Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25883 del 12/05/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 25883 Anno 2015
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: DI TOMASSI MARIASTEFANIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da MAGLIE Benedetto, nato a Brindisi il 10/07/1980,
avverso l’ordinanza emessa in data 24/07/2014 dal Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Brindisi.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere M.Stefania Di Tornassi;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, ovvero, in
subordine, la rimessione alle Sezioni Unite.

Data Udienza: 12/05/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe, assunto in limine al giudizio abbreviato
ammesso a seguito di giudizio immediato nei confronti di Benedetto MAGLIE, il
Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi restituiva ai sensi
dell’art. 521 cod. proc. pen. gli atti al Pubblico ministero ritenendo che, in base
al verbale di dichiarazioni di altro soggetto prodotto dal Pubblico ministero, che
sussistesse “fatto diverso” in ragione della ravvisabilità dell’aggravante dell’art. 7
d.l. n. 152 del 1991.
depositava verbale delle dichiarazioni di tale Gravina; si opponeva il difensore; il
G.i.p. «ritenuta l’assoluta necessità», ammetteva la produzione; il Pubblico
ministero chiedeva la trasmissione quindi degli atti al proprio ufficio ai sensi
dell’art. 521 cod. proc. pen.; la difesa nuovamente si opponeva depositando
memoria. E il G.i.p. disponeva, come detto, la restituzione egli atti al Pubblico
ministero.
2. Ha proposto ricorso l’imputato a mezzo del difensore avvocato Raffaele
Missere, che chiede l’annullamento della ordinanza impugnata denunziandone
l’illegittimità e abnormità ed evidenziando che non ricorreva l’ipotesi di fatto
nuovo o diverso, ma solo di eventuale nuova aggravante, la cui contestazione
suppletiva non era ammissibile ai sensi dell’art. 441-bis cod. proc. pen. in difetto
delle condizioni di cui agli artt. 438, comma 5, ovvero 441, comma 5, cod. proc.
pen., ivi tassativamente previste.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Osserva il Collegio che il ricorso appare fondato.
2. E’ indubbio che, a mente del disposto degli artt. 441, comma 1 (che
esclude in via generale l’applicabilità nel giudizio abbreviato delle disposizioni
sulle modificazioni dell’imputazione prevista per l’udienza preliminare dall’art.
423) e 441-bis cod. proc. pen., nel giudizio abbreviato il Pubblico ministero può
procedere alle contestazioni di cui all’art. 423, comma 1 (relative, cioè al fatto
diverso, al reato connesso a norma dell’art. 12, comma 1, lettera

b, o a una

circostanza aggravante) esclusivamente nei casi in cui si proceda nelle forme del
giudizio abbreviato subordinato ad integrazione probatoria (ex art. 438, comma
5) ovvero allorché, avendo il giudice riconosciuto «di non poter decidere allo
stato degli atti», sia stata disposta, anche d’ufficio, l’assunzione di ulteriori
elementi «necessari ai fini della decisione», a norma dell’art. 441, comma 5 (tra
moltissime: Sez. 6, n. 13117 del 19/01/2010, Sghiri Yassine, Rv. 246680; Sez.
6, n. 47568 del 27/11/2007, Luddeni, Rv. 238324)..
Ciò non significa, ovviamente, che all’esito della discussione il giudice non
debba comunque provvedere ai sensi dell’art. 521, comma 2, cod. proc. pen. ove

