Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25932 del 05/05/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 25932 Anno 2015
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RIFESSER ARNOLD ROBERT parte offesa nel procedimento c/
avverso il decreto n. 439/2014 GIUDICE DI PACE di BOLZANO, del
17/11/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
lette/sert1jte le conclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 05/05/2015

FATTO E DIRITTO

1. Il Giudice di pace di Bolzano, con provvedimento depositato il 17/11/2014,
dispose l’archiviazione del procedimento n. 558/14 R,G. N.R. e n. 439/14 R.G.
GIP, concernente le indagini preliminari a carico di Pichler Maria.

2. La p.o., Rifesser Arnold Robert, propone ricorso per cassazione, denunziando
violazione di legge ed in particolare degli artt. 408, 410, cod. proc. pen. e 17,

Assume il ricorrente che il Giudice di pace non aveva in alcun modo mostrato di
aver preso in considerazione l’articolata opposizione, depositata dal medesimo in
data 24/9/2014, avverso la richiesta di archiviazione del P.M., in quanto, a fronte
delle dettagliate circostanze evidenziate con l’atto in parola (la normativa
provinciale imponeva il rispetto del codice della strada per la segnalazione dei
cantieri ingombranti le piste ciclabili; era previsto il collocamento di segnali gialli
in presenza di cantieri temporanei; era vietato l’uso di barriere rigide, in loco di
quelle costituite da materiale morbido e vistosamente colorato; la transenna in
metallo era stata apposta in una zona poco illuminata; la predetta transenna era
state apposta dall’impresa in data 19/2/2014, così da poter utilizzare la pista
ciclabile per transitare con gli automezzi) si era limitato a far proprie le
motivazioni del P.M.

CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è fondato.
Costituisce consolidata giurisprudenza di legittimità, condivisa da questo
Collegio, l’affermazione secondo la quale sibbene nel giudizio di competenza del
giudice di pace la disciplina dell’archiviazione non preveda, in caso di
opposizione, la presenza della p.o., ed il contradditorio venga assicurato solo
cartolarmente, è necessario che il giudice prenda, motivando, in effettiva
considerazione, le ragioni dell’opposizione, anche solo per dichiararla
inammissibile (Cass., Sez. 4, n. 1558 del 28/11/2013, Rv. 259083; Sez. 5, n.
35504 del 20/6/2013, Rv. 256526; Sez. 5, n. 43755 del 6/11/2008, Rv. 241803;
sez. 4, n. 20388 del 16/4/2008, Rv. 240226).
Nel caso al vaglio il Giudice di pace, pur avendo menzionato l’opposizione,
disattendendola espressamente, ha, nella sostanza, esternato solo un’apparenza
di motivazione, in quanto aspecifica, involuta e priva di rispondenza in relazione
alle mosse critiche, neppure sommariamente prese in esame, essendosi limitato
ad affermare, ribadendo l’opinione del P.M., che <

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