Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25915 del 26/02/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 25915 Anno 2015
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BELLONE FRANCESCO N. IL 30/07/1980
avverso la sentenza n. 459/2014 CORTE APPELLO di MILANO, del
08/04/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/02/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. kLeCgttfo Cjo~(22%2
che ha concluso per 2
4,,,

Udito, per la par%civile, l’Avv
Udit i difens6r Avv.

Data Udienza: 26/02/2015

Ritenuto in fatto

1.La Corte d’Appello di Milano confermava la sentenza del giudice di primo grado
che aveva ritenuto Bellone Francesco responsabile del reato di cui all’art. 186 c. 1,
2 lett. c) e c. 2 sexies codice della strada, per aver circolato durante le ore notturne
sulla pubblica via alla guida di un’autovettura in stato di ebbrezza in conseguenza
dell’uso di bevande alcoliche (tasso alcolemico pari a 1,63 g/l). La Corte territoriale

avanzata dalla difesa in relazione alla disposizione di cui all’art. 186 c. 2 lett. c)
c.d.s, laddove prevede il raddoppio del periodo di sospensione della patente di
guida.

2.Con ricorso per cassazione il ricorrente deduce, con unico motivo, violazione di
legge e fondatezza dell’eccezione di legittimità costituzionale. Osserva che la
motivazione di rigetto della questione di costituzionalità, fondata sul rilievo che
l’inasprimento della sanzione è giustificato dal fatto che il comportamento di chi
guida un veicolo intestato ad altri mette in pericolo un bene altrui, è illogica, perché
il raddoppio della sanzione non è previsto nello stesso articolo di legge alle lettere
a) e b).

Considerato in diritto

2.11 ricorso va dichiarato inammissibile Ed invero esso si incentra sull’unico motivo
della dedotta incostituzionalità della norma in questione (art. 186 c.2 lett. c) c.d.s.).
Deve invero rilevare questa Corte come la questione di costituzionalità, proposta
quale unico motivo di ricorso, non possa superare il vaglio di ammissibilità dello
stesso (cfr., in tal senso, Cass. Pen. Sez. 1, n. 5485 in data 23.10.1996, Rv.
205946, Bivona; Cass. Pen. Sez. 6, n. 706 in data 19.02.1997, Rv. 208126, Grafini;
Cass. Pen. Sez. 1, Sentenza n. 8434 del 17/12/2008, Rv. 242970) sia per
l’inoppugnabilità del provvedimento negativo, essendo la questione di per sé
riproponibile ad ogni successivo grado di giudizio, sia per l’evidente irrilevanza della
questione stessa nel giudizio di cassazione, in mancanza di contemporanea
impugnativa del capo e del punto della sentenza di merito regolato dalla norma di
riferimento, sul quale il giudice di legittimità – per la stessa delimitazione del ricorso
come proposto – non è chiamato a pronunciarsi. La sentenza impugnata si rivela,
comunque, correttamente motivata, nel rispetto dei parametri di legge, nel solco
della giurisprudenza di legittimità, e nel rispetto delle risultanze tutte di causa,
senza alcuna concreta censura da parte del ricorrente.

2

dichiarava manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale

3. In base alle svolte argomentazioni il ricorso va dichiarato inammissibile. Alla
declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento di
una somma in favore della cassa delle ammende.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 26/2/2015.

P. Q. M.

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