Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25926 del 20/05/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 25926 Anno 2015
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: IANNELLO EMILIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DESTEFANIS ANDREA, nato il 28/01/1973
avverso la sentenza n. 3327/2013 CORTE APPELLO di GENOVA, del
07/11/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/05/2015 la relazione fatta dal Consigliere
Dott. EMILIO IANNELLO;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FULVIO BALDI che ha
concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Andrea Destefanis propone ricorso avverso la sentenza della Corte
d’appello di Genova che ha confermato la sua condanna alla pena (sospesa) di
due mesi di arresto ed euro 2.000 di ammenda, con la sospensione della patente
di guida per la durata di un anno e la confisca del veicolo, per il reato di guida in
stato di ebbrezza (con un tasso alcolemico accertato in 1,59 g/l) aggravato
dall’avere egli provocato un incidente stradale e dall’ora notturna: fatto
commesso il 24/1/2010.
Deduce, con un primo motivo, la violazione dell’art. 606 comma 1 lett. b del
codice di rito, in relazione all’art. 379 del regolamento di attuazione ed

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Data Udienza: 20/05/2015

esecuzione del codice della strada, perché il giudice di merito avrebbe affermato
la sua responsabilità malgrado l’etilometro non avesse rilasciato lo scontrino
attestante il tasso alcoolemico all’atto dell’accertamento.
Deduce inoltre il ricorrente, con un secondo motivo, inosservanza di norme
processuali stabilite a pena di nullità in relazione al rigetto del motivo di gravame
tendente a far accertare l’inutilizzabilità dell’accertamento tecnico irripetibile
eseguito sulla persona dell’indagato, tramite etilometro, in quanto non preceduto
dal rituale avvertimento, da parte degli agenti operanti, del suo diritto di

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Mette conto in premessa rilevare che non può considerarsi maturata la
prescrizione del reato per cui è processo, stante la sospensione di 122 giorni
derivante dai rinvii disposti, su richiesta del difensore, alle udienze del
16/2/2011 e del 19/4/2011, tale da spostare la scadenza del relativo termine
quinquennale alla data del 26/5/2015.

3. È infondato il primo motivo di ricorso.
La valutazione del giudice di merito sull’inesistenza di anomalie dello
strumento utilizzato (a parte la mancata emissione dello scontrino) e
l’accertamento compiuto sullo stato di ebbrezza, si sottraggono al vaglio di
legittimità avendo, il giudice di merito, adeguatamente e non illogicamente
motivato il suo convincimento.
Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente non si trae dall’art. 379,
comma 4, d.p.r. 16 dicembre 1992, n. 495, indice testuale cogente dal quale
possa desumersi l’inutilizzabilità degli esiti della prova tramite etilometro in
ragione della sola mancata emissione dello scontrino, sempre che ovviamente
l’apparecchio visualizzi comunque in modo chiaro e univoco, come nella specie
risulta incontestabilmente attestato,

«i risultati delle misurazioni dei controlli

propri dell’apparecchio stesso».
Né sul piano logico la mancata emissione dello scontrino da parte
dell’apparecchio può di per sé considerarsi prova, né ragione di sospetto, del
difettoso funzionamento (da provarsi da parte del controinteressato), ben
potendo banalmente imputarsi al contingente esaurimento del supporto
cartaceo.
Il rilievo visivo da parte degli operanti – in presenza di un accertamento
incensurabile sul funzionamento dell’etilometro – può dunque validamente
integrare l’elemento di giudizio preso in considerazione dal giudice di merito (v.
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nominare un legale di fiducia da cui farsi assistere.

in tal senso Sez. 4, n. 1234 del 20/10/2004, dep. 2005, Giglioli, non massimata)

4. È altresì infondato il secondo motivo.
Il mancato avvertimento all’indagato che si intende sottoporre a prova
mediante alcoltest della facoltà di farsi assistere da un difensore comporta,
secondo pacifico indirizzo, una nullità a regime intermedio, la quale, come
chiarito da recente arresto delle Sezioni Unite, chiamate a dirimere precedente
contrasto giurisprudenziale in ordine alla individuazione del termine per proporre
«può essere tempestivamente dedotta, a norma del

combinato disposto degli artt. 180 e 182, comme 2, secondo periodo, cod. proc.
pen., fino al momento della deliberazione della sentenza dì primo grado» (Sez.
U, n. 5396 del 29/01/2015, P.G. in proc. Bianchi, Rv. 262299).
Nel caso di specie l’eccezione risulta proposta, siccome incontestabilmente
evidenziato in sentenza, non nel giudizio di primo grado,

«prima della

deliberazione della sentenza», ma per la prima volta con l’appello; essa deve
pertanto ritenersi tardiva e, per converso, la nullità deve considerarsi sanata.

5. Alle considerazioni che precedono consegue il rigetto del ricorso con la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 20/5/2015

la relativa eccezione,

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