Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25912 del 17/10/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 25912 Anno 2015
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da :
1.
2.
3.

MORABITO GIUSEPPE N. IL 29.01.1968
PONTIGGIA DANIELA N. IL 04.09.1960
ESPOSITO ALFONSO N. IL 14.03.1956

Avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO DI MILANO del 14 novembre 2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI, udite le
conclusioni del PG in persona del dott. Oscar Cedrangolo che ha chiesto dichiararsi
inammissibili i ricorsi. L’avvocato Giuseppe lemma del foro di Locri, difensore di fiducia del
ricorrente Morabito, chiede l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.

2.

Con la impugnata sentenza emessa in data 14 novembre 2013 la Corte d’Appello di
Milano, in parziale riforma della sentenza emessa dal GUP presso il Tribunale di
Monza in data 10 aprile 2008, appellata da Morabito Giuseppe, Pontiggia Daniela ed
Esposito Alfinso, assolveva la Pontiggia e l’Esposito relativamente alla imputazione
sub capo b) n. 3 perché il fatto non sussiste, riducendo conseguentemente la pena
inflitta ad anni 3 mesi 1 e giorni 10 di reclusione ed € 4.000,00 di multa ciascuno,
confermando la sentenza nei confronti di Morabito Giuseppe e le restanti statuizioni.
Gli odierni ricorrenti erano stati tratti a giudizio per rispondere: il Morabito del reato
p. e p. dall’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 perché illecitamente deteneva e quindi
cedeva in cambio di un corrispettivo in denaro alla Pontiuggia e alli Esposito un
quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina in quantità imprecisata, ma
comunque superiore a 100 grammi; la Pontiggia e l’Esposito del reato previsto e
punito dagli artt. 81 e 110 c.p. e 73 per aver illecitamente acquistato anche dal
Morabito e ceduto a terzi la predetta sostanza stupefacente.
Avverso tale decisione ricorrono :
2.1
Morabito Giuseppe a mezzo dell’avvocato Giuseppe lemma lamentando la

Data Udienza: 17/10/2014

CONSIDERATO IN DIRITTO
3.

4.

I ricorsi sono infondati.
Quanto alla questione relativa alla dedotta competenza per territorio del Tribunale di
Como, i ricorrenti Pontiggia ed Esposito reiterano l’eccezione già proposta in sede di
gravame ed innanzi al giudice di primo grado alle udienze del 28 febbraio e 10 aprile
2008. In quella sede l’eccezione fu disattesa per non essere individuabili, a fronte
della doppia imputazione, “reati di diversa gravità in quanto entrambi aventi ad
oggetto il medesimo quantitativo di sostanza stupefacente; ritenuto pertanto di
dover applicare il criteri odi competenza per il primo reato fissato dall’art. 16 comma
1 del codice di rito, criterio che nel caso di specie individua in questa autorità
giudiziaria il giudice territorialmente competente, respinge l’eccezione sollevata dalla
difesa”.
Detta statuizione è stata condivisa dalla Corte territoriale (p. 7 dell’impugnata
sentenza). A fronte di tale motivazione i ricorrenti sostengono da un lato che non
sarebbe comunque agevole individuare il “primo reato”; dall’altro che comunque
quello più grave sarebbe lo spaccio continuato commesso in Erba e quindi nel
circondario del Tribunale di Como.
Il motivo è infondato atteso che corretta appare la decisione dei giudici di merito
quanto alla impossibilità di individuare il reato più grave (trattandosi peraltro di
violazioni della stessa norma e quindi punite con la medesima pena edittale). In ogni
caso, comunque, reato più grave non potrebbe essere quello di cessione in quanto
comunque necessariamente relativo ad un quantitativo di stupefacente minore
rispetto a quello acquistato; come pure, avendo l’acquisto altrettanto
necessariamente preceduto la cessione, è la fattispecie di acquisto a dover essere
considerata il “primo reato”.
In ordine al ricorso del Morabito, questi contesta la sua individuazione quale
interlocutore delle telefonate oggetto di intercettazione. Anche in questo caso la
doglianza è meramente reiterativa di quella già esaminata e respinta con
motivazione certamente congrua e non illogica dai giudici di merito. In particolare la
Corte territoriale a riguardo ha precisato, senza che sul punto il ricorrente in questa
sede nulla abbia replicato, come l’identificazione del Pontiggia nel “Massimo” di cui
alle intercettazioni telefoniche sia frutto del confronto tra le foto dell’imputato ed i
fotogrammi scattati durante l’attività di osservazione, mentre il contenuto della
conversazione intercettata il 9 giugno “svolge la funzione di riscontro esterno della
stessa perché con essa integralmente compatibile. Infatti nella conversazione …
viene esattamente stabilito il luogo dell’incontro”. La sentenza impugnata ha anche
chiarito come non rilevi che nel corso della predetta telefonata non fosse stato
indicato il giorno dell’appuntamento, in quanto ciò che unicamente rileva è “che il 12
giugno si realizzò lo scambio di cocaina caduto sotto l’osservazione diretta degli
operanti e che la conversazione del 9 giugno costituisce la sua diretta premessa”
I ricorsi vanno pertanto rigettati. Ne consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la
condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

2.2

violazione dell’art. 606, 1 comma lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione
agli artt. 192 cod. proc. pen. nonché 73 d.P.R. n. 309/1990 per erronea
valutazione della prova in assenza dei requisiti di certezza e precisione dei
singoli elementi indizianti e per mancanza di completezza nella valutazione
delle prove indicate; il vizio di motivazione per manifesta illogicità ed
omesso esame di dati probatori specificamente indicati nell’atto di appello
Pontiggia Daniela ed Esposito Alfonso ricorrono personalmente con atto
congiunto lamentando la erronea applicazione e la violazione di legge in
relazione alle norme sulla connessione e competenza per territorio
essendo il reato più grave commesso ad Erba ed essendo quindi
territorialmente competente il Tribunale di Como.

rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso nella camera di consiglio del 17 ottobre 2014

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