Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25887 del 12/05/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 25887 Anno 2015
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
1) Ucci Alessandro, nato il 25/07/1979;

Avverso l’ordinanza n. 75/2014 emessa il 16/06/2014 dal Tribunale di Busto
Arsizio;

Sentita la relazione svolta in pubblica udienza dal Consigliere dott.
Alessandro Centonze;

Lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Umberto
De Augustinis, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza
impugnata;

Data Udienza: 12/05/2015

RILEVATO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa il 17/06/2014 il Tribunale di Busto Arsizio, quale
giudice dell’esecuzione penale, rigettava l’istanza formulata da Alessandro Ucci,
ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., tendente a ottenere il riconoscimento del
vincolo della continuazione per i fatti giudicati tra le sentenze irrevocabili emesse
dalla Corte di appello di Torino il 07/11/2012 e dal G.I.P. del Tribunale di Varese
1’11/11/2011, relative a due rapine rispettivamente commesse 1’11/05/2011 e il

Si rilevava, in tale ambito, che, nel caso di specie, non sussistevano
elementi processuali dai quali desumere l’esistenza di un disegno criminoso
unitario sotteso alle condotte delittuose giudicate con i provvedimenti
giurisdizionali presupposti.
In ogni caso, l’istante non aveva indicato alcun elemento processuale idoneo
a configurare una primigenia deliberazione criminosa in capo all’Ucci, tale da
unificare l’attività delinquenziale svolta nell’arco temporale oggetto di
valutazione, non potendo rilevare in tal senso la patologia epilettica dalla quale
risultava affetto l’esecutato.
Tali ragioni imponevano il rigetto dell’istanza proposta nell’interesse
dell’Ucci.

2. Avvero tale ordinanza Alessandro Ucci, a mezzo dell’avv. Alessandro
Lacchin, ricorreva per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 606, comma
1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all’art. 81 cod. pen.
Si deduceva, in particolare, che il provvedimento impugnato si limitava a
rigettare l’istanza esecutiva proposta senza argomentare in modo esaustivo sul
profilo riguardante la sussistenza o meno dell’unicità del disegno criminoso in
riferimento ai reati in questione, nonostante l’evidente contiguità temporale delle
due rapine, che venivano commesse dall’Ucci nelle date dell’11/05/2011 e del
02/06/2011.
Si deduceva, inoltre, che l’ordinanza impugnata, pur rilevando che l’istante
non aveva indicato alcun elemento processuale idoneo a configurare
un’originaria deliberazione criminosa in relazione alle due ipotesi in
contestazione, non specificava quali fossero gli elementi idonei a concretizzare
l’identità deliberativa, richiamata in termini meramente assertivi.
Tali

ragioni

processuali

imponevano

l’annullamento dell’ordinanza

impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
2

02/06/2011.

4′
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1. Il ricorso è fondato.
In via preliminare, deve rilevarsi che la giurisprudenza di legittimità, da
tempo consolidata, ha individuato gli elementi processuali dai quali desumere
l’anticipata e unitaria ideazione da parte del soggetto attivo del reato di una
pluralità di condotte illecite, già prefigurate secondo il suo progetto nella loro
specificità, affermando costantemente che, in tali ipotesi, la prova deve essere
desunta, dall’esistenza di indici esteriori significativi, alla luce dei dati provenienti
dall’esperienza concreta, che non è possibile trascurare, ricorrendo a valutazioni

dell’applicazione del vincolo della continuazione ai sensi dell’art. 671 cod. proc.
pen., devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso, che
deve essere deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si
richiede l’originaria progettazione di una serie ben individuata di illeciti, già
concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali (cfr. Sez. 1, n. 44862 del
05/11/2008, dep. 02/12/2008, Lombardo, Rv. 242098; Sez. 1, n. 11564 del
13/11/2012, dep. 12/13/2013, Daniele, Rv. 255156).
La verifica di tali condotte delittuose, dunque, non può essere compiuta sulla
base di indici meramente presuntivi ovvero di mere congetture processuali,
essendo necessario acquisire, caso per caso, tenendo conto delle eventuali
allegazioni difensive, la prova che i reati che si ritengono avvinti dal vincolo della
continuazione invocato siano stati concepiti ed eseguiti nell’ambito di un
programma criminoso unitario. Tale programma, a sua volta, non deve essere
confuso con la sussistenza di una concezione di vita improntata al crimine,
perché in tal caso «la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un
programma di vita improntata al crimine e che dal crimine intende trarre
sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l’abitualità, la
professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso ed
opposto parametro rispetto a quello sotteso all’istituto della continuazione,
preordinato al “favor rei”» (cfr. Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, dep.

di carattere presuntivo. Ne consegue che le singole violazioni, dedotte ai fini

20/03/2012, Abbassi, Rv. 252950).
Tenuto conto di questi parametri ermeneutici l’ordinanza emessa dal
Tribunale di Busto Arsizio non soddisfa i requisiti minimi e indispensabili per
ritenere compiuta la verifica sulla sussistenza dell’unicità del disegno criminoso
sottostante ai due reati presupposti dall’Ucci nell’istanza presentata ex art. 671
cod. proc. pen.
Si consideri, in proposito, che le due rapine venivano commesse, la prima, a
Cressa l’11/05/2011, la seconda, ad Azzate il 02/06/2011; centri compresi in
un’area geografica contigua, insistendo Cressa nel territorio novarese e Azzate
nel territorio varesino. Ne consegue che i fatti delittuosi, per come emerge dagli
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t

atti processuali, si caratterizzavano, oltre che per l’identità delle condotte
delittuose sottese ai titoli esecutivi di cui si controverte, per un’incontroversa
contiguità cronologica e territoriale, di cui il giudice dell’esecuzione non teneva in
debito conto.
Quanto, infine, alla rilevanza della patologia epilettica da cui risulta affetto
l’Ucci, nel provvedimento in esame, si fa riferimento a tale profilo valutativo in
termini motivazionali esenti da censure, com’è desumibile dal passaggio
conclusivo contenuto a pagina 2, nel quale si evidenzia correttamente che tali

«unificare un’attività delinquenziale svolta a far tempo dal 2011».

2. Le ragioni giuridiche che si sono esposte impongono l’annullamento
dell’ordinanza impugnata, con il conseguente rinvio al Tribunale di Busto Arsizio,
affinché proceda a un nuovo esame che tenga conto dei principi che si sono
richiamati.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Busto
Arsizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 maggio 2015.

condizioni nosografiche, in quanto tali, non costituiscono un elemento idoneo a

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