Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25885 del 12/05/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 25885 Anno 2015
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
1) Terlati Salvatore, nato il 15/09/1974;

Avverso l’ordinanza n. 44/2014 emessa il 03/10/2014 dal G.I.P. del
Tribunale di Caltanissetta;

Sentita la relazione svolta in pubblica udienza dal Consigliere dott.
Alessandro Centonze;

Lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Oscar
Cedrangolo, che ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza
impugnata;

Data Udienza: 12/05/2015

RILEVATO IN FATTO

1.

Con ordinanza emessa il 03/10/2014 il G.I.P. del Tribunale di

Caltanissetta, quale giudice dell’esecuzione, decideva sull’istanza di applicazione
del vincolo della continuazione presentata da Salvatore Terlati tra i reati giudicati
con le sentenze enucleate nei numeri 1-14 dello stesso provvedimento.
In tale ambito, si determinava la pena complessiva in relazione ai reati
giudicati con i titoli esecutivi di cui ai nn. 1-14 dell’elenco contenuto

giorni 15 e 1.850,00 euro di multa.
Si determinava, inoltre, la pena relativa ai soli reati per i quali si riteneva
sussistente il vincolo della continuazione tra i titoli esecutivi di cui ai nn. 1, 2, 3,
4, 5, 7, 12, 13, 14 dell’elenco contenuto nell’ordinanza esecutiva in esame, per i
quali individuava la pena di anni 28, mesi 3 e giorni 15 di reclusione e 350,00
euro di multa.

2. Avverso questa ordinanza Salvatore Terlati, a mezzo dell’avv. Flavio
Sinatra, ricorreva per cassazione, eccependo, quale unico motivo di ricorso, la
violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), e), cod. proc. pen., in relazione agli
artt. 81 cod. pen., 671 cod. proc. pen., che articolava in due doglianze difensive
distinte.
Si deduceva, innanzitutto, che il giudice dell’esecuzione nell’affermare la
sussistenza del vincolo della continuazione tra i titoli esecutivi di cui ai nn. 1, 2,
3, 4, 5, 7, 12, 13, 14 dell’elenco contenuto nell’ordinanza impugnata determinando la pena in anni 28, mesi 3 e giorni 15 di reclusione e 350,00 euro
di multa – non aveva provveduto a effettuare lo scorporo tra i singoli reati riuniti
in continuazione, individuando quello più grave e stabilendo, sulla base di esso,
autonomi aumenti di pena per ciascuno dei reati satellite. Ne conseguiva che il
giudice dell’esecuzione, nella quantificazione della pena applicabile per i reati per
i quali aveva affermato la sussistenza del vincolo della continuazione, aveva
seguito un percorso processuale contrario a quello imposto dalla giurisprudenza
di legittimità consolidata sul punto, che veniva richiamata a pagina 3 del ricorso
in esame.
Si deduceva, inoltre, che il ragionamento processuale trasfuso nell’ordinanza
impugnata risultava ulteriormente viziato, in conseguenza del mancato rispetto
del criterio regolatore di cui all’art 78 cod. pen., del quale il giudice
dell’esecuzione avrebbe dovuto tenere conto dopo avere individuato la pena base
per il reato più grave, sulla quale operare gli aumenti di pena per la
continuazione tra i reati satellite.
2

nell’ordinanza in esame, formati nei confronti dell’esecutato in anni 101, mesi 3,

Infine, in data 08/04/2015, veniva depositata una memoria difensiva nella
quale venivano ribadite le ragioni processuali esplicitate nel ricorso introduttivo
del presente procedimento, a sostegno delle quali si allegavano due sentenze di
questa Sezione.
Queste ragioni processuali imponevano l’annullamento dell’ordinanza
impugnata.

