Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25882 del 12/05/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 25882 Anno 2015
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: DI TOMASSI MARIASTEFANIA

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
1) DELLO MONACO Daniele, nato a Mesagne il 16/03/1974,
2) CAPODIECI Cosimo, nato a Mesagne il 04/12/1972
avverso l’ordinanza emessa in data 17/07/2014 dal Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Brindisi.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato, i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere M.Stefania Di Tornassi;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi, ovvero, in
subordine, la rimessione alle Sezioni Unite.

1

Data Udienza: 12/05/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento in epigrafe, assunto in limine al giudizio abbreviato
appena ammesso nei confronti di Daniele DELLO MONACO e di Cosimo
CAPODIECI, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi
restituiva ai sensi dell’art. 521 cod. proc. pen. gli atti al Pubblico ministero
ritenendo che, in base agli elementi illustrati dal Pubblico ministero, sussistesse
“fatto diverso” in ragione della ravvisabilità dell’aggravante dell’art. 7 d.l. n. 152
del 1991.
abbreviato richiesto dagli imputati a seguito di decreto di giudizio immediato, e
faceva seguito: all’intervento con cui il pubblico ministero, dopo l’ammissione del
rito, sollecitava la contestazione dell’aggravante dell’art. 7 d.l. n. 152 del 1991 e
la conseguente trasmissione degli atti per competenza alla Procura distrettuale di
Lecce, come da richiesta di detta Procura che chiedeva di produrre; alla
opposizione della difesa; al riconoscimento, ad opera del G.i.p., che, non
ricorrendo l’ipotesi dell’art. 438, comma 5, cod. proc. pen., non era possibile
procedere a contestazione suppletiva.
2. Avverso detto provvedimento hanno proposto ricorso Daniele DELLO
MONACO e di Cosimo CAPODIECI a mezzo dei difensori avvocato Raffaele
Missere e avvocato Gianfrancesco Castrignanò, che ne chiedono l’annullamento
per abnormità.
Si osserva, in particolare, che, non ricorrendo l’ipotesi di fatto nuovo o
diverso, ma solo di contestazione suppletiva di aggravante, non ammissibile ai
sensi dell’art. 441-bis cod. proc. pen. in difetto delle condizioni di cui agli artt.
438, comma 5, e 441, comma 5, cod. proc. pen., ivi tassativamente previste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Osserva il Collegio che i ricorsi appaiono fondati.
2. E’ indubbio che, a mente del disposto degli artt. 441, comma 1 (che
esclude in via generale l’applicabilità nel giudizio abbreviato delle disposizioni
sulle modificazioni dell’imputazione prevista per l’udienza preliminare dall’art.
423) e 441-bis cod. proc. pen., nel giudizio abbreviato il Pubblico ministero può
procedere alle contestazioni di cui all’art. 423, comma 1 (relative, cioè al fatto
diverso, al reato connesso a norma dell’art. 12, comma 1, lettera b, o a una
circostanza aggravante) esclusivamente nei casi in cui si proceda nelle forme del
giudizio abbreviato subordinato ad integrazione probatoria (ex art. 438, comma
5) ovvero allorché, avendo il giudice riconosciuto «di non poter decidere allo
stato degli atti», sia stata disposta, anche d’ufficio, l’assunzione di ulteriori
elementi «necessari ai fini della decisione», a norma dell’art. 441, comma 5 (tra
moltissime: Sez. 6, n. 13117 del 19/01/2010, Sghiri Yassine, Rv. 246680; Sez.

2

Il provvedimento veniva assunto nell’udienza fissata per il giudizio

6, n. 47568 del 27/11/2007, Luddeni, Rv. 238324)..
Ciò non significa, ovviamente, che all’esito della discussione il giudice non
debba comunque provvedere ai sensi dell’art. 521, comma 2, cod. proc. pen. ove
accerti che il fatto che emerge dagli atti é diverso da quello contestato, perché
tale regola è espressione del principio generale della necessaria correlazione tra
accusa e sentenza: il pieno rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa
richiedendo che sia comunque assicurata la costante corrispondenza del fatto
storico, quale emerge dagli atti e dalle fonti di prova, all’imputazione formulata e
alla decisione su di essa assunta (cfr., mutatis, Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007
36310 del 07/07/2005, Notari, Rv. 232407)
Ma, come puntualmente evidenzia Sez. 4, Sentenza n. 31446 del
25/06/2008, Mustaccioli, Rv. 240896, «è da escludere che la diversità di una
circostanza aggravante determini diversità del fatto o sia comunque riconducibile
alla relativa nozione».
Il “fatto diverso”, consiste, difatti, in un’ipotesi storica difforme rispetto a
quella contestata, la relativa nozione, desumibile dall’art. 649 cod. proc. pen.,
dovendo essere correlata alle componenti essenziali della fattispecie, attinenti
alla condotta, al nesso causale, all’evento.
Nessuna rilevanza è, pertanto, a tale fine attribuibile, non solo alla
definizione giuridica, ma altresì alle circostanze, che non determinano diversità
del fatto, ma ad esso accedono, semplicemente – appunto – “circostanziandolo”.
E nessuna possibilità è, per conseguenza, data al giudice che ritenga la
sussistenza di una ulteriore aggravante o che riconosca la diversità di una
circostanza rispetto a quella originariamente contestata, di trasmettere gli atti al
pubblico ministero e di vanificare, così, l’inerzia di questo, che, qualora non abbia
tempestivamente e ritualmente contestato la nuova o diversa circostanza
aggravante, non può che subire il giudicato destinato a formarsi sull’originaria
contestazione.
L’assoluta uniformità della giurisprudenza di legittimità a proposito dei
principi richiamati (quale può agevolmente desumersi dalla lettura delle
motivazioni delle molte sentenze che si sono al proposito pronunziate,
nonostante, forse, un qualche difetto di precisione delle massime in base ad esse
redatte, che non sempre distinguono tra le diverse ipotesi di contestazione
suppletiva esaminate), consente quindi di escludere in radice la necessità della
rimessione alle Sezioni Unite sollecitata dal Procuratore generale.
3. Per le ragioni esposte, deve riconoscersi l’abnormità strutturale del
provvedimento in esame, con il quale il giudice chiamato a celebrare il giudizio
abbreviato ha disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero affermando
la diversità del fatto solo perché in base a quanto rappresentato dal Pubblico
ministero sarebbe stata ravvisabile una circostanza aggravante non contestata.
Consegue l’annullamento senza rinvio di detto provvedimento e la
restituzione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di

dep. 2008, Battistella, in parte motiva; nonché in termini, tra molte, Sez. 6, n.

Brindisi per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la restituzione degli
atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi.
Così deciso il 12 maggio 2015
Il Presidente

Il consigliere este ore

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