Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25902 del 22/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 25902 Anno 2015
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: LA POSTA LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TRIBUNALE DI BRESCIA
avverso la sentenza n. 32357/2014 CORTE DI CASSAZIONE di
ROMA, del 08/10/2014
se1Jita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
u\k„
1 te/sentite le conclusioni del PG Dott. Ai – .4‘…,9 s’s,
/e-c3 1••J2-r-2,4
/

Data Udienza: 22/05/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con dell’8.10.2014 la prima sezione penale di questa Corte, decidendo sul
conflitto di competenza sollevato dal Tribunale di Brescia, a seguito della
sentenza con la quale il Giudice di pace di Chiari dichiarava la propria
incompetenza nel procedimento a carico di Andrea Guerra per il reato di cui
all’art. 590 cod. pen., determinava la competenza del Giudice di pace di Brescia.

Chiari era stato accorpato al medesimo ufficio di Brescia.
Pertanto, deve provvedersi alla relativa correzione della sentenza in oggetto,
nel senso della affermazione della competenza del Giudice di Chiari in luogo del
Giudice di pace di Brescia erroneamente indicato.

P.Q.M.

Dispone correggersi il dispositivo e la motivazione della sentenza di questa
Corte n. 44343 dell’8.10.2014 nel senso della affermazione della competenza del
Giudice di Chiari in luogo del Giudice di pace di Brescia erroneamente indicato.
Manda per l’esecuzione la cancelleria di questa Corte che provvederà
all’annotazione in calce alla sentenza e a dare comunicazione al Giudice di pace
di Brescia.

Così deciso, il 22 maggio 2015.

Invero, per mero errore materiale è stato indicato che il Giudice di pace di

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA