Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2588 del 14/12/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 2588 Anno 2016
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: BELLINI UGO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BORRELLI ANGELO N. IL 25/10/19-7-2
avverso l’ordinanza n. 69/2014 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
19/06/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO BELLINI; —
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. ;,s-J
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Data Udienza: 14/12/2015

RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Napoli con la ordinanza impugnata, respingeva la
richiesta di riparazione di

ingiusta detenzione proposta da Borrelli

Angelo, sottoposto a misura custodiale dalla data del 10.6.2008 fino al
9.7.2008 e successivamente assolto dal Tribunale di Noia per i reati di
concorso in estorsione aggravato dall’art.7 L.203/91 sul presupposto che

nell’ambiguo rapporto che lo stesso aveva mantenuto con la persona
offesa della condotta estorsiva, denotando comprensione e sollecitudine
verso lo stesso cui era legato da rapporti di amicizia e familiarietà e al
contempo agevolando o comunque partecipando ai contatti tra la stessa
persona offesa e il presunto responsabile della condotta estorsiva, che
pure conosceva e del quale mostrava di conoscere la influenza e l’autorità
nella zona. Tale pronuncia interveniva a seguito di giudizio di rinvio in
quanto la Suprema Corte di Cassazione, in accoglimento della
impugnazione avanzata dall’Avvocatura dello Stato nell’interesse della
parte pubblica, aveva annullato la precedente ordinanza della Corte di
Appello di Napoli sul presupposto che il giudicante non aveva fornito
adeguata contezza delle ragioni per cui era risultata esclusa in capo al
ricorrente ipotesi di colpa grave incidente sulla sottoposizione del Borrelli
alla misura cautelare, mentre la stessa condotta era stata al contempo
ritenuta suscettibile di essere valutata come colpa lieve e pertanto ai fini
della riduzione della misura della riparazione accordata.
2. Avverso la pronuncia di rigetto proponeva ricorso per cassazione la difesa
del Borrelli denunciando, in unico motivo di ricorso violazione ed erronea
applicazione dell’art.627 comma III c.p.p. in relazione all’art.628
comma per non essersi il giudice di rinvio correttamente uniformato alla
sentenza della Corte di Cassazione e difetto di motivazione sub specie di
travisamento del contenuto della sentenza di annullamento e illogicità
della motivazione. Assumeva il Borrelli che la Corte territoriale, pur
essendo partita da corrette premesse logico giuridiche in relazione
all’opera interpretativa da compiere in relazione all’ambito delineato dalla
pronuncia della S.C. di Cassazione, era pervenuta ad una motivazione
contraddittoria e illogica, con travisamento dello stesso materiale
probatorio, tratto dagli atti del giudizio che aveva portato alla definitiva
assoluzione del Borrelli, laddove era risultato accertato

il Borrelli si era

limitato ad accompagnare l’Annunziata (persona offesa del reato di
estorsione) dal La Marca (personaggio cui l’Annunziata era chiamato a

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era risultato ricorrere il fattore impeditivo della colpa grave sostanziatasi

riferirsi per i fatti estorsivi che lamentava),senza partecipare in alcun
modo alle conversazioni e alle trattative tra i due. Chiedeva pertanto
l’annullamento della ordinanza della Corte di appello di Napoli con
rimessione degli atti ad altra Corte di Appello.
3. Si costituiva dinanzi al Supremo Collegio II Ministero della Economia e
delle Finanze chiedendo il rigetto del ricorso del Borrelli assumendo che la
Corte territoriale si era correttamente uniformato al dictum del giudice di
legittimità che in precedenza aveva annullato la ordinanza che aveva

accolto la richiesta di riparazione dell’errore giudiziario
4. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione nel rassegnare le
proprie conclusioni chiedeva il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN DIRITTO
1. Va premesso che è principio consolidato nella giurisprudenza di questa
Corte Suprema che nei procedimenti per riparazione per ingiusta detenzione
la cognizione del giudice di legittimità deve intendersi limitata alla sola
legittimità del provvedimento impugnato, anche sotto l’aspetto della
congruità e logicità della motivazione, e non può investire naturalmente il
merito. Ciò ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo 646 secondo
capoverso cod proc. pen., da ritenersi applicabile per il richiamo contenuto
nel terzo comma dell’articolo 315 cod. proc. pen.