1. Il ricorso è fondato.
In via preliminare, deve rilevarsi che, nel caso di specie, le doglianze
difensive proposte nell’interesse del Terlati riguardano il provvedimento
impugnato in ordine a entrambe le categorie di titoli esecutivi presupposti dal
giudice dell’esecuzione. Ne consegue che, conformemente all’oggetto del ricorso,
occorre condurre il vaglio di legittimità richiesto a questa Corte in relazione a
tutti i titoli esecutivi compresi nei nn. 1-14 dell’elenco contenuto nel
provvedimento emesso dal G.I.P. del Tribunale di Caltanissetta, quale giudice
dell’esecuzione, il 03/10/2014.
In questa cornice processuale, deve rilevarsi che la giurisprudenza di
legittimità ha ripetutamente affermato il principio di diritto secondo cui il giudice
dell’esecuzione penale, nelle ipotesi in cui procede alla rideterminazione della
pena per la continuazione tra reati giudicati separatamente con differenti
sentenze, ciascuna delle quali per una pluralità di violazioni già unificate ai sensi
dell’art. 81, comma 2, cod. pen., deve compiere un’operazione preliminare,
consistente nello scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione ha riunito
in continuazione (cfr. Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013, dep. 21/02/2014,
Romano, Rv. 259030).
Eseguita tale operazione preliminare, il giudice dell’esecuzione deve
individuare il reato più grave e, all’esito di tale individuazione, sulla pena
determinata per quest’ultimo dal giudice della cognizione, deve operare
autonomi aumenti di pena per ciascuno dei reati satellite, compresi quelli già
riuniti in continuazione con il reato posto a fondamento del nuovo computo,
conformemente a quanto stabilito da questa Corte, secondo cui: «Nel procedere
alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente
giudicati, il giudice dell’esecuzione deve dare conto con adeguata motivazione
dei singoli aumenti qualora essi risultino significativi rispetto a quelli riconosciuti
in sede di cognizione per reati satellite» (cfr. Sez. 1, n. 32870 del 10/06/2013,
dep. 29/07/2013, Sardo, Rv. 257000).

3

CONSIDERATO IN DIRITTO

Nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione, come correttamente dedotto
dalla difesa del Terlati, nel passaggio argomentativo esplicitato a pagina 2 del
ricorso in esame, non procedeva allo scorporo preliminare dei reati compresi nei
titoli esecutivi di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14 dell’elenco richiamato,
com’è desumibile dalla stessa ordinanza impugnata, nella quale, nelle pagine 7 e
8, anziché farsi riferimento ai singoli reati oggetto di unificazione, sulla base
dello scorporo effettuato nei termini di cui si è detto, si richiamavano le pene
comminate con i provvedimenti giurisdizionali presupposti in relazione ai suddetti

Ricostruita in questi termini l’operazione processuale compiuta dal giudice
dell’esecuzione, in relazione all’istanza di applicazione della disciplina del reato
continuato presentata nell’interesse di Salvatore Terlati, non può non concordarsi
con le conclusioni del procuratore generale che, nella requisitoria depositata il
22/1/2015, a pagina 1, evidenziava che «il giudice

a quo avrebbe dovuto

autonomamente sia individuare – tra i reati a suo giudizio dedotti e deducibili in
continuazione – il reato punito con la pena più grave, sia determinare la pena
per i reati satellite, prescindendo dalle valutazioni effettuate dai giudici
procedenti in sede di applicazione dell’istituto della continuazione».

2. L’ulteriore censura processuale, relativa al mancato rispetto del criterio
regolatore di cui all’ad 78 cod. pen., nell’applicazione dei singoli aumenti di pena
per la continuazione tra i reati satellite, dopo l’individuazione della pena base per
il reato più grave, deve ritenersi assorbita nella doglianza esaminata nel
paragrafo precedente.

3.

Le ragioni giuridiche che si sono esposte impongono l’annullamento

dell’ordinanza impugnata, con il conseguente rinvio per nuovo esame al G.U.P.
del Tribunale di Caltanissetta.

P.Q.M.

Annulla con rinvio l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al G.r.P. del
Tribunale di Caltanissetta.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 maggio 2015.

titoli esecutivi.

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