Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25911 del 17/10/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 25911 Anno 2015
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da :
CIRAGOLO SALVATORE N. IL 15.08.1973
Avverso la ordinanza della CORTE D’APPELLO DI MILANO del 29 ottobre 2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI, udite le
conclusioni del PG in persona del dott. Oscar Cedrangolo che ha chiesto procedersi ex art.
611 c.p.p.
RITENUTO IN FATTO
1.

2.

Con la impugnata ordinanza emessa in data 29 ottobre 2012 la Corte d’Appello di
Milano dichiarava inammissibile l’impugnazione proposta da Ciragolo Salvatore
avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Monza in data 3 aprile 2012, per
assoluta genericità dei motivi proposti.
Avverso tale decisione ricorre il Ciragolo lamentando la violazione dell’art. 606 lett b
ed e in relazione agli artt. 581, 591 e 601 cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3.

Il ricorso è infondato, avendo correttamente ritenuto l’ordinanza impugnata che l’atto
di gravame non soddisfacesse i requisiti di cui all’art. 581 cod. proc. pen.
Sostiene di contro il ricorrente di aver indicato in modo chiaro e preciso nell’atto di
appello gli elementi di fatto alla base delle censure rivolte alla sentenza di primo
grado.
Osserva la Corte : nell’attuale sistema processuale penale, il giudizio d’appello ha il
compito di verificare e rivalutare l’adeguatezza del dispositivo deliberato in primo
grado rispetto all’imputazione ed al contenuto, probatorio e in rito, del fascicolo
processuale (nei limiti del devoluto, salvi i poteri d’ufficio ex artt. 129 e 597 c.p.p.,
con pienezza di apprezzamento e quindi con gli stessi poteri del primo giudice del

Data Udienza: 17/10/2014

P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali o
Così deciso nella camera di consiglio del 17 ottobre 2014
IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

merito).
La genericità intrinseca del motivo d’appello si determina quando esso, pur nella
libertà della formulazione, non indichi con chiarezza le ragioni di diritto e gli elementi
di fatto che lo sorreggono, con esplicito riferimento al caso concreto e in modo
pertinente al punto della decisione cui il motivo stesso si riferisce (per tutte, Sez.6,
sentenze 1770/2013 e 21873/2011)
Il motivo d’appello è inammissibile per mancanza di specificità quando, in sè
considerata (e quindi prescindendo dalla motivazione del provvedimento impugnato),
la deduzione che lo sorregge non è pertinente al caso concreto e non è formulata in
termini tali da indicare dove la verifica autonoma del giudice d’appello deve
indirizzarsi e da consentire, sulla base di quanto dedotto, un apprezzamento
tendenzialmente idoneo ad orientare la decisione del punto devoluto.
Nella specie la Corte territoriale ha efficacemente dato conto dell’assoluta
evanescenza delle “ragioni” poste a sostegno dell’atto di gravame, sostenuto da
affermazioni del tutto assertive e generiche che nella loro indeterminata apoditticità
non permettono di comprendere dove la verifica autonoma del Giudice d’appello
avrebbe dovuto indirizzarsi. La impugnata ordinanza ha poi evidenziato come i punti
del trattamento sanzionatorio (attenuanti generiche, sospensione condizionale della
pena), sottolineati anche in sede di ricorso innanzi a questa Corte quali paradigma di
specificità dei motivi, fossero in realtà richieste nuove non formulate nel corso del
giudizio di prime cure.
4. Il ricorso va pertanto rigettato. Consegue ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali

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