Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25889 del 19/05/2015


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Penale Ord. Sez. 1 Num. 25889 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BUDA GIUSEPPE N. IL 31/05/1977
avverso l’ordinanza n. 889/2014 GIUD. SORVEGLIANZA di
AGRIGENTO, del 27/06/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;
lette/stati:te le conclusioni del PG Dott. K

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Data Udienza: 19/05/2015

MOTIVI DELLA DECISIONE

con provvedimento in data 27.6.2014 il Magistrato di sorveglianza di Agrigento, pur
concedendo la liberazione anticipata ordinaria in relazione al periodo dal 7.6.2011 al
7.12.2013, ha rigettato la richiesta di BUDA GIUSEPPE volta ad ottenere la liberazione
anticipata speciale prevista dal D.L. 146/2013, in relazione allo stesso periodo, ritenendo che
non potesse essere concessa la maggior detrazione di pena, in quanto il detenuto stava

Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione personalmente il suddetto
detenuto, chiedendone l’annullamento.

Il provvedimento de quo del Magistrato di sorveglianza non è soggetto a ricorso per
cassazione, essendo previsto il reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio
dall’art. 69-bis terzo comma L. 354/1975.

In applicazione dell’art. 568/5 cod. proc. pen., il ricorso deve essere qualificato come reclamo
e gli atti devono essere quindi trasmessi al Tribunale di sorveglianza di Palermo.

P.Q.M.
4c1oodtmewt, 4tatC1/4. IL(Atwa, evymtiv -4..s e t O o l( 2,04
Qualificato il ricorso come reclamo, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di
sorveglianza di Palermo.
Così deciso in Roma in data 19 maggio 2015
Il Consigliere estensore

Il Presidente

scontando una pena inflitta per un reato previsto dall’art.4-bis O.P.

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