L’art. 646 c.p.p.

stabilisce semplicemente che avverso il provvedimento della Corte di
Appello, gli interessati possono ricorrere per Cassazione: conseguentemente
tale rimedio rimane contenuto nel perimetro tracciato dai motivi di ricorso
enunciati dall’art. 606 cod. proc. pen., con tutte le limitazioni in essi
previste (cfr. ex multis, sez. 4, n. 542 del 21.4.1994, Bollato, rv. 198097,
che, affermando tale principio, ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso
ordinanza del giudice di merito in materia, col quale non si deduceva
violazione di legge, ma semplicemente ingiustizia della decisione con
istanza di diretta attribuzione di equa somma da parte della Corte).
2. La Corte d’Appello motiva in maniera esaustiva le ragioni del rigetto della
richiesta avanzata dal Borrelli, conformandosi per il resto a quanto era stato
statuito dal giudice di legittimità nella precedente statuizione di
annullamento con rinvio. L’art. 314 cod. pen., com’è noto, prevede al
primo comma che “chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il
fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non
costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a
un’equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia
dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave”. In tema di equa
riparazione per ingiusta detenzione, dunque, rappresenta causa impeditiva

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all’affermazione del diritto alla riparazione l’avere l’interessato dato causa,
per dolo o per colpa grave, all’instaurazione o al mantenimento della
custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.);
l’assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del
diritto all’equa riparazione, deve essere accertata d’ufficio dal giudice,
indipendentemente dalla deduzione della parte (cfr. sul punto sez. 4, n.
34181 del 5.11.2002, Guadagno, rv. 226004). In proposito, le Sezioni Unite

riparazione dell’ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa – e
conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto
all’indennizzo, ai sensi dell’art. 314, primo comma, cod. proc. pen. – non
solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato
nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione
di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati
dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell’ “id quod
plerumque accidit” secondo le regole di esperienza comunemente accettate,
siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso
intervento dell’autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente
ritenuta in pericolo (Sez. Unite n. 43 del 13.12.1995 dep. il 9.2.1996,
Sarnataro ed altri, rv. 203637).
3. Poiché inoltre, la nozione di colpa è data dall’art. 43 cod. pen., deve
ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del
predetto primo comma dell’art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che,
pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica
negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o
norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma
prevedibile, ragione di intervento dell’autorità giudiziaria che si sostanzi
nell’adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella
mancata revoca di uno già emesso. In altra successiva condivisibile
pronuncia è stato affermato che il diritto alla riparazione per l’ingiusta
detenzione non spetta se l’interessato ha tenuto consapevolmente e
volontariamente una condotta tale da creare una situazione di doveroso
intervento dell’autorità giudiziaria o se ha tenuto una condotta che abbia
posto in essere, per evidente negligenza, imprudenza o trascuratezza o
inosservanza di leggi o regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale
da costituire una prevedibile ragione di intervento dell’autorità giudiziaria
che si sostanzi nell’adozione di un provvedimento restrittivo della libertà
personale o nella mancata revoca di uno già emesso (sez. 4, n. 43302 del
23.10.2008, Maisano, rv. 242034). Ancora le Sezioni Unite, hanno

di questa Corte hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la

affermato che il giudice, nell’accertare la sussistenza o meno della
condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’equa riparazione per
ingiusta detenzione, consistente nell’incidenza causale del dolo o della colpa
grave dell’interessato rispetto all’applicazione del provvedimento di custodia
cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente
che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al
momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo

ancora, più recentemente, il Supremo Collegio ha ritenuto di dover
precisare ulteriormente che in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione,
ai fini del riconoscimento dell’indennizzo può anche prescindersi dalla
sussistenza di un “errore giudiziario”, venendo in considerazione soltanto
l’antinomia “strutturale” tra custodia e assoluzione, o quella “funzionale” tra
la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza
che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi
“ingiusta”, in quanto l’incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa
attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti,
l’indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione
riparatoria, dissolvendo la “rado” solidaristica che è alla base dell’istituto.
(così Sez. Unite, n. 51779 del 28.11.2013, Nicosia, rv. 257606, fattispecie
in cui è stata ritenuta colpevole la condotta dì un soggetto che aveva reso
dichiarazioni ambigue in sede di interrogatorio di garanzia, omettendo di
fornire spiegazioni sul contenuto delle conversazioni telefoniche intrattenute
con persone coinvolte in un traffico di sostanze stupefacenti, alle quali, con
espressioni “travisanti”, aveva sollecitato in orario notturno la urgente
consegna di beni). ‘E stato ancora affermato che in tema di riparazione per
l’ingiusta detenzione, la condotta gravemente colposa, per essere ostativa
al riconoscimento dell’indennizzo, deve essere potenzialmente idonea ad
indurre in errore l’autorità giudiziaria in ordine alla sussistenza dei gravi
indizi di reità con specifico riguardo al reato che ha fondato il vincolo
cautelare (sez.IV, 23.4.2015 n.33830) e che la frequentazione di soggetti
dediti al reato in contesti temporali e ambientali compatibili con la
compartecipazione alla commissione del reato onera l’interessato di fornire
con assoluta tempestività i chiarimenti discolpanti

