Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25914 del 26/02/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 25914 Anno 2015
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

Data Udienza: 26/02/2015

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SARRA FABIO N. IL 14/11/1979
avverso la sentenza n. 6/2011 TRIBUNALE di POTENZA, del
21/12/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/02/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Atal,s 9
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che ha concluso per 2 1 QuimmA fio_twetupp,

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Ritenuto in fatto

1.11 Tribunale di Potenza, con sentenza del 21/12/2012, confermava la decisione
del giudice di primo grado che aveva dichiarato Sarra Fabio responsabile del
reato di cui all’art. 590 c.p. perché, alla guida di un’autovettura, violando le
norme di diligenza, prudenza e perizia nonché le norme sulla disciplina della
circolazione stradale, omettendo di mantenere la distanza di sicurezza rispetto al

Sgaramella Nicoletta, andava a impanare contro la suddetta auto, così
cagionando alla predetta lesioni personali da cervicalgia post trauma distrattivo
(fatto del 26/11/2004). L’imputato era condannato, altresì, al risarcimento dei
danni in solido con il responsabile civile Milano Assicurazioni s.p.a.

2. Secondo la ricostruzione del sinistro effettuata in conformità a quanto riferito
dalla persona offesa, i giudici del merito ritenevano che la collisione era stata
provocata dalla imprudente condotta di guida dell’imputato, il quale aveva
omesso di mantenersi a distanza di sicurezza dal veicolo che lo precedeva e
aveva assunto una condotta negligente anche in considerazione della densità del
traffico che si registrava in quel tratto stradale al momento del sinistro, che
avrebbe imposto, invece, la massima attenzione e l’adozione di tutte le cautele
necessarie a evitare la collisione. Il Tribunale escludeva che potesse trovare
applicazione la speciale causa di estinzione prevista dall’art. 35 d.lgs. n. 274
2000.

3. Con ricorso per cassazione l’imputato deduce, in primo luogo, nullità della
sentenza impugnata per violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. e art. 35
D.Igs. 209/2005 c. delle assicurazioni e D.m. sviluppo economico 27/5/2010
Violazione di legge in relazione all’omessa applicazione della causa speciale di
estinzione del reato. Illogicità e contraddittorietà della motivazione. Osserva che
è errata la sentenza gravata nella misura in cui ha ritenuto, senza indicarne il
motivo, che l’ammontare del risarcimento liquidato fosse significativamente
inferiore rispetto all’ammontare del danno giudiziale, senza tener conto del
concorso colposo della vittima nella dinamica del sinistro, dal momento che
l’autovettura sulla quale viaggiava risultava sprovvista di poggiatesta e cinture di
sicurezza.

4. Deduce, inoltre, nullità della sentenza per violazione dell’art. 606 lett. B)
C.P.P. in relazione all’art. 157 c.p. Intervenuta prescrizione del reato. Rileva in

veicolo che lo gprecedeva, a bordo del quale si trovava come passeggero

proposito che la prescrizione era maturata in epoca antecedente al deposito della
sentenza impugnata.

Considerato in diritto

1.11 reato è estinto per intervenuta prescrizione, maturata il 2/8/2013
(successivamente, quindi, alla pronuncia della sentenza impugnata), essendo

dei 431 giorni in cui il corso della prescrizione è rimasto sospeso. Né, alla
stregua delle pronunzie di merito, si configura la situazione di evidenza della
prova che potrebbe determinare l’adozione di una pronunzia liberatoria nel
merito ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. La sentenza, pertanto, va annullata
senza rinvio, ai fini penali, perché il reato è estinto per prescrizione.

2.Le deduzioni difensive vanno esaminate, tuttavia, solo con riferimento ai profili
civilistici connessi alla condanna al risarcimento dei danni nei confronti della
parte civile. A tal ultimo riguardo si osserva che con i motivi d’appello era stata
dedotta in termini estremamente generici la censura in ordine all’entità del
danno subito dalla vittima, che si assumeva di gran lunga inferiore rispetto a
quanto liquidato dall’assicurazione, anche in ragione del dedotto concorso di
colpa.

3. A fronte della genericità della censura, corretto appare il percorso logico
argomentativo della sentenza impugnata, che ha confermato il carattere riduttivo
dell’importo liquidato. Le statuizioni civili della sentenza impugnata, di
conseguenza, vanno confermate.

P. Q. M.

La Corte annulla la impugnata sentenza perché il reato addebitato è estinto per
intervenuta prescrizione. Ferme le statuizioni civili della sentenza impugnata.
Così deciso in Roma il 26/2/2015
Il Consigliere relatore

Il Presidente

decorso il termine massimo di sette anni e sei mesi dal fatto, tenuto conto anche

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