è
risultato espressivo di alcuna forma di possibile rescissione dei contatti criminosi
stabiliti, nè di alcuna resipiscenza del ricorrente; pericolosità e spregiudicatezza,
ritenuta nella specie ovviabile attraverso l’adozione della meno severa misura
degli arresti domiciliari, secondo la valutazione sul punto espressa, in termini di
coerente consequenzialità, solo in ragione della incensuratezza del prevenuto.
3. Il riscontro della infondatezza dei motivi d’impugnazione impone il rigetto
dello stesso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 20/5/2015
episodi di detenzione e cessione contestati all’imputato,