Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2592 del 29/11/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 2592 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: DELL’UTRI MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) D’AGOSTINO PATRIZIA N. IL 28/12/1963 —
1) MINISTERO ECONOMIA E FINANZE —

gft-Chi re
nrr

avverso l’ordinanza n. 132/2011 CORTE APPELLO di ROMA, del
07/02/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI;
ítifte
letteLseasite-le conclusioni del PG Dott. c ím.„-c.
1^–,

/>*– ci –ip•–Cr.

–v

Data Udienza: 29/11/2012

Ritenuto in fatto
1. — Con decisione resa in data 7/10.2.2012, la Corte d’appello
di Roma ha rigettato l’istanza di riparatone avanzata da Patrizia
D’Agostino per l’asserita ingiusta detenzione della stessa subita dal
24.6.2004 al 12.8.2004, e successivamente fino al 30.9.2004 in regime di arresti domiciliari, con la condanna della stessa alla rifusione
delle spese sostenute dall’avvocatura dello Stato.
Avverso tale decisione ha interposto ricorso per cassazione la
D’Agostino, rilevando l’erronea applicazione, da parte del giudice a
quo, dell’art. 314 c.p.p., avendo questi rigettato la domanda della
D’Agostino sul presupposto che il proscioglimento pronunciato nei
suoi confronti non attenesse al merito delle imputazioni contro di lei
ascritte (salvo una sola di queste), bensì alla rilevata incidenza della
prescrizione.
In contrasto con tale motivazione, la D’Agostino evidenzia come, sulla base dei principi deducibili dal tenore della giurisprudenza
costituzionale e di legittimità (segnatamente delle sentenze Corte
Cost. 11. 219/2008 e Cass., S.U., n. 4187/2008), la riparazione di cui
all’art. 314 c.p.p. deve ritenersi riconoscibile in tutti i casi di ingiustizia della detenzione subita, anche a seguito di proscioglimento per
cause diverse dal merito e financo là dove la restrizione in concreto
sofferta non sia stata superiore alla pena astrattamente o in concreto
irrogabile o irrogata, pena l’inevitabile contrasto con i principi di cui
agli artt. 3 e 24 Cost.
Sulla base di tali argomentazioni, la ricorrente ha invocato
l’annullamento dell’impugnata decisione, con l’adozione delle eventuali statuizioni consequenziali, ovvero, in via gradata, la sollevazione
dell’incidente di costituzionalità della norma di cui all’art. 314 c.p.p.,
là dove interpretata nel senso sostenuto nell’ordinanza impugnata.
Si sono costituiti nel procedimento la Procura Generale presso
la Corte di Cassazione e il Ministero dell’Economia che hanno concluso per il rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
ricorso è infondato.
Divérsamente da quanto argomentato dalla ricorrente, la corte
d’appello romana ha correttamente applicato la norma di cui all’art.
314 c.p.p. nella formulazione risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 219/2008 richiamata, secondo cui la riparazione per la
detenzione ingiustamente sofferta deve ritenersi estesa anche in relazione alle ipotesi di avvenuto proscioglimento per cause non di merito, ma solo limitatamente al tempo della restrizione che eccede la misura della pena astrattamente irrogabile o irrogata.
2. – 11

2

Nel pervenire a tale estensione della disciplina risarcitoria, infatti, il giudice delle leggi ha significativamente rilevato come i “limiti
che deve incontrare la durata della custodia cautelare, discendono
direttamente dalla natura servente che la Costituzione assegna alla
carcerazione preventiva rispetto al perseguimento delle finalità del
processo, da un lato, e alle esigenze di tutela della collettività,
dall’altro, tali da giustificare, nel bilanciamento tra interessi meritevoli di tutela, il temporaneo sacrificio della libertà personale di chi
non è ancora stato giudicato colpevole in via definitiva (sentenza n.
229 del 2005; si vedano, inoltre, le sentenze n. 223 del 2006; n. 292
e n. 232 del 1998; n. 15 del 1982; le ordinanze n. 397 del 2000 e n.
269 del 19997 (Corte Cost., sent. n. 219/2008, cit.).
Nel caso in cui “la durata della custodia cautelare abbia ecceduto la pena successivamente irrogata in via definitiva è di immediata percezione che l’ordinamento, al fine di perseguire le predette
finalità, ha imposto al reo un sacrificio direttamente incidente sulla
libertà che, per quanto giustificato alla luce delle prime, ne travalica
il grado di responsabilità personale”.
Per tale caso, quindi, si tratta di decidere “se il perseguimento
di obiettive esigenze connesse alla tutela della collettività non solo
consente la compressione di un diritto inviolabile, alle condizioni e
nei casi previsti dalla legge, ma permette altresì al legislatore di negare l’attivazione di meccanismi solidaristici di riparazione del sacrificio, seppure introdotti e disciplinati compiutamente per altri
analoghi case
Nel rispondere negativamente a tale quesito, la corte sottolinea come sia “proprio la predisposizione di misure cautelari incidenti sulla libertà personale dell’individuo, e forgiate in rapporto ad
esigenze generali ed obiettive alle quali l’imputato si trova soggetto,
a nutrire il fondamento squisitamente solidaristico della riparazione per ingiusta detenzione e ad imporne costituzionalmente l’estensione alle ipotesi di detenzione cautelare sofferta in misura superiore alla pena irrogata o comunque a causa della mancata assoluzione nel merito”.
Risulta pertanto chiaro come solo in apparenza “la posizione
di chi sia stato prosciolto nel merito dall’imputazione penale si distingue da quella di chi sia stato invece condannato (quanto. ovviamente. al solo giudizio circa l’ingiuttizia della custodia cautelare che
soverchi la pena infiilla)”, avendo l’imputato in entrambi i casi subito una restrizione del proprio diritto inviolabile (Corte Cost., sent. n.
219/2008, cit.).
Nel caso di specie, il quantum di detenzione preventiva sofferto dall’odierna ricorrente, in relazione ai titoli di reato per i quali è

