Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2592 del 14/12/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 2592 Anno 2016
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: BELLINI UGO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PAPPALARDO FABIO N. IL 29/08/1980
avverso l’ordinanza n. 32/2015 CORTE APPELLO di CATANIA, del
18/06/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere D,ott. UGO BELLINI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. C,4 D_o Lst,
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Uditi difens o. r Avv.;

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Data Udienza: 14/12/2015

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Catania, con ordinanza del 18.6.2015 depositata in pari
data

rigettava la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata

dall’odierno ricorrente Pappalardo Fabio relativa alla detenzione carceraria da questi
sofferta dal 12.3.2009 fino al 6 Aprile 2009 disposta per alcuni episodi di
detenzione e di cessione di sostanza stupefacente, contestazioni dalle quali veniva

29.4.2013;
2.

La Corte di Appello di Catania sulla richiesta di riparazione per la ingiusta

detenzione patita dal ricorrente rilevava che il ricorrente Pappalardo aveva concorso
a dare causa alla detenzione in ragione di un comportamento silenzioso e omissivo
in quanto, pur essendo emerso a livello indiziario un suo coinvolgimento nell’attività
criminosa contestata attraverso un servizio di osservazione della P.G., quadro
indiziario venuto meno soltanto sulla scorta della deposizione testimoniale di un
responsabile del personale dello stabilimento ove il Pappalardo prestava servizio il
quale riferiva che nelle date n cui risultavano commessi gli episodi di cessione di
stupefacente lo stesso risultava presente in ufficio, in sede di interrogatorio aveva
omesso di fornire qualsiasi elemento utile a giustificazione e chiarimento dei fatti
che gli venivano ascritti in relazione alle specifiche date in cui erano avvenuti i
servizi di osservazione della polizia giudiziaria. La condotta descritta, improntata al
rifiuto di chiarimenti in sede processuale, doveva ritenersi gravemente colposa ed
efficiente rispetto alla applicazione della cautela;
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del
proprio difensore di fiducia, Pappalardo Fabio, deducendo carenza di motivazione ed
erronea applicazione di legge, assumendo che risultava viziato il provvedimento
della Corte territoriale nel ritenere il Pappalardo in colpa grave, laddove lo stesso,
avvalendosi della facoltà di non rispondere in sede di interrogatorio, si era avvalso
di un diritto costituzionalmente garantito e che comunque anche l’eventuale
immediato chiarimento della propria posizione non sarebbe valso a scongiurare
l’accusa che venne suffragata anche dal Tribunale del Riesame, nonostante i
chiarimenti forniti in una memoria difensiva, atteso che la misura venne revocata
soltanto in relazione alla non attualità di esigenze cautelari. Chiedeva pertanto
l’annullamento della ordinanza della corte territoriale.
3.

Il Sostituto Procuratore generale concludeva per il rigetto del ricorso ponendo

in evidenza la giurisprudenza del S.C. che onera l’interessato di fornire con assoluta
tempestività i chiarimenti discolpanti in presenza di frequentazioni in contesti spazio
temporali compatibili con la compartecipazione al reato.

assolto con sentenza irrevocabile emessa dal Tribunale di Catania con sentenza del

4 L’Avvocatura Generale dello Stato nel costituirsi in giudizio chiedeva il rigetto del
ricorso.
5 La difesa del Pappalardo depositava memoria difensiva in data 27.11.2015
riportandosi ai motivi di ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Nel procedimento per la riparazione dell’ingiusta detenzione, il sindacato del
giudice di legittimità sull’ordinanza che definisce il procedimento per la riparazione
dell’ingiusta detenzione è limitato alla correttezza del procedimento logico giuridico
con cui il giudice è pervenuto ad accertare o negare i presupposti per l’ottenimento
del beneficio. Resta invece nelle esclusive attribuzioni del giudice di merito, che è
tenuto a motivare adeguatamente e logicamente il suo convincimento, la
valutazione sull’esistenza e la gravità della colpa o sull’esistenza del dolo (v. da
ultimo, Sezioni unite, 28 novembre 2013, n. 51779, Nicosia). L’art.314 comma I
c.p.p. prevede al primo comma che “chi è stato prosciolto con sentenza
irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il
fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a
un’equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o
concorso a darvi causa per dolo o colpa grave”. In tema di equa riparazione per
ingiusta detenzione, dunque, rappresenta causa impeditiva all’affermazione del
diritto alla riparazione l’avere l’interessato dato causa, per dolo o per colpa grave,
all’instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1,
ultima parte, cod. proc. pen.); l’assenza di tale causa, costituendo condizione
necessaria al sorgere del diritto all’equa riparazione, deve essere accertata d’ufficio
dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (cfr. sul punto questa
sez. 4, n. 34181 del 5.11.2002, Guadagno, rv. 226004). Poiché inoltre, la nozione
di colpa è data dall’art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del
diritto alla riparazione, ai sensi del predetto primo comma dell’art. 314 cod. proc.
pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente,
macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi,
regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta,
ma prevedibile, ragione di intervento dell’autorità giudiziaria che si sostanzi
nell’adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata
revoca di uno già emesso. In altra successiva condivisibile pronuncia è stato
affermato che il diritto alla riparazione per l’ingiusta detenzione non spetta se
l’interessato ha tenuto consapevolmente e volontariamente una condotta tale da
creare una situazione di doveroso intervento dell’autorità giudiziaria o se ha tenuto
una condotta che abbia posto in essere, per evidente negligenza, imprudenza o
trascuratezza o inosservanza di leggi o regolamenti o norme disciplinari, una
situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell’autorità