(sez.IV, 29.1.2014

n.21575 Antognetti).
4. Nel provvedimento impugnato la Corte di Appello di Napoli ha rispettato i
criteri ermeneutici sopra enucleati valorizzando l’ambiguo comportamento
tenuto all’indagato Borrelli prima dell’adozione della misura cautelare il
quale si prestava ad agevolare i contatti tra la vittima dell’estorsione e il

carico (Sez. Unite, n. 32383 del 27.5.2010, D’Ambrosio, rv. 247664). E,

camorrista La Marca, accompagnandola agli appuntamenti in ragione del
rapporto di conoscenza che egli aveva con La Marca e di amicizia che
manteneva con l’Annunziata, incontri cui il Borrelli era presente, ruolo
certamente apprezzato dalla vittima che, in sede di intercettazioni
telefoniche mostrava di affidarsi alla mediazione dell’amico e ai suoi
consigli; in sostanza ad una più attenta valutazione del materiale probatorio
rappresentato dagli stralci delle intercettazioni telefoniche riportate nel

Borrelli quanto dall’Annunziata la Corte di Appello, con motivazione
coerente, logica e resistente alle censure della parte ricorrente da un lato
ha evidenziato gli indubbi collegamenti tra i tre protagonisti della vicenda, di
cui quelli tra La Marca e Annunziata avevano certamente contenuto illecito,
mentre il Borrelli era contattato dall’Annunziata ogni qualvolta dovesse
trattare con il camorrista; egli era informato del contenuto delle trattative e
nonostante la ambiguità della sua posizione non ha inteso mai chiarire i suoi
effettivi rapporti con il La Marca sebbene fosse suo interesse fornire
all’autorità giudiziaria tutti chiarimenti necessari per allontanare da sé i
sospetti, in considerazione del ruolo assunto nella vicenda, di una sua
connivenza consapevole e agevolatrice. Si verte in ipotesi in cui
l’interessato, esclusivo portatore di una conoscenza idonea a scagionarlo ha
l’onere di fornire con assoluta tempestività le spiegazioni del caso, con la
conseguenza che in difetto di un tale contegno processuale è possibile
affermare che la frequentazione di soggetti dediti al reato in contesti
temporali e ambientali compatibili con la compartecipazione alla
commissione del reato onera l’interessato di fornire con assoluta
tempestività i chiarimenti discolpanti (Fattispecie in cui è stata ravvisata la
colpa lieve dell’interessato, ostativa al riconoscimento dell’indennizzo, per
aver egli omesso di fornire una spiegazione alternativa a fronte di un grave
quadro indiziario esistente a suo carico sez.IV, 29.1.2014 n.21575
Antognetti). Invero l’essersi avvalso della facoltà di non rispondere in sede
di interrogatorio di garanzia, contegno pure riconosciuto legittimo dal
legislatore in quanto intervenuto nell’esercizio del diritto di difesa, può
comunque essere valutato, sulla base del diverso piano prognostico che
sovraintende il procedimento di cui all’art.314 e ss. c.p.p., quale fattore
impeditivo del diritto alla riparazione della ingiusta detenzione e pertanto
quale comportamento valutabile in termine di colpa grave a fini riparativi,
quando esso si inserisca, come nella specie, in termini contributivi alla
tenuta del quadro indiziario che ha dato luogo alla adozione o al
mantenimento della misura detentiva (sez.III, 2.4.2014 n. 29967,

provvedimenti e dalle dichiarazioni rese in sede di indagine tanto dal

Bertuccini; sez.IV, 9.11.2011 n.44090, Messina; 18.11.2008 n.47047,
Marzola; 12.11.2008 n.47041, Calzetta e altri).
5. Le argomentazioni utilizzate dal giudice si presentano coerenti e
incensurabili in questa sede di laddove la Corte di Appello, per valutare se
l’imputato vi abbia dato causa con dolo o colpa grave, ha correttamente
apprezzato tutti gli elementi probatori disponibili, tenendo conto dei
comportamenti del ricorrente che denotarono macroscopica negligenza,

convincimento conseguito logica e coerente motivazione la quale risulta
pertanto incensurabile in questa sede (cfr. ex plurimis, sez. 4, n.
14000/2014).
Il ricorso va pertanto disatteso e il ricorrente va condannato alle spese
processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali_
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14.12.2015.

imprudenza o violazione di norme o regolamenti, fornendo del

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