Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2590 del 14/12/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 2590 Anno 2016
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: BELLINI UGO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
AGEEB SALEEB FARID N. IL 16/09/1960
avverso l’ordinanza n. 59/2014 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
19/12/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO BELLINIj
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. ,y) o, o;

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Data Udienza: 14/12/2015

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Firenze con ordinanza del 19.12.2014 dichiarava la
inammissibilità della richiesta di riparazione per ingiusta detenzione
tempestivamente avanzata dall’odierno ricorrente Ageeb Salleb Farid in
quanto la stessa non risultava presentata da procuratore speciale ai sensi
degli art.315 e 645 I comma c.p.p. Evidenziava come la procura rilasciata a

possedeva i requisiti della procura speciale, in quanto non conferiva al
difensore nominato il potere di promuovere la speciale procedura di
riparazione per ingiusta detenzione sulla base delle prescrizioni di cui
all’art.122 c.p.p.
2. Avverso tale pronuncia proponeva ricorso per cassazione Ageeb Saleeb Farid
il quale chiedeva l’annullamento della ordinanza rilevando che una
interpretazione sostanzialista dell’atto processuale, che andava esaminato
nel suo contenuto unitario, ove la procura accedeva al ricorso in cui veniva
proposta la domanda di riparazione di ingiusta detenzione, in uno al
contenuto della stessa procura, nella quale al procuratore avv.to Alessia
Arzani era conferita dal ricorrente non tanto la difesa, quanto

la

rappresentanza con ogni più ampio potere, interpretazione sostanzialistica
in parte riconosciuta dalla giurisprudenza della S.C., avrebbe dovuto indurre
il giudice adito a ritenerne la legittimità e la completezza.
3. L’avvocatura Generale dello Stato nel costituirsi in giudizio chiedeva il rigetto
del ricorso.
4. Il Procuratore Generale presso la Cassazione concludeva per il rigetto del
ricorso attesa la mancanza, per irritualità, di una valida procura speciale per
il compimento della specifica attività processuale della presentazione del
ricorso per riparazione di ingiusta detenzione.
5. In data 12.12.2015 perveniva un fax della difesa con conclusioni.

RITENUTO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato. L’art.645 I comma c.p.p. espressamente richiamato
dall’art.315 III comma c.p.p. recita che la richiesta è presentata per iscritto,
unitamente ai documenti ritenuti utili, personalmente o per mezzo di
procuratore speciale nella cancelleria della Corte di Appello che h
pronunciato la sentenza. A sua volta l’art.122 c.p.p. recita che la procura
speciale deve, a pena di inammissibilità, essere rilasciata per atto pubblico o
scrittura privata autenticata e deve contenere, oltre alle indicazioni richieste

margine del ricorso depositato presso la Corte di Appello di Firenze non

specificamente dalla legge, la determinazione dell’oggetto per cui è conferita
e dei fatti ai quali si riferisce.

La procura rilasciata da Ageeb Saleeb Farid

all’avv.to Arzani non rispetta il dettato di cui all’art.122 c.p.p. atteso che la
stessa per nulla si differenzia da un mandato ad litem, ma non contiene
alcun riferimento all’oggetto della specifica attività, propria della parte o di
un suo rappresentante, per la quale la legge richiede il rilascio di una
puntuale procura speciale.

ritenersi soddisfatta dalla generica menzione nel mandato difensivo
all’esercizio di rappresentanza e difesa dell’assistito accompagnata dalle più
ampie facoltà di legge, in quanto una siffatta espressione vieppiù testimonia
l’assenza della indicazione dell’oggetto per cui è conferita che non è quello di
assistenza e difesa processuale del soggetto da cui promana ma, ancor
prima di esse, consiste nella proposizione e nella presentazione del ricorso,
che certamente non può essere desunta dall’intestazione dell’atto
processuale che contiene la delega difensiva, in quanto è la stessa pretesa
giudiziale (indennizzo per ingiusta detenzione), a dovere essere proposta
dalla parte personalmente ovvero da un procuratore munito di mandato ad
hoc (sez.IV, 14.1.2014 Guida; 9.12.2014 Pirrone e altri non massimata;
sez.Un. 12.3.1999 Min.Tesoro in proc.Sciamanna).
3. Il ricorso va pertanto rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento
delle spese processuali; le spese possono essere dichiarate compensate
rispetto alla parte pubblica in considerazione delle ragioni della decisione.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Spese compensate tra le parti.

così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14.12.2015.

2. Né una siffatta manifestazione di delega di potere rappresentativo può

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