Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25930 del 26/02/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 25930 Anno 2015
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RUBINKA GOJIK N. IL 03/02/1969
GURGEVIC GIULIA N. IL 28/12/1982
NIKOLIC ELISABETTA N. IL 01/04/1985
avverso la sentenza n. 1282/2014 TRIBUNALE di LECCE, del
28/04/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
lette/sMte le conclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 26/02/2015

Ritenuto in fatto

1.11 Tribunale di Lecce, giudice monocratico, con sentenza del 28/2/2014, resa ai sensi dell’art.
444 cod. proc. pen., applicava nei confronti di Rubinka Gojik, Gurgevic Giulia e Nikolic
Elisabetta, su richiesta delle parti, la pena concordata di mesi dieci di reclusione e C 300,00 di
multa per i reati di cui agli artt. 110, 81,56 e 614 c.c., 56, 624 bis, 625 n. 4 e 5 c.p.

Gurgevic Giulia, con ricorso per cassazione, deduce mancanza di motivazione e/o

inosservanza dell’art. 444 c. 2 c.p.p. in relazione all’art. 129 c.p.p. e 133 c.p.
Rubinka Gojik e Nikolic Elisabetta, con unico ricorso, deducono erronea qualificazione del fatto
quanto al reato di violenza privata, nonché mancanza di motivazione in ordine alla disposta
confisca, evidenziando, altresì, che il provvedimento è illogico, trattandosi di tentativo di furto,
talché non è possibile ricondurre il denaro confiscato all’attività delittuosa contestata.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con propria requisitoria scritta, ha concluso per
l’annullamento con rinvio del ricorso cumulativamente proposto in punto di disposta confisca e
declaratoria d’inammissibilità dei ricorsi nel resto.

La Gurgevic e la Nikolic hanno fatto

pervenire atto di rinuncia al ricorso.

Considerato in diritto

1.Deve considerarsi, preliminarmente, che i ricorsi proposto da Gurgevic Giulia e Nikolic
Elisabetta vanno dichiarati inammissibile per intervenuta rinuncia ai sensi dell’art. 591 c.p.p.,
comma 1, lett. d), in relazione all’art. 589 c.p.p.

2. Con riferimento al ricorso proposto dall’altra imputata, si evidenzia che sulla questione
attinente alla qualificazione giuridica della fattispecie in sede di patteggiamento va richiamato il
principio espresso da Cass. Sez. 6, Sentenza n. 15009 del 27/11/2012 Rv. 254865 : “In tema
di patteggiamento, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l’erronea qualificazione
del fatto contenuto in sentenza deve essere limitata ai casi di errore manifesto, ossia ai casi in
cui sussiste l’eventualità che l’accordo sulla pena si trasformi in un accordo sui reati, mentre
deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità;
inoltre, anche in questo caso, la verifica sull’osservanza della previsione contenuta nell’art.
444, comma secondo, cod. proc. pen. deve essere compiuta esclusivamente sulla base dei capi
di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso.
(Fattispecie in cui la Corte, in applicazione del principio, ha escluso sia la rilevanza di decisioni
che, in sede cautelare, avevano ritenuto l’insussistenza dei reati contestati sia l’ammissibilità di
motivi la cui valutazione implicava la necessità di una verifica dibattimentale)”.Tanto

2.

premesso, è da rilevare che nella fattispecie in disamina la configurabilità della violenza privata
emerge con chiarezza dal tenore dell’imputazione.

3.Per quanto attiene alla confisca, si evidenzia l’assoluta carenza di motivazione circa le ragioni
giustificative della misura. Ne consegue l’annullamento senza rinvio, limitatamente alla
posizione della ricorrente non rinunciante, ai sensi dell’art. 620 lett. l), della sentenza sulla
specifica statuizione, non sorretta dalla necessaria motivazione (per tutte Cass. Sez. 2,

dell’applicabilità della confisca, per effetto della L. n. 134 del 2003, a tutte le ipotesi previste
dall’art. 240 cod. pen., e non più solo a quelle previste come ipotesi di confisca obbligatoria,
impone al giudice di motivare le ragioni per cui ritiene di dover disporre la confisca di specifici
beni sottoposti a sequestro, ovvero, in subordine, quelle per cui non ritiene attendibili le
giustificazioni eventualmente addotte in ordine alla provenienza del denaro o dei beni
confiscati. (Fattispecie, nella quale la Corte riteneva inadeguata ed insufficiente la motivazione
con cui i giudici disponevano la confisca di un computer limitandosi ad affermare che trattavasi
di bene di pertinenza del reato).

4. Alla declaratoria d’inammissibilità per rinuncia consegue l’onere del pagamento delle spese
processuali a carico delle ricorrenti rinuncianti.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili i ricorsi di Gurgevic e Nikolic rinunzianti e condanna le ricorrenti
al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di C 1.000,00 (ciascunoì
in favore della cassa delle ammende. Annulla senza rinvio la sentenza resa nei confronti di
Rubinka Gojik limitatamente alla disposta confisca di C 60,00, confisca che elimina.
Così deciso in Roma il 26/2/2015.

Sentenza n. 6618 del 21/01/2014 Rv. 258275 : In tema di patteggiamento, l’estensione

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