Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25892 del 22/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 25892 Anno 2015
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DE MORO RAFFAELE N. IL 04/12/1953
avverso l’ordinanza n. 2854/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
MILANO, del 30/06/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;
1ette/s€444te le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 22/05/2015

RILEVATO IN FATTO
Con ordinanza in data 30.6.2014 il Tribunale di sorveglianza di Milano rigettava il reclamo
proposto dal detenuto DE MORO RAFFAELE avverso i provvedimenti del Magistrato di
sorveglianza di Pavia in data 10.3.2014 e in data 16.4.2014con i quali erano state respinte le
seguenti istanza presentate dal predetto in data 5.2.2014:
– 1) riconoscimento di giorni 75 di liberazione anticipata speciale in relazione al semestre dal
6.8.2013 al 5.2.2014 (il Magistrato di sorveglianza ha concesso per il predetto semestre la
liberazione anticipata ordinaria di giorni 45);

nel periodo dal 28.12.2009 al 27.12.2012, essendo già stata concessa per gli stessi semestri la
liberazione anticipata ordinaria di giorni 45 per ogni semestre.

È opportuno premettere che il decreto legge 23.12.2013 n.146 aveva previsto che la
detrazione di pena per la liberazione anticipata fosse di giorni 75 e non più di giorni 45 per
ogni singolo semestre di pena scontata e che tale detrazione dovesse operare solo per il
periodo dei due anni successivi alla data di entrata in vigore del decreto legge; per i
condannati che avevano già usufruito del suddetto beneficio, la liberazione anticipata speciale
(come integrazione del periodo già concesso) doveva operare dall’1.1.2010.
Nel decreto legge la liberazione anticipata speciale poteva essere concessa anche ai detenuti
che stavano espiando condanne per i delitti previsti dall’art.4-bis dell’Ordinamento
Penitenziario, a condizione che i suddetti detenuti avessero dato prova, nel periodo di
detenzione, di un concreto recupero sociale desumibile da comportamenti rivelatori del positivo
evolversi della personalità.
La legge di conversione n.10 del 21.2.2014, entrata in vigore il 22.2.2014, ha escluso il
beneficio della liberazione anticipata speciale per i condannati per taluno dei delitti previsti
dall’art.4-bis O.P.
Il Magistrato di sorveglianza, nel caso in esame, avendo provveduto sulle istanze presentate
dal De Moro quando già era entrata in vigore la legge 10/2014, che aveva escluso dal beneficio
della liberazione anticipata speciale i detenuti in espiazione di reati previsti dall’art.4-bis 0.P.,
ha dichiarato inammissibili le istanze di liberazione anticipata speciale, in quanto tra le pene in
espiazione vi era anche il delitto di cui all’art.416-bis cod. pen.
Il De Moro ha proposto reclamo al Tribunale di sorveglianza facendo rilevare che il suddetto
reato ostativo era stato già scontato in data 19.9.2010 e che quindi, scorporando dal cumulo
delle pene in espiazione la pena per il reato ostativo, egli poteva usufruire del beneficio della
liberazione anticipata speciale, come regolata dalla citata legge, sulle restanti pene.

Il Tribunale di sorveglianza riteneva il reclamo infondato in base alle seguenti considerazioni.
Le norme sulla libertà anticipata non hanno natura sostanziale, in quanto concernono le
modalità di esecuzione della pena, e quindi il Magistrato di sorveglianza, non operando le
1

– 2) integrazione di trenta giorni di liberazione anticipata speciale per ogni semestre compreso

regole dettate dall’art.2 cod. pen., doveva applicare le norme vigenti nel momento in cui aveva
emesso i provvedimenti impugnati (tempusregitactum).
Alla data in cui il Magistrato di sorveglianza aveva emesso i provvedimenti impugnati era in
vigore la normativa introdotta dalla legge 10/2014 – la quale escludeva il beneficio in
questione per i condannati per reati previsti dall’art.4-bis O.P. – e quindi la libertà anticipata
speciale non poteva essere concessa al De Moro.
Riteneva, inoltre, che non potesse applicarsi lo scorporo delle pene, poiché la temporanea
normativa sulla liberazione anticipata introdotta dalla legge 10/2014 aveva il solo scopo di

individualizzazione del percorso del detenuto con riguardo alla porzione di pena già scontata,
se attribuibile o meno al delitto ostativo, venendo solo in rilievo le caratteristiche di pericolosità
sociale descritte da taluno dei reati in relazione ai quali era stato instaurato il rapporto
esecutivo.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore, chiedendone
l’annullamento, con il primo motivo, in quanto l’esclusione del beneficio introdotta dalla legge
di conversione per i condannati per taluno dei delitti previsti dall’art.4-bis 0.P., secondo il
ricorrente, non si estenderebbe anche per il passato, in base all’interpretazione letterale
dell’art.4/2 legge 10/2014, essendo detto comma rimasto invariato anche dopo la conversione
del decreto legge 146/2013.
Con il secondo motivo il ricorrente ha sostenuto che la disciplina applicabile al caso di specie è
quella dell’art.4/4 del D.L. 146/2013 (il quale aveva previsto la concessione della liberazione
anticipata speciale, a determinate condizioni, anche nei confronti dei condannati per taluno dei
reati previsti dall’art.4 0.P.), essendo la normativa in vigore al momento in cui era maturato il
diritto di presentare l’istanza di liberazione anticipata speciale.
Con il terzo motivo il ricorrente ha dedotto che, in ogni caso, la condanna per il delitto di cui
all’art.416-bis cod. pen. non poteva costituire impedimento all’applicazione del beneficio
richiesto in quanto la pena relativa a detto reato era stata scontata, e quindi si sarebbe dovuto
procedere a scindere il cumulo delle pene ed applicare la liberazione anticipata speciale alle