giudiziaria che si sostanzi nell’adozione di un provvedimento restrittivo della libertà
personale o nella mancata revoca di uno già emesso (sez. 4, n. 43302 del
23.10.2008, Maisano, rv. 242034). Ancora le Sezioni Unite, hanno affermato che il
giudice, nell’accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al
riconoscimento del diritto all’equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente
nell’incidenza causale del dolo o della colpa grave dell’interessato rispetto
all’applicazione del provvedimento di custodia cautelare, deve valutare la condotta
tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla
misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un
procedimento a suo carico (Sez. Unite, n. 32383 del 27.5.2010, D’Ambrosio, rv.
247664). E, ancora, più recentemente, il Supremo Collegio ha ritenuto di dover
precisare ulteriormente che in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, ai fini
del riconoscimento dell’indennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un
“errore giudiziario”, venendo in considerazione soltanto l’antinomia “strutturale” tra
custodia e assoluzione, o quella “funzionale” tra la durata della custodia ed
eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della
libertà personale potrà considerarsi “ingiusta”, in quanto l’incolpato non vi abbia
dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente
colposa, giacché, altrimenti, l’indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la
propria funzione riparatoria, dissolvendo la “ratio” solidaristica che è alla base
dell’istituto. (così Sez. Unite, n. 51779 del 28.11.2013, Nicosia, rv. 257606,
fattispecie in cui è stata ritenuta colpevole la condotta dì un soggetto che aveva
reso dichiarazioni ambigue in sede di interrogatorio di garanzia, omettendo di
fornire spiegazioni sul contenuto delle conversazioni telefoniche intrattenute con
persone coinvolte in un traffico di sostanze stupefacenti, alle quali, con espressioni
“travisanti”, aveva sollecitato in orario notturno la urgente consegna di beni).
2. ‘E stato ancora affermato che in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, la
condotta gravemente colposa, per essere ostativa al riconoscimento dell’indennizzo,
deve essere potenzialmente idonea ad indurre in errore l’autorità giudiziaria in
ordine alla sussistenza dei gravi indizi di reità con specifico riguardo al reato che ha
fondato il vincolo cautelare (sez.IV, 23.4.2015 n.33830) e che la frequentazione di
soggetti dediti al reato in contesti temporali e ambientali compatibili con la
compartecipazione alla commissione del reato onera l’interessato di fornire con
assoluta tempestività i chiarimenti discolpanti (sez.IV, 29.1.2014 n.21575
Antognetti; 26.11.2013, n.1235, Calò).
3.

Nel provvedimento impugnato la Corte di Appello di Catania ha rispettato i

criteri ermeneutici sopra enucleati valorizzando il comportamento tenuto
all’indagato il quale, pur gravato da un quadro indiziario che lo vedeva coinvolto, in
ragione del servizio di osservazione organizzato dalla P.G., per le ipotesi delittuose

sopra specificate in alcune specifiche giornate del mese di Luglio dell’anno 2005,
all’atto di interrogatorio, aveva omesso di evidenziare la propria estraneità ai fatti
contestati e di fornire immediati chiarimenti sui suoi effettivi spostamenti e impegni
nelle date in cui si contestavano le attività di cessione. In maniera del tutto
coerente, espressa in termini logici e assolutamente aderenti ai principi del S.C.
ora evidenziati, la Corte di Appello ha assegnato valenza eziologica concorsuale al
silenzio serbato dal Pappalardo in sede di interrogatorio, allorquando il suo sapere

circostanze, ignote alla autorità inquirente che gli avrebbero consentito di diradare
le contestazioni che gli venivano mosse.
4. Si verte in ipotesi in cui l’interessato, esclusivo portatore di una conoscenza
idonea a scagionarlo, di cui è estranea l’autorità giudiziaria che procede, ha l’onere
di fornire con assoluta tempestività le spiegazioni del caso e la mancanza di un
tale contegno processuale, sebbene a contenuto inerte e passivo, pure riconosciuto
legittimo dal legislatore se intervenuto nell’esercizio del diritto di difesa, deve
comunque essere valutato, sulla base del diverso piano

prognostico che

sovraintende il procedimento di cui all’art.314 e ss. c.p.p., quale fattore impeditivo
del diritto alla riparazione della ingiusta detenzione e pertanto quale
comportamento valutabile in termine di colpa grave a fini riparativi, quando esso si
inserisca in termini contributivi alla tenuta del quadro indiziario (sez.III, 2.4.2014
n. 29967, Bertuccini; sez.IV, 9.11.2011 n.44090, Messina; 18.11.2008 n.47047,
Marzola; 12.11.2008 n.47041, Calzetta e altri).
5.

Le argomentazioni utilizzate dal giudice di appello si presentano pertanto

coerenti con questo insegnamento e incensurabili in sede di legittimità laddove la
Corte di Appello, per valutare se l’imputato vi abbia dato causa con dolo o colpa
grave, ha correttamente apprezzato tutti gli elementi probatori disponibili, tenendo
conto dei comportamenti del ricorrente che costituirono ostacolo all’accertamento
dei fatti che lo coinvolgevano in un contesto indiziario di assoluto rilievo.
Il ricorso va pertanto disatteso e il ricorrente va condannato alle spese processuali.
Le spese tra le parti possono essere dichiarate compensate in ragione dei motivi
della decisione e della non particolare specificità delle difese articolate dalla parte
pubblica.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Spese compensate tra le parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14.12.2015.

autoscagionante gli avrebbe consentito, se del caso imposto, di riferire quelle

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