Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25910 del 17/06/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 25910 Anno 2015
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: MOGINI STEFANO

SENTENZA
sul ricorso proposto da
OSTENRIED ALFRED, nato a Kaufbueren (Germania) il 26.11.1965
Avverso la sentenza pronunciata nei suoi confronti il 4.5.2015 dalla Corte d’Appello di
Trieste;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Stefano Mogini;
udite le conclusioni del sostituto procuratore generale Ciro Angelillis, che ha chiesto il rigetto
del ricorso;

PREMESSO che con la sentenza in epigrafe la Corte d’Appello di Venezia ha dichiarato
sussistere le condizioni per l’accoglimento della richiesta di consegna di Ostenried Alfred
formulata dall’autorità giudiziaria tedesca in forza di mandato di arresto europeo emesso in
data 19 ottobre 2012 dalla Procura della gepubblica di Kempten;

RILEVATO che Alfred Osternied ricorre personalmente avverso la suindicata sentenza
deducendo: 1) violazione della legge 69/2005 per incompletezza del mandato d’arresto
europeo e della documentazione trasmessa a corredo del medesimo mae, mancando

9,97

Data Udienza: 17/06/2015

l’ordinanza cautelare interna e l’indicazione nel MAE degli elementi indicati all’art. 6, comma 1,
lettere c), e) ed f) L. 69/2005, ed essendovi perplessità anche relativamente al titolo cautelare
tedesco posto in esecuzione; 2) violazione dell’art. 17, comma 4, L. 69/2005 per omessa
indicazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle relative fonti di prova; 3) violazione dell’art.
18, comma 1, lett. c) L. 69/2005 in quanto il MAE si baserebbe su un’ordinanza di custodia
cautelare emessa nel 2010 per mancata partecipazione del ricorrente a processo penale
avviato nei suoi confronti dall’A.G. tedesca, condotta che secondo il diritto italiano costituisce
esercizio di un diritto e, quindi, legittima il rifiuto della consegna;

autorità tedesche hanno precisato che il MAE riproduce esattamente il mandato interno, sicché
nessun pregiudizio ha patito il ricorrente dalla mancata trasmissione di copia del
provvedimento interno (vedi, in un caso di mandato interno orale, Sez. 6, n. 54 del
30.12.2014, Van der Horst), b) dà conto dell’esistenza e degli estremi di tale provvedimento
cautelare, delle circostanze di commissione del reato, compresi il tempo, il luogo e il grado di
partecipazione del ricorrente, nonché la pena massima stabilita dalla legge dello Stato di
emissione (Sez. 6, n. 45364 dell’1.12.2011, Piatek), elementi tutti contenuti nel MAE, sicché il
primo motivo di ricorso non ha pregio; 2) contrariamente a quanto sostenuto col secondo
motivo di ricorso, il MAE e la sentenza impugnata contengono l’indicazione dei gravi indizi di
colpevolezza e delle relative fonti di prova (deposizione di due persone offese e di un ufficiale
di p.g., nonché accertamenti bancari – p. 2 sentenza); 3) il MAE è stato emesso il 19.10.2012
dalla Procura della Repubblica di Kennpten a seguito di mandato di arresto cautelare emesso il
12.6.2012 dalla Pretura di Kaufbeuren sul presupposto del pericolo di fuga dell’imputato,
dedotto non tanto dal suo comportamento processuale, bensì dalla constatazione del suo
allontanamento per destinazione ignota nel corso del processo, sicché la misura cautelare
interna posta in esecuzione è pienamente conforme alle corrispondenti disposizioni del codice
di rito italiano e non viola il disposto dell’art. 18, lett. c) L. 69/2005;
che al rigetto del ricorso consegue ai sensi dell’art. 619 c.p.p. la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali;

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla
cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, L. n. 69/2005.

Così deciso in Roma il 17 giugno 2015.

RITENUTO che il ricorso è infondato, in quanto: 1) la sentenza impugnata a) indica che le

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