Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25888 del 19/05/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 25888 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TRIGILA ANTONIO GIUSEPPE N. IL 17/01/1951
avverso il decreto n. 2527/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO,
del 15/05/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;
lette/seittite le conclusioni del PG Dott. R
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Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 19/05/2015

RITENUTO IN FATTO
Con il decreto in epigrafe il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Torino ha dichiarato
inammissibile, de plano, il reclamo proposto da TRIGILIA ANTONIO GIUSEPPE avverso
provvedimento del Magistrato di sorveglianza in tema di liberazione anticipata.
A ragione affermava: (a) che la legge di conversione del d.l. n. 146 del 2013 aveva escluso «la
maggiorazione della quota» di liberazione anticipata per i condannati per taluno dei delitti
indicati dall’art. 4-bis Ord. Pen.; (b) che neppure poteva procedersi ad eventuale scioglimento

Ha proposto ricorso per cassazione il difensore, che chiede l’annullamento del decreto con
ampia motivazione, ribadita con istanza in data 10.10.2014 con la quale è stata chiesta la
rimessione degli atti alle Sezioni Unite di questa Corte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Osserva preliminarmente il Collegio che, nella materia e in relazione alle questioni esposte,
non poteva pronunziarsi decreto ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen., non essendo
predicabile la manifesta infondatezza della richiesta involgente delicati profili, anche
costituzionali, quali quelli relativi alla possibilità di ricondurre il fenomeno del decreto legge
non convertito alla successione ovvero all’alternanza di leggi nel tempo.
E al proposito non può non aggiungersi come, nel merito, l’affermazione secondo cui, ai fini del
riconoscimento al ricorrente la liberazione anticipata “speciale”, neppure poteva procedersi a
scioglimento del cumulo, è espressamente contraddetta, tra molte, da Sez. 1, n. 3130 del
19/12/2014, dep. 2015, Moretti, Rv. 262062; Sez. 1, n. 1655 del 22/12/2014, dep. 2015,
Uccello, Rv. 261986; Sez. 1, n. 53781 del 22/12/2014, Ciriello, Rv. 261582.
Ancora più radicale è, comunque, nel caso in esame il vizio del provvedimento impugnato, che
non solo è fondato su presupposti non corretti, ma risulta irritualmente emesso, in sede di
reclamo ex art. 69-bis Ord. Pen., con le forme di decreto adottato de plano dal Presidente del
Collegio, ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Tale forma di declaratoria è espressamente prevista dalla disposizione evocata (art. 666,
comma 2, cod. proc. pen.) esclusivamente per le ipotesi in cui «la richiesta appare
manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge» o costituisce mera
riproposizione di altra già rigettata.
La norma non è dunque applicabile nei giudizi d’impugnazione, al cui genus è pacificamente
riconducibile il gravame costituito dal reclamo al Tribunale di sorveglianza (tra moltissime:
Sez. 1, n. 15982 del 17/09/2013, dep. 2014, Greco, Rv. 261989; Sez. 1, n. 23934 del
17/05/2013 Nardi, Rv. 256142; Sez. 1, n. 993 del 05/12/2011, dep. 2012, Parisi, Rv. 251678;
Sez. 1, n. 48152 del 18/11/2008, Trasmondi, Rv. 242655), per i quali vige invece il principio
che l’inammissibilità, per le tassative ragioni di cui all’art. 591, comma 1, cod. proc. pen., è
dichiarata con ordinanza dal «giudice dell’impugnazione»: dunque nel caso in cui questo sia,
come nell’ipotesi prevista dall’art. 69-bis Ord. Pen., un organo collegiale, dal Collegio.
Il provvedimento impugnato deve dunque essere annullato senza rinvio e gli atti vanno
trasmessi la Tribunale di sorveglianza perché decida sul reclamo.

1

del cumulo, possibile solo ai fini della concessione di misure alternative.

P.

Q.

M.

a scioglimento della riserva assunta il 20.04.2015:
Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di
sorveglianza di Torino per la decisione sul reclamo.
Così deciso il 19 maggio 2015
Il Presidente

Il Consigliere estensore

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