Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25928 del 17/10/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 25928 Anno 2015
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da :
ELICIO MATTEO N. IL 13.05.1988
Avverso la sentenza del TRIBUNALE DI BARI del 22 gennaio 2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI, lette le
conclusioni del PG in persona del dott. Roberto Aniello che ha chiesto dichiararsi
inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.

2.

3.

4.

Con la impugnata sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. il Tribunale di Bari
applicava ad Elicio Matteo la pena concordata di anni uno di reclusione ed € 400,00
di multa per il reato di furto aggravato.
Avverso tale decisione ricorre l’imputato deducendo con un unico motivo di non
essere imputabile versando in stato di cronica intossicazione da sostanze
stupefacenti
Con nota pervenuta nella cancelleria di questa corte dal Tribunale di Sorveglianza di
Bari in data 18/7/2014, veniva trasmessa formale rinuncia al ricorso per cassazione
proposto da parte dell’Elicio.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile a seguitodell’intervenuta rinuncia
all’impugnazione da parte del ricorrente. La rinuncia all’impugnazione costituisce
invero una dichiarazione d’indole abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime
in un atto processuale a carattere formale, cui la legge ricollega l’effetto
dell’inammissibilità dell’impugnazione stessa (Cass., Sez. 6^, n. 1376/1993, Rv.
195256; Cass., Sez. 1^, n. 4620/1996, Rv. 205357; Cass., Sez. 3^, n. 9461/2000,
Rv. 217544; Cass., Sez. 2, n. 12845/2003, Rv. 224747; Cass., Sez. 1^, n.

Data Udienza: 17/10/2014

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di € 1.000,00 in favore della cassa delle ammende
Così deciso nella camera di consiglio del 17 ottobre 2014
IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

37727/2011, Rv. 250787).
Tale rinuncia deve essere fatta nelle forme e nei termini stabiliti dall’art. 589 c.p.p.,
che richiama gli artt. 581, 582 e 583 c.p.p., al fine di garantire la sicura provenienza
dell’atto dal soggetto legittimato.
Nel caso di specie, sussistono tutti i requisiti fissati dalla legge, in quanto la
dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione è stata fatta dal ricorrente,
detenuto presso la casa circondariale di Bari nelle forme di rito, con specifica
indicazione del procedimento penale di riferimento ed è tempestivamente pervenuta
alla cancelleria di questa Corte.
5. Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma,
equitativamente liquidata, di € 1.000,00, in favore della cassa delle ammende.

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