Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25896 del 22/05/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 25896 Anno 2015
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LO RUSSO CARLO N. IL 23/12/1967
avverso l’ordinanza n. 2197/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
PALERMO, del 17/06/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;
lette/scntitrle conclusioni del PG Dott.

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Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 22/05/2015

RILEVATO IN FATTO
Con ordinanza in data 17.6.2014 il Tribunale di sorveglianza di Palermo rigettava il reclamo
proposto dal detenuto LO RUSSO CARLO avverso il provvedimento del Magistrato di
sorveglianza di Agrigento in data 27.3.2014 con il quale erano state respinte le seguenti
istanze:
– 1) riconoscimento di giorni 75 di liberazione anticipata speciale in relazione al semestre dal
18.5.2013 al 18.11.2013 (il Magistrato di sorveglianza ha concesso per il predetto semestre la
liberazione anticipata ordinaria di giorni 45);

nei periodi dal 15.5.2010 al 14.11.2011 e dal 16.11.2011 al 18.5.2013, essendo già stata
concessa per gli stessi semestri la liberazione anticipata ordinaria di giorni 45 per ogni
semestre.

È opportuno premettere che il decreto legge 23.12.2013 n.146 aveva previsto che la
detrazione di pena per la liberazione anticipata fosse di giorni 75 e non più di giorni 45 per
ogni singolo semestre di pena scontata e che tale detrazione dovesse operare solo per il
periodo dei due anni successivi alla data di entrata in vigore del decreto legge; per i
condannati che avevano già usufruito del suddetto beneficio, la liberazione anticipata speciale
(come integrazione del periodo già concesso) doveva operare dall’1.1.2010.
Nel decreto legge la liberazione anticipata speciale poteva essere concessa anche ai detenuti
che stavano espiando condanne per i delitti previsti dall’art.4-bis dell’Ordinamento
Penitenziario, a condizione che i suddetti detenuti avessero dato prova, nel periodo di
detenzione, di un concreto recupero sociale desumibile da comportamenti rivelatori del positivo
evolversi della personalità.
La legge di conversione n.10 del 21.2.2014, entrata in vigore il 22.2.2014, ha escluso il
beneficio della liberazione anticipata speciale per i condannati per taluno dei delitti previsti
dall’art.4-bis O.P.
Il Magistrato di sorveglianza, nel caso in esame, avendo provveduto sull’ istanza presentata dal
Lo Russo quando già era entrata in vigore la legge 10/2014, che aveva escluso dal beneficio
della liberazione anticipata speciale i detenuti in espiazione di reati previsti dall’art.4-bis 0.P.,
ha rigettato l’istanza di liberazione anticipata speciale, in quanto tra le pene in espiazione vi
era anche un delitto ostativo tra quelli indicati dall’art.4-bis O.P.
Il Lo Russo ha proposto reclamo al Tribunale di sorveglianza facendo rilevare che il suddetto
reato ostativo, di cui alla sentenza della Corte d’appello di Napoli in data 7.11.2012, era stato
già scontato e che quindi, scorporando dal cumulo delle pene in espiazione la pena per il reato
ostativo, egli poteva usufruire del beneficio della liberazione anticipata speciale, come regolata
dalla citata legge, sulle restanti pene.
Il Tribunale di sorveglianza riteneva il reclamo infondato in base alle seguenti considerazioni.

1

– 2) integrazione di trenta giorni di liberazione anticipata speciale per ogni semestre compreso

Le norme sulla libertà anticipata non hanno natura sostanziale, in quanto concernono le
modalità di esecuzione della pena, e quindi il Magistrato di sorveglianza, non operando le
regole dettate dall’art.2 cod. pen., doveva applicare le norme vigenti nel momento in cui aveva
emesso il provvedimento impugnato (tempus regit actum).
Alla data in cui il Magistrato di sorveglianza aveva emesso il provvedimento impugnato era in
vigore la normativa introdotta dalla legge 10/2014 — la quale escludeva il beneficio in
questione per i condannati per reati previsti dall’art.4-bis O.P. — e quindi la libertà anticipata
speciale non poteva essere concessa al Lo Russo.

