Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25904 del 18/04/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 25904 Anno 2013
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: AMORESANO SILVIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) Bellini Vincenzo

nato il 5.12.1958

avverso la sentenza del 27.11.2012
della Corte di Appello di Catania
sentita la relazione svolta dal Consigliere Silvio Amoresano
sentite le conclusioni del P.G., dr.Gabriele Mazzotta,che ha
chiesto annullarsi, con rinvio, la sentenza impugnata

1

Data Udienza: 18/04/2013

1. La Corte di Appello di Catania, con sentenza del 27.11.2012, decidendo in sede di rinvio a
seguito di sentenza della Corte di Cassazione, sez. 4, del 3.7.2012, in parziale riforma della
sentenza 22.7.2010 del GUP del Tribunale di Caltagirone, appellata da Bellini Vincenzo,
ritenute comprese nella imputazione di cui al capo a) anche quelle di cui ai capi b), c), d) e) ed
f), rideterminava la pena in anni 4, mesi 6 di reclusione ed euro 30.000,00 di multa.
Rilevava, preliminarmente, la Corte territoriale che la sentenza della Corte di Appello di
Catania del 28.4.2011 di riforma, con riguardo alla pena, della sentenza del GUP del Tribunale
di Caltagirone, con la quale Bellini Vincenzo era stato condannato per una serie di reati di cui
all’art.73 DPR 309/90, era stata annullata dalla Corte di Cassazione in quanto si era tenuto
conto, nella determinazione della pena, del capo g) che non era stato mai contestato
all’imputato.
Tanto premesso, la Corte di merito procedeva alla rideterminazione della pena nella misura
indicata in dispositivo.
2. Ricorre per cassazione Bellini Vincenzo, a mezzo del difensore, denunciando la violazione di
legge e la contraddittorietà della motivazione in relazione all’aumento di pena per la
continuazione.
La Corte territoriale, in contrasto con la statuizione della Corte di Cassazione, ha operato, nella
rideterminazione della pena, un illegittimo aumento per i fatti già contestati ai capi da b) ad
f), senza tener conto che le condotte oggetto di tali reati erano state ricomprese nel capo a (e
sul punto la precedente pronuncia doveva ritenersi irrevocabile).

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
2. La Corte di Appello dl Catania, con la sentenza 28.4.2011, in parziale riforma della sentenza
del GUP del Tribunale di Caltagirone, aveva ritenute ricomprese nel capo a) le imputazioni di
cui ai capi b), c), d), e), f) e g) ed aveva rideterminato la pena per il Bellini in anni 4 e mesi 8
di reclusione ed euro 32.000,00 di multa, secondo il seguente calcolo: p.b. anni 6 di reclusione
ed euro 38.000,00 di multa, aumentata per l’aggravante ad anni 6, mesi 4 di reclusione ed
euro 41.000,00 di multa ed a titolo di continuazione ad anni 7 di reclusione ed euro 48.000,00
di multa, diminuita di un terzo per Il rito.
Pur non essendovi alcuna specificazione, l’aumento per la continuazione doveva considerarsi
riferito alle condotte ritenute ricomprese nel capo a (la Corte territoriale assumeva infatti che
si era proceduto ad una proliferazione dei capi di imputazione, pur trattandosi di reato
commesso in successione cronologica dall’ottobre 2007 al giugno 2008 (pag.5 sent.).
Avendo questa Corte sez.4 annullato la predetta sentenza, essendosi nelle condotte ricomprese
nel capo a), e quindi nella quantifIcazione della pena, tenuto conto anche del capo g), che non
risultava contestato al Bellini, la Corte territoriale, in sede di rinvio, era chiamata a procedere
alla determinazione della pena in ossequio a siffatta statuizione.
La Corte di Appello ha quantificato la pena nel seguenti termini: pena base in relazione al fatto
già descritto al capo a), ritenuta l’aggravante di cui al comma 6 del citato art.73 e la
continuazione interna ivi contestata, anni 6 e mesi 4 di reclusione ed euro 41.000,00 di multa,
aumentata ex art.81 cpv. c.p., per i fatti già contestati sub capi da b) ad f) della rubrica ad
anni 6 e mesi 9 di reclusione ed euro 45.000,00 di multa, diminuita per il rito.
3. La Corte territoriale, in sede di rinvio, ha, nella ridetermlnazione della pena, tenuto conto,
quindi, con riferimento alla continuazione, degli episodi contestati inizialmente ai capi da b) a
ad f) e poi ritenuti ricompresi nell’unico reato continuato di cui al capo a). Tanto risulta
evidente dal riferimento non ai reati ma ai “fatti già contestati sub capi da B) ad F) della
rubrica”. E, del resto, tali contestazioni riguardavano condotte diverse (si pensi ad esempio al
concorso ex art.110 c.p. con soggetti sempre diversi), per cui esse non potevano,
congiuntamente e complessivamente, rimanere “assorbite” nella contestazione di cui al capo
a).

2

RITENUTO IN FATTO

E, nel calcolo dell’aumento di pena per siffatta continuazione, la Corte territoriale,
uniformandosi al pronunciato della 4 sezione, correttamente non ha tenuto conto della
condotta originariamente ascritta al capo g). Tanto che la pena inflitta dalla sentenza
(parzialmente annullata) della Corte di Appello di Catania del 28.4.2011, pari ad anni 4, mesi 8
di reclusione ed euro 32.000,00 di multa, è stata ridotta con la sentenza impugnata ad anni 4,
mesi 6 di reclusione ed euro 30.000,00 (non essendosi appunto tenuto conto della condotta
originariamente contestata al capo g).
P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 18.4.2013

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