Accadeva, in particolare, che subito dopo l’ammissione del rito il Pubblico

accerti che il fatto che emerge dagli atti é diverso da quello contestato, perché
tale regola è espressione del principio generale della necessaria correlazione tra
accusa e sentenza: il pieno rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa
richiedendo che sia comunque assicurata la costante corrispondenza del fatto
storico, quale emerge dagli atti e dalle fonti di prova, all’imputazione formulata e
alla decisione su di essa assunta (cfr., mutatis, Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007
dep. 2008, Battistella, in parte motiva; nonché in termini, tra molte, Sez. 6, n.
36310 del 07/07/2005, Notari, Rv. 232407)
Ma, come puntualmente evidenzia Sez. 4, Sentenza n. 31446 del
circostanza aggravante determini diversità del fatto o sia comunque riconducibile
alla relativa nozione».
Il “fatto diverso”, consiste, difatti, in un’ipotesi storica difforme rispetto a
quella contestata, la relativa nozione, desumibile dall’art. 649 cod. proc. pen.,
dovendo essere correlata alle componenti essenziali della fattispecie, attinenti
alla condotta, al nesso causale, all’evento.
Nessuna rilevanza è, pertanto, a tale fine attribuibile, non solo alla
definizione giuridica, ma altresì alle circostanze, che non determinano diversità
del fatto, ma ad esso accedono, semplicemente – appunto – “circostanziandolo”.
E nessuna possibilità è, per conseguenza, data al giudice che ritenga la
sussistenza di una ulteriore aggravante o che riconosca la diversità di una
circostanza rispetto a quella originariamente contestata, di trasmettere gli atti al
pubblico ministero e di vanificare, così, l’inerzia di questo, che, qualora non abbia
tempestivamente e ritualmente contestato la nuova o diversa circostanza
aggravante, non può che subire il giudicato destinato a formarsi sull’originaria
contestazione.
L’assoluta uniformità della giurisprudenza di legittimità a proposito dei
principi richiamati (quale può agevolmente desumersi dalla lettura delle
motivazioni delle molte sentenze che si sono al proposito pronunziate,
nonostante, forse, un qualche difetto di precisione delle massime in base ad esse
redatte, che non sempre distinguono tra le diverse ipotesi di contestazione
suppletiva esaminate), consente quindi di escludere in radice la necessità della
rimessione alle Sezioni Unite sollecitata dal Procuratore generale.
3. Deve, per conseguenza, riconoscersi l’abnormità strutturale del
provvedimento in esame, con il quale il giudice chiamato a celebrare il giudizio
abbreviato ha disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero affermando
che in base al verbale prodotto dal Pubblico ministero, acquisito stante la
ritenuta “assoluta necessità”, era da ritenere la diversità del fatto per l’esistenza
di una circostanza aggravante non contestata.
Non è questa la sede per sindacare l’ordinanza di acquisizione del
documento prodotto dal Pubblico ministero a giudizio abbreviato già instaurato in
ragione dell’eventuale travalicamento dei limiti posti, con riferimento
all’impossibilità di «decidere allo stato degli atti», dall’art. 441, comma 5, cod.

3

25/06/2008, Mustaccioli, Rv. 240896, «è da escludere che la diversità di una

proc. pen. (unico strumento che in astratto la consentiva), giacché come ogni
ordinanza istruttoria la stessa è impugnabile solo con la sentenza e nei limiti in
cui su di essa abbia inciso.
Occorre tuttavia che sia chiarito che, ove il giudice procedente avesse
effettivamente confidato sulla ritualità della integrazione probatoria disposta, ben
avrebbe potuto dare la parola al Pubblico ministero per la contestazione
integrativa della circostanza aggravante, ai sensi dell’art. 441-bis, comma 1,
cod. proc. pen., così aprendo la via alle diverse opzioni previste da detto articolo.
Non era però nei suoi poteri, per evitare il rischio di essere censurato per un
pubblico ministero tramutando l’aggravante in fatto diverso e facendo così
inammissibilmente regredire il processo alla fase preprocessuale al solo scopo di
ovviare all’originale inerzia (non importa se colpevole o meno) del Pubblico
ministero.
4. L’ordinanza impugnata deve, dunque, essere annullata senza rinvio e gli
atti vanno restituiti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi
per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la restituzione degli
atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi.
Così deciso il 12 maggio 2015
Il consiglie,ftstersore

Il Presidente

improprio ricorso all’integrazione probatoria, disporre la restituzione degli atti al

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