Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25931 del 05/05/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 25931 Anno 2015
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ZAMPETTI ALESSIO N. IL 11/09/1977
avverso la sentenza n. 1094/2013 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di ANCONA, del 07/04/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Do . GIUSEPPE TASSO;
lette/se
lusioni del PG Rott.

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Uditi di n6r Avv.;

Data Udienza: 05/05/2015

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza del 7/4/2014 il GIP del Tribunale di Ancona, su richiesta delle
parti, applicò a Zampetti Alessio, imputato del delitto di cui all’art. 73, D.P. n.
309/1990, la pena dalle medesime parti concordata. Con la stessa sentenza
dispose, fra l’altro, la confisca di tutte le somme di denaro sottoposte a
sequestro preventivo, fatta eccezione di quelle portate nel c/c/ n. 1099174

2. Lo Zampetti ricorre avverso la predetta sentenza al fine contestare la confisca
delle somme di denaro, deducendo violazione di legge.
Premette il ricorrente che con provvedimento del 14/6/2013 era stato disposto il
sequestro preventivo <> di
taluni fondi gestiti dalla Banca Mediolanum, disponendosi, altresì, la conversione
in sequestro preventivo del sequestro probatorio operato in data 25/3/2013 ed
avente ad oggetto denaro contante per C. 44.980,00, rinvenuto all’interno
dell’abitazione dell’imputato. Or poiché il P.M. non aveva a suo tempo richiesto al
GIP la convalida del sequestro probatorio, il sequestro preventivo, frutto della
conversione di cui s’è detto, doveva reputarsi nullo, per violazione dell’art. 355,
cod. proc. pen., in quanto il primo aveva perso definitivamente efficacia.

3. Il ricorso è infondato.
La circostanza che il sequestro probatorio non fosse stato sottoposto a convalida,
pur avendo ciò ingenerato una situazione nella quale l’interessato avrebbe potuto
legittimamente pretendere la restituzione della somma di denaro sottrattagli
(Corte Cost. n. 151 dell’8/4/1993) non implica perciò solo che la conversione
debba ritenersi nulla, in assenza di precipua sanzione che ciò affermi. Al
contrario, l’opinione contraria appare l’unica logicamente plausibile, stante che
anche in assenza di sequestro probatorio il giudice avrebbe potuto disporre il
sequestro preventivo e la circostanza che abbia proceduto alla conversione
deriva esclusivamente dal fatto che era stato emesso in precedenza il sequestro
probatorio della somma di denaro. In definitiva non si configura un radicale vizio
inficiante che travolga gli atti successivi, bensì una situazione d’inadempimento
procedimentale che avrebbe dovuto imporre la restituzione di quanto
sequestrato. Non intervenuta restituzione, l’emissione di nuovo e legittimo titolo
resta intangibile.

acceso presso la Banca Mediolanum.

4.

E’ appena il caso di soggiungere che l’opinione del Procuratore generale

presso questa Corte non può essere seguita in quanto il ricorso non denunzia
assenza della motivazione.

5. L’epilogo impone condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Così deciso in R ma il 5/5/2015

CORIV SUPRZNIA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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