reato ostativo, poiché la temporanea normativa sulla liberazione anticipata introdotta dalla
legge 10/2014 aveva il solo scopo di decongestionare gli istituti penitenziari ed il Legislatore
aveva inteso escludere dalla liberazione anticipata speciale la categoria di condannati per delitti
indicati nell’art.4-bis O.P.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Lo Russo Carlo, chiedendone
l’annullamento, in quanto il Tribunale di sorveglianza non aveva considerato che la richiesta di
concessione della liberazione anticipata speciale era stata avanzata in vigenza del decreto
legge 146/2013, e quindi le modifiche apportate dalla legge di conversione potevano essere
applicate solo dal giorno successivo alla pubblicazione della legge 10/2014, il 22.2.2014, e
pertanto non erano applicabili al ricorrente.
Nel ricorso, inoltre, si è rappresentato che la pena relativa al reato ostativo, compresa nel
provvedimento di cumulo, risultava espiata alla stregua di quanto attestato dalla Procura
generale della Repubblica di Napoli nel provvedimento in data 7.11.2012.
Il ricorrente, inoltre, ha osservato che l’esclusione del beneficio in questione nei confronti dei
condannati per reati ostativi produrrebbe ingiustificate disparità di trattamento tra detenuti che
in eguale maniera avevano partecipato all’opera di rieducazione.
Con motivi aggiunti il Lo Russo ha ribadito di avere interamente espiato la pena relativa al
reato ostativo compreso nel provvedimento di cumulo pene che aveva determinato la pena che
gli restava da espiare, come risultava anche dal provvedimento (non meglio indicato) della
Procura generale della Repubblica di Napoli in data 7.11.2012.

CONSIDERATO IN DIRITTO
È infondato il motivo di ricorso secondo il quale al ricorrente spetterebbe la liberazione
anticipata speciale, in quanto la richiesta era stata avanzata quando era in vigore la normativa
di cui al decreto legge 146/2013 (che aveva previsto la possibilità di concedere la liberazione
anticipata speciale anche ai detenuti che stavano espiando condanne per delitti ostativi).
Per costante giurisprudenza di legittimità, infatti, le norme che regolano le modalità di
esecuzione della pena — come le norme sulla liberazione anticipata — non sono norme di diritto

2

Riteneva, inoltre, che non potesse scorporarsi dal cumulo pene la carcerazione sofferta per il

sostanziale, e quindi il giudice, nella materia de qua, deve applicare le norme vigenti nel
momento in cui adotta la decisione.
Nel caso in esame il Magistrato di sorveglianza di Agrigento ha provveduto sull’istanza del
ricorrente dopo l’entrata in vigore della legge 10/2014 (22.2.2014), e quindi era tenuto ad
applicare la normativa introdotta dalla predetta legge, a nulla rilevando che al momento della
presentazione dell’istanza da parte del ricorrente fosse in vigore il decreto legge 146/2013,
poiché, tra l’altro, per il disposto dell’art.77/3 della Costituzione, le norme emanate dal
Governo con decreto, non convertite in legge dal Parlamento, perdono efficacia fin dall’inizio.

confronti di detenuti in espiazione di pene inflitte per reati ostativi produrrebbe ingiustificate
disparità di trattamento, poiché il beneficio della liberazione anticipata ordinaria è concesso
anche ai detenuti in espiazione di pene per taluno dei delitti indicati dall’art. 4-bis O.P. e,
d’altra parte, appare una scelta ragionevole del Legislatore quella di escludere dal beneficio
della liberazione anticipata speciale – in un provvedimento temporaneo mirante allo
sfollamento delle carceri – i detenuti ritenuti più pericolosi, per i quali nell’Ordinamento
Penitenziario è già prevista una esclusione da molti benefici penitenziari.
Deve, invece, essere accolto il motivo di ricorso ribadito con i motivi aggiunti, in quanto si
deveprocedere nel caso in esame allo scorporo delle pene, perché non vi è ragione per la quale
un detenuto che ha scontato la pena relativa a condanne per delitti ostativi – e che quindi si
trova nella medesima condizione dei detenuti in espiazione di delitti non previsti dall’art.4-bis
O.P. – non possa usufruire della liberazione anticipata speciale, potendo essere peraltro del
tutto casuale che il reato ostativo sia compreso in un provvedimento di cumulo pene, ovvero
sia scontato separatamente.
La giurisprudenza di questa Corte si è già pronunciata sul punto, affermando che, in presenza
di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti, è legittimo nel corso dell’esecuzione lo
scioglimento del cumulo, quando occorre procedere al giudizio sull’ammissibilità della domanda
di concessione della liberazioneanticipataspeciale, ostacolata dalla circostanza che nel cumulo è
compreso un titolo di reato rientrante nel novero di quelli elencati nell’art. 4 bis L. n. 354 del
1975, sempre che il condannato abbia espiato la parte di pena relativa al delitto ostativo (V.
Sez. 1 sentenza n.53781 del 22.12.2014, Rv.261582).
Pertanto, in relazione a quest’ultimo motivo di ricorso, l’ordinanza impugnata deve essere
annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Palermo per nuovo esame.
P.Q. M .
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di
Palermo.
Così deciso in Roma in data 22rmaggio 2015
Il Consigliere estensore

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il Presidente

Non è neppure vero, come sostiene il ricorrente, che l’esclusione dal beneficio in questione nei

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