decongestionare gli istituti penitenziari, e quindi non si sarebbe potuta operare alcuna

condanne relative a reati non ostativi.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo ed il secondo motivo di ricorso sono infondati.
Il secondo comma dell’art.4 della legge 10/2014 stabilisce quanto segue: “ai condannati che, a
decorrere dal

10 gennaio 2010, abbiano già usufruito della liberazione anticipata, è

riconosciuta per ogni singolo semestre la maggiore detrazione di trenta giorni, sempre che nel
corso dell’esecuzione successivamente alla concessione del beneficio abbiano continuato a dare
prova di partecipazione all’opera di rieducazione”.

2
r63

L’interpretazione del suddetto comma deve però tenere conto del contesto del suddetto
articolo, dal quale risulta chiaramente che il beneficio della liberazione anticipata speciale è
stata esclusa per i condannati per taluno dei delitti previsti dall’art.4-bis O.P.
Il legislatore, smentendo quanto (provvisoriamente) disposto dal Governo – che con il citato
decreto legge aveva inteso concedere, a determinate condizioni, anche ai condannati per
taluno dei delitti previsti dall’art.4-bis O.P. il beneficio della liberazione anticipata speciale -, ha
ritenuto che il predetto beneficio non potesse essere concesso ai detenuti in espiazione dei
delitti più gravi, come risulta in modo evidente dalla premessa all’art.4 sulla liberazione

dei delitti previsti dall’art.4-bis della legge 354/1975 e successive modificazioni…”.
La suddetta premessa comprende anche il riportato secondo comma dell’art.4 della legge
10/2014, perché non avrebbe alcun senso, oltre ad essere in contrasto con l’intenzione del
legislatore, concedere ai detenuti in espiazione di reati ostativi il beneficio in questione per i
passati semestri a decorrere dal 10 gennaio 2010 e negare lo stesso beneficio per i successivi
due anni dall’entrata in vigore della speciale normativa della liberazione anticipata.
Per costante giurisprudenza di legittimità, le norme che regolano le modalità di esecuzione
della pena – come le norme sulla liberazione anticipata – non sono norme di diritto sostanziale,
e quindi il giudice, nella materia de qua, deve applicare le norme vigenti nel momento in cui
adotta la decisione.
Nel caso in esame il Magistrato di sorveglianza di Pavia ha provveduto sulle istanze del
ricorrente dopo l’entrata in vigore della legge 10/2014 (22.2.2014), e quindi era tenuto ad
applicare la normativa introdotta dalla predetta legge, a nulla rilevando che al momento della
presentazione dell’istanza da parte del ricorrente fosse in vigore il decreto legge 146/2013,
poiché, tra l’altro, per il disposto dell’art.77/3 della Costituzione, le norme emanate dal
Governo con decreto, non convertite in legge dal Parlamento, perdono efficacia fin dall’inizio.
Deve, invece, essere accolto il terzo motivo di ricorso, dovendosi applicare nel caso in esame lo
scorporo delle pene, perché non vi è ragione per la quale un detenuto che ha scontato la pena
relativa a condanne per delitti ostativi – e che quindi si trova nella medesima condizione dei
detenuti in espiazione di delitti non previsti dall’art.4-bis O.P. – non possa usufruire della
liberazione anticipata speciale, potendo essere peraltro del tutto casuale che il reato ostativo
sia compreso in un provvedimento di cumulo pene, ovvero sia stato scontato separatamente.
La giurisprudenza di questa Corte si è già pronunciata sul punto, affermando che, inpresenza
di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti, è legittimo nel corso dell’esecuzione lo
scioglimento del cumulo, quando occorre procedere al giudizio sull’ammissibilità della domanda
di concessione della liberazioneanticipataspeciale, ostacolata dalla circostanza che nel cumulo è
compreso un titolo di reato rientrante nel novero di quelli elencati nell’art. 4 bis L. n. 354 del
1975, sempre che il condannato abbia espiato la parte di pena relativa al delitto ostativo (V.
Sez. 1 sentenza n.53781 del 22.12.2014, Rv.261582).

3

anticipata speciale, introdotta con la legge 10/2014 “ad esclusione dei condannati per taluno

Pertanto, in relazione al terzo motivo di ricorso, l’ordinanza impugnata deve essere annullata
con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Milano per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Milano.
Così deciso in Roma in data 22 maggio 2015
il Presidente

Il Consigliere estensore

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA