Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25879 del 12/05/2015
Penale Sent. Sez. 1 Num. 25879 Anno 2015
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CASSANO MARGHERITA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FLAMINGO SANTO N. IL 10/08/1974
avverso l’ordinanza n. 449/2014 CORTE APPELLO di CATANIA, del
04/08/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. O
(
Uditi difensor Avv.;
Data Udienza: 12/05/2015
ORitenuto in fatto.
1.11 4 agosto 2014 la Corte d’appello di Catania, con provvedimento adottato de
plano, rigettava l’istanza di rideterminazione della pena avanzata da Santo
Flamingo.
2.Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, tramite
processuale penale con riferimento all’omessa instaurazione del contraddittorio,
nonché violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo alle ragioni poste
a base della decisione adottata.
Osserva in diritto.
Il primo motivo di ricorso, logicamente preliminare rispetto all’altro, è fondato.
1. Il modello procedimentale dettato per il procedimento di esecuzione
disciplinato dall’art. 666 c.p.p. è costituito dalle forme dell’udienza in camera di
consiglio con la partecipazione delle parti. Tuttavia, in forza dell’art. 666, comma 2,
c.p.p., il provvedimento è adottata de plano, sentito il pubblico ministero, nelle
ipotesi di manifesta infondatezza per difetto delle condizioni di legge e di mera
riproposizione di una richiesta già rigettata.
Tanto premesso, la giurisprudenza di questa Corte ha precisato le tassative
condizioni che legittimano la deroga alla regola del contraddittorio, stabilendo che
essa è ammessa soltanto quando la richiesta sia identica, per oggetto e per elementi
giustificativi, ad altra già rigettata o risulti manifestamente infondata per
l’inesistenza dei presupposti minimi di legge. Ha altresì chiarito che la valutazione
di manifesta infondatezza non deve implicare alcun giudizio di merito e alcun
apprezzamento discrezionale (Cass., Sez. I, 4 dicembre 2001, n. 5265, rv. 220687;
Cass., Sez. I, 13 gennaio 2000, n. 277, rv. 215368; Cass., Sez. I, 30 ottobre 1996, n.
5642, rv. 206445).
2. Dai precedenti rilievi si evince che, nel caso in esame, l’ordinanza impugnata
stata emessa in violazione dell’art. 666 c.p.p. a causa della mancata instaurazione
del contraddittorio.
3.S’impone, quindi, l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata con
conseguente trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Catania.
1
il difensore di fiducia, Flamingo, il quale lamenta inosservanza della legge
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti
alla Corte d’appello di Catania.
Così deciso, in Roma, il 12 maggio 2015.