Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25923 del 20/05/2015
Penale Sent. Sez. 4 Num. 25923 Anno 2015
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: IANNELLO EMILIO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI BRESCIA
nei confronti di:
ANDREOLETTI ALFREDO, nato il 30/07/1992
avverso la sentenza n. 749/2014 G.U.P. TRIBUNALE di BERGAMO, del
12/06/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EMILIO IANNELLO;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FULVIO BALDI che ha
concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata
limitatamente alla sostituzione della pena con quella del lavoro di pubblica
utilità.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 12/6/2014 il Giudice dell’udienza preliminare presso il
Tribunale di Bergamo, condannava Alfredo Andreoletti alla pena di tre mesi di
arresto ed € 1.000,00 di ammenda (pena sostituita con il lavoro di pubblica
utilità per il corrispondente periodo), ordinando altresì la sospensione della
patente di guida per la durata di un anno, in relazione al reato p. e p. dall’art.
1
Data Udienza: 20/05/2015
187, comma 1, cod. strada a lui ascritto per aver circolato alla guida di
un’autovettura in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze
stupefacenti, cagionando un incidente stradale: fatto commesso il 24/8/2013.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore
Generale presso la Corte d’Appello di Brescia, deducendo violazione di legge, in
relazione a quanto previsto dall’art. 187, comma 8-bis, cod. strada.
Rileva che il giudice a quo ha erroneamente disposto la sostituzione della
beneficio consentito nell’ipotesi – nella specie ricorrente – in cui il conducente in
stato di alterazione psico-fisica per l’uso di sostanze stupefacenti abbia provocato
un incidente stradale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato, palesandosi il dedotto vizio di violazione di legge.
Come noto, infatti, l’art. 33 della legge 29 luglio 2010, n. 120, ha introdotto
nell’art. 187 cod. strada anche un nuovo comma, il comma 8-bis, che attribuisce
al giudice il potere di sostituire, per non più di una volta, la pena (sia detentiva
che pecuniaria), applicata per le contravvenzioni di guida in stato di ebbrezza,
con quella del lavoro di pubblica utilità, salvo nel caso in cui il conducente abbia
provocato un incidente.
È evidente che il legislatore ha diversificato le situazioni tra chi conduce
semplicemente un veicolo in stato di alterazione psico-fisica derivante
dall’assunzione di sostanza stupefacente e chi, in tale stato, provoca un
incidente, quest’ultima ipotesi ritenuta, ovviamente, più grave.
Nella fattispecie oggetto di ricorso, il giudice ha (implicitamente) ritenuto di
poter applicare il lavoro sostitutivo, pur ricorrendo l’aggravante dell’incidente,
avendo ritenuto la stessa equivalente rispetto alle attenuanti generiche.
La tesi non può essere accolta.
La comparazione tra circostanze opera infatti soltanto ai fini della
quantificazione della pena, che, come imposto dall’art. 69, deve avvenire previa
effettuazione del giudizio di comparazione tra attenuanti di segno opposto e con
valutazione delle sole circostanze ritenute prevalenti, ma non consente di
escludere la rilevanza di una circostanza alla cui presenza la legge riconnetta,
come nel caso di specie, determinati effetti sia pure negativi per l’imputato.
È infatti pacifico (da ultimo, Sez. 4, n. 17826 del 10/01/2014, Cavanna, non
massimata; Sez. 4, n. 30254 del 26/06/2013, P.M. in proc. Colin, Rv. 257742;
Sez. 2, n. 24862 del 29/05/2009, P.G nei confr. Randazzo, Rv. 244340) che il
2
pena principale con quella del lavoro di pubblica utilità, non essendo tale
giudizio di comparazione tra le circostanze, che conduca all’esclusione
dell’operatività dell’aggravante sul piano sanzionatorio, non fa venir meno la
configurazione giuridica del reato aggravato (v.. in tal senso, in precedenza, in
altre situazioni, Sez. 5, n. 4539 del 19/0111978, Perazzolo, Rv. 138656; Sez. 1,
n. 11320 del 22/05/1978, Battista, Rv.139992; Sez. 6, n. 3318 del 13/01/1981,
dep. 1982, Ninzi, Rv. 152974; Sez. 4, n. 10212 del 13/07/1999, Pisano M., Rv.
214586; Sez. 4, n. 14502 del 12/10/199′ 9, Benassai A, Rv. 215542).
rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla disposta sostituzione della
pena irrogata con il lavoro di pubblica utilità; sostituzione che va eliminata.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sostituzione della pena
irrogata, sostituzione con il lavoro di pubblica utilità che elimina.
Così deciso il 20/5/2015
4. In accoglimento del ricorso va pertanto pronunciato l’annullamento senza