3

stata dichiarata la prescrizione, deve ritenersi ampiamente giustificato dal riscontro di detti titoli di reato, come peraltro espressamente
evidenziato dalla corte territoriale che ha escluso che nel caso di specie sia ricorsa un’ipotesi di restrizione personale (a titolo di custodia
cautelare) per una durata superiore alla pena astrattamente irrogabile o irrogata, e soltanto per la parte di detenzione subita in eccedenza
(circostanza, del resto, neppure contestata dalla ricorrente); e ciò, in
coerenza allo stesso principio sul punto sancito dalle sezioni unite di
questa corte (Cass., Sez. Un., 4187/2008).
Sotto altro profilo, deve ritenersi manifestamente infondata la
questione di costituzionalità sollevata dalla ricorrente, in relazione
alla mancata previsione di una riparazione per l’ingiusta detenzione
anche a seguito di proscioglimento per cause diverse dal merito e financo là dove la restrizione in concreto sofferta non sia stata (come
nella specie) superiore alla pena astrattamente o in concreto irrogabile o irrogata, pena l’inevitabile contrasto con i principi di cui agli artt.
3 e 24 Cost..
È appena il caso di rilevare, al riguardo, come debba ritenersi
ragionevolmente diverso il caso di una detenzione sofferta oltre i limiti della pena irrogabile (o irrogata) in relazione ai titoli di reato
concretamente ascritti, rispetto al caso della detenzione preventiva
sofferta entro detti limiti, a fronte di un proscioglimento che, non riconducendosi a motivi di merito, vale a giustificare la detenzione, secondo le libere scelte del legislatore; e ciò, in forza dei principi più
sopra richiamati e fatti propri dallo stesso giudice delle leggi, per cui i
“limiti che deve incontrare la durata della custodia cautelare, discendono direttamente dalla natura servente che la Costituzione assegna alla carcerazione preventiva rispetto al perseguimento delle
finalità del processo, da un lato, e alle esigenze di tutela della collettività, dall’altro, tali da giustificare, nel bilanciamento tra interessi
meritevoli di tutela, il temporaneo sacrificio della libertà personale
di chi non à ancora stato giudicato colpevole in via definitiva”.
La prospettata, ulteriore, estensione della tutela delle libertà
fondamentali della persona in tema da parte dell’odierna ricorrente,
deve ritenersi quindi appartenente all’ambito della discrezionalità
politica del legislatore, come peraltro riconosciuto nella medesima
sentenza della Corte costituzionale qui richiamata, là dove ha rilevato
come «naturalmente, la presente decisione non osta a che il legislatore, nell’esercizio della propria discrezionalità, possa in futuro revisionare l’istituto della riparazione nel rispetto delle fondamentali
esigenze di tutela del valore primario della libertà personale dell’individuo”, senza che l’attuale disciplina, nella configurazione ridise-

4

5

gnata dal giudice delle leggi, valga a prospettare, allo stato, alcun
vulnus ai principi costituzionali richiamati dall’odierna ricorrente.

Per questi motivi
la Corte Suprema di Cassazione, rigetta il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29.11.2012.

3. — Al riscontro dell’infondatezza dei motivi di doglianza
avanzati dalla ricorrente segue il rigetto del ricorso e la condanna della stessa al pagamento delle spese processuali.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA