Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25906 del 26/04/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 25906 Anno 2013
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: MULLIRI GUICLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Fall Maguette, nato in Senegal il 12.6.77
illioutato art. 73 T.U. 309/90
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano del 16.1.12
Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
Sentito il P.M., nella persona del P.G. dr. Nicola Lettieri, che ha chiesto ha chiesto una
declaratoria di inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

La Corte d’appello, con la
1. Vicenda processuale e provvedimento impugnato sentenza impugnata, ha ribadito la condanna inflitta all’odierno ricorrente per la violazione
dell’art. 73 in quanto, secondo l’accusa, egli aveva ceduto ad tale Pannone Antonio 0,8 gr. di
cocaina in cambio della somma di 40 C.
Avverso la suddetta decisione, l’imputato ha proposto ricorso,
2. Motivi del ricorso
tramite difensore, deducendo:

Data Udienza: 26/04/2013

2) erronea applicazione della legge penale ed illogicità della motivazione (art.
perché la sentenza di condanna deve essere pronunciata quando siano
606 lett b) ed e) c.p.p.)
acquisite prove di colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio. Nella specie, invece, a parte i
dubbi già espressi con il primo motivo, valgono le considerazioni che all’imputato non è stata
trovata altra droga né alcun tipo di materiale idoneo allo spaccio. A suo carico, perciò, vi è solo
l’affermazione di Pannone di avere ricevuto la droga dal Fall che, a propria volta, spiega di
avere dato al Pannone – da lui conosciuto da circa cinque mesi – solo un pacchetto di sigarette;
3) erronea applicazime della legge penale ed illogicità della motivazione (art.
per eccessività della pena e diniego di attenuanti generiche (sul richiamo alla
606 lett b) ed e) c.p.p.)
mancanza di una resipiscenza ed al fatto che l’imputato, trovato in possesso di un cellulare con il numero indicato dal
Pennone, era evidentemente aduso all’attività di spaccio).
Si ribatte che l’imputato ha un preciso diritto a non autoaccusarsi e che le
caratteristiche del fatto (modesto quantitativo di droga ed assenza di altri elementi di contorno) depongono
in ogni caso per una sua episodicità.
Il ricorrente conclude invocando l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRMO
3. Motivi della decisione – Il ricorso va dichiarato inammissibile perché manifestamente
infondato e, comunque, basato su considerazioni di fatto vietate in sede di legittimità.

Più nello specifico, nell’affermare la manifesta infondatezza del primo
3.1.
motivo, si deve aver presente che, quando la sentenza di primo e secondo grado pervengono
4.2.92, Musumecl, Rv.
alla medesima conclusioni, vanno a formare un unicum argomentativo
191229; Sez. I, 20.6.97, Zuccaro, Rv, 208257 Sez. I, 26.6.00, Sangiorgi, Rv. 216906) sì che ben può tenersi conto
anche di quanto affermato nella sentenza del Tribunale.
Pertanto, il pur suggestivo, argomento speso dal ricorrente a sostegno del motivo in
esame trova una clamorosa smentita nel fatto che, riepilogando quanto osservato dagli agenti,
il giudice di primo grado riporta anche (dettaglio non ribadito nella sentenza d’appello) (f. i) che gli
operanti hanno visto Fall e Pannone chiacchierare «e, quindi, Fall estrarre qualcosa dalla tasca
del giubbotto e porgerlo a Pannone dal quale riceveva del denaro».
E’, quindi, destituita di fondamento la tesi che il Fall si fosse limitato ad offrire
all’amico/conoscente solo delle sigarette.
3.2. E’ sempre la sentenza di primo grado ad offrire ulteriori elementi fattuali
che spiegano il percorso logico attraverso i I quale entrambi i giudici di merito si dono convinti
della responsabilità del Fall. Ed infatti, la scena che gli operanti osservano e descrivono prima
dell’arrivo di Fall è esattamente quella tipica che l’esperienza giudiziaria ha insegnato a
conoscere di un tossicodipendente che attende con ansia l’arrivo dello spacciatore. Si legge,
infatti sempre a f. 1 della motivazione del Tribunale che gli agenti, all’altezza del civico 66 di
v.le Tibaldi, avevano notato «un cittadino italiano, successivamente identificato per Pannone
Antonio… sostare davanti al portone guardando in modo frenetico i conducenti delle auto, in
attesa dell’arrivo di qualcuno». Tanto era giusta l’impressione degli agenti che, al
sopraggiungere della vettura condotta da Fall, il Pannone vi «saliva in modo rapido».
Anche prescindendo, perciò, da quanto detto nel trattare il motivo precedente, è
abbastanza chiaro che anche la scena osservata e descritta dagli agenti a proposito

2

1) erronea applicazione della legge penale ed illogicità della motivazione (art.
606 lett b) ed e) c.p.p.) facendo notare che, sebbene i verbalizzanti sostengano di non aver mai
perso di vista l’imputato, non hanno riferito di alcun resto da lui dato all’acquirente e, per
contro, all’atto della perquisizione, addosso al Fall è stata rinvenuta la somma di 470 C
suddivisa in 9 banconote da SO C ed una da 20.
Evidente, quindi, che Fall non può avere ricevuto in pagamento i 40 C dichiarati
dall’acquirente e nessuna spiegazione viene fornita sul punto dai giudici di merito che pure
hanno disposto il dissequestro della somma di 430 C all’imputato;

3.3.
Concludendo con riferimento al terzo motivo, la motivazione offerta dai
giudici pur non espressa in modo particolarmente brillante, dà una adeguata replica ai richiami
fatti dal ricorrente ad un comportamento processuale che, essendosi risolto in semplici (anche
se del tutto legittimi) dinieghi di responsabilità, – giustamente – la Corte non stima, per ciò solo,
particolarmente meritorio.
Fermo restando, poi, che la semplice incensuratezza non è, per legge ( art. 62 bis ult. comma
c.p.), motivo per giustificare il riconoscimento delle attenuanti generiche, deve anche ricordarsi
che sia l’assenza di precedenti che il fatto di essere, il Fall, radicato nello Stato e di svolgere
un’attività lavorativa (testimoniata dalla produzione di un cuo) sono tutti aspetti che il giudice di
merito aveva già considerato per la concessione del beneficio della sospensione condizionale
della pena.
Del resto, deve anche rammentarsi che ogni decisione in punto di circostanze è
espressione di un potere discrezionale riconosciuto al giudice che ha solo il dovere di offrire
una spiegazione non manifestamente illogica della propria decisione sì da escludere il dubbio di
essere in presenza di puro arbitri.
Ciò è quanto, appunto, avvenuto nella specie e, per l’effetto, la statuizione non è qui
sindacabile.

Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.

P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e ss. c.p.p.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C
Così deciso il 26 aprile 2013
Il Presidente

dell’incontro tra Fall e Pannone non si concilia minimamente con la tesi difensiva, peraltro,
abbastanza parca di spiegazioni sulle ragioni dell’incontro che appare – per quanto detto tutt’altro che casuale (considerato anche che era nottetempo).

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