Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25922 del 05/05/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 25922 Anno 2015
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FIOZZI VALTER N. IL 22/08/1946
avverso la sentenza n. 1063/2014 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 24/06/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/05/2015 la relazione fatta
Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO
Udito il Procuratore Goifrale in persona del D tt.
o
che ha concluso per

Udito, p

arte civile, l’Avv

Udit d ensor Avv.

Data Udienza: 05/05/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Modena, con sentenza del 16/2/2012, condannò
alla pena stimata di giustizia Fiozzi Valter, legale rappresentante della s.r.l.
«Il Pane», per il reato di lesioni personali colpose ai danni di Sbaiti
Bouchaib, il quale, in qualità di lavoratore dipendente, utilizzando una
macchina addetta alla formazione e spezzatura del pane, era andato incontro

ferita lacero contusa del secondo dito della mano destra. In particola si
rimproverava all’imputato sia la colpa generica, che quella specifica
(violazione dell’art. 35, comma 1 del d.lgs. n. 626/1994)

1.1. La Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 24/6/2014,
giudicando a seguito dell’impugnazione dell’imputato, confermò la statuizione
di primo grado.

2. Quest’ultimo propone ricorso per cassazione corredato da tre
motivi di censura.

2.1. Con il primo motivo, prospettante violazione della legge
processuale, il ricorrente censura il fatto che, regolarmente emesso il decreto
di citazione a cura del P.M., intervenuta la necessità, nel corso del processo di
primo grado di rinnovare le notificazioni, il Giudice, invece che disporre la
notifica del verbale d’udienza unitamente al primigenio decreto di citazione,
provvedeva a redigere di proprio pugno un nuovo decreto di citazione, così
integrando la nullità assoluta di cui all’art. 178, comma 1, lett. b).

2.2. Con il secondo motivo, denunziante anch’esso violazione in rito,
viene dedotta la nullità della notificazione all’imputato del decreto di citazione
a giudizio di primo grado, che era stata effettuata, ai sensi del comma 8
dell’art. 157, cod. proc. pen., senza essere stata preceduta da

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