Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25881 del 12/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 25881 Anno 2015
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
1) Neri Luciano, nato il 03/03/1969;

Avverso l’ordinanza n. 593/2014 emessa il 30/05/2014 dalla Corte di
appello di Napoli;

Sentita la relazione svolta in pubblica udienza dal Consigliere dott.
Alessandro Centonze;

Lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Gabriele
Mazzotta, che ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza
impugnata;

Data Udienza: 12/05/2015

RILEVATO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa il 30/05/2014 la Corte di appello di Napoli, quale
giudice dell’esecuzione, rigettava l’incidente di esecuzione proposto nell’interesse
di Luciano Neri, finalizzato a ottenere la revoca dell’ordine di esecuzione n.
451/2014 emesso nei suoi confronti su impulso della Procura generale presso la
Corte di appello di Napoli. Questo ordine di esecuzione veniva emesso in
relazione alla sentenza della Corte di appello di Napoli n. 2569/2011

13/03/2014, aveva disposto l’annullamento con rinvio «relativamente alla
questione concernente l’aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74,
comma 4, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di
appello di Napoli».
Tale rigetto veniva giustificato sul presupposto che, nel caso in esame, ci si
trovava di fronte a un giudicato parziale, in relazione all’annullamento con rinvio
disposto da questa Corte nei confronti della sentenza di appello, limitatamente al
capo A) della rubrica, in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante di
cui all’art. 74, comma 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, rilevando, a pagina
3, che «ogni possibile decisione del giudice ad quem non potrebbe incidere in
maniera significativa sulla pena atteso che è stato anche operato un giudizio di
bilanciamento tra le circostanze […] e l’attenuante di cui all’art. 62 bis cod.
pen.».
Si riteneva, in ogni caso, che il rigetto dell’incidente di esecuzione doveva
ritenersi giustificato sulla base dei parametri ermeneutici elaborati da questa
Corte in tema di formazione parziale del giudicato, espressamente richiamati sul
punto (cfr. Sez. un., n. 28717 del 21/06/2012, dep. 17/07/2012, Brunetto, Rv.
252935).
Tali ragioni imponevano il rigetto dell’incidente di esecuzione proposto
nell’interesse del Neri.

2. Avverso questa ordinanza Luciano Neri, a mezzo dell’avv. Matteo Murgo,
ricorreva per cassazione, eccependo la violazione degli artt. 624, 648 e 650 cod.
proc. pen., alla quale si collegava il vizio di motivazione del provvedimento
impugnato sul punto dedotto.
Si deduceva, in particolare, che l’ordinanza impugnata aveva disatteso
l’orientamento giurisprudenziale consolidato in tema di formazione parziale del
giudicato, facendo erronea applicazione dei principi affermati dalle Sezioni unite,
impropriamente richiamati dal giudice dell’esecuzione (cfr. Sez. un., n. 28717 del
21/06/2012, dep. 17/07/2012, Brunetto, cit.).
2

dell’11/07/2012, in relazione alla quale questa Corte, con sentenza n. 19490 del

Si deduceva, inoltre, che l’erroneità della soluzione processuale adottata
conseguiva al fatto che all’esecutato, nella sentenza presupposta, non era stata
contestata l’aggravante di cui all’art. 74, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990,
per come desumibile dallo stesso ordine di carcerazione controverso che non
faceva alcun riferimento a tale titolo.
Tali ragioni imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

1. Il ricorso è fondato.
In via preliminare, deve rilevarsi che costituisce un orientamento
ermeneutico incontroverso quello secondo cui il giudicato può avere una
formazione non simultanea, ma progressiva, nelle ipotesi in cui una sentenza di
annullamento parziale venga pronunciata nel processo cumulativo e riguardi solo
alcuni degli imputati ovvero solo alcune delle imputazioni. In questi casi, è
possibile eseguire il titolo penale per la parte divenuta irrevocabile, nonostante il
processo debba proseguire in conseguenza dell’annullamento parziale della
sentenza (cfr. Sez. un., n. 20 del 09/10/1996, dep. 06/12/1996, Vitale, Rv.
206170).
Questa Corte, inoltre, ha affermato che, per il principio di formazione
progressiva del giudicato, quando la decisione sia irrevocabile in relazione
all’affermazione della responsabilità dell’imputato e, rispetto a essa, la sentenza
già contenga l’indicazione della pena da irrogare, il rinvio parziale operato in
sede di legittimità, per le ipotesi di reato poste in continuazione, non incide
sull’immediata eseguibilità del giudicato (cfr. Sez. 1, n. 3216 del 20/03/2000,
dep. 06/05/2000, Soldano, Rv. 215949).
Tuttavia, tali principi di diritto non possono trovare applicazione nel caso di
specie, in ragione del fatto che, nella sentenza di annullamento con rinvio
emessa da questa Corte, non è stata determinata la pena minima che il Neri
deve comunque espiare, impedendo di eseguire parzialmente il giudicato
formatosi sulla sentenza di appello (cfr. Sez. 4, n. 19490 del 13/03/2014, dep.
12/05/2014, Galloro e altro, non mass.).
A tutto questo occorre aggiungere che, dal giudizio di rinvio, potrebbe
derivare un diverso calcolo della pena da applicare al Neri in relazione al delitto
di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, senza l’aggravante di cui al quarto
comma dello stesso art. 73, qualora questa, essendovi stato sul punto
annullamento con rinvio, dovesse essere esclusa nel conseguente giudizio
rescissorio.

3

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ne discende che, nel caso di specie, non ricorrono i presupposti per fare
applicazione dei principi di diritto stabiliti da questa Corte in tema di formazione
progressiva del giudicato, conformemente a quanto dedotto dal procuratore
generale nella sua requisitoria del 27/01/2015, nel passaggio conclusivo
esplicitato a pagina 2, atteso che «non risulta determinata in via definitiva la
pena minima che il prevenuto dovrà espiare».

2. Le ragioni giuridiche che si sono esposte impongono l’annullamento

di appello di Napoli.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di
Napoli.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 maggio 2015.

dell’ordinanza impugnata, con il conseguente rinvio per nuovo esame alla Corte

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA