Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25878 del 12/05/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 25878 Anno 2015
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CASSANO MARGHERITA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
AMATO ALDO N. IL 12/10/1964
avverso l’ordinanza n. 4465/2014 GIUD. SORVEGLIANZA di
FIRENZE, del 23/04/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CAS SANO;
lette/seittte le conclusioni del PG Dott. – eQm-e,) ,e32-91..4 1. A9o LL-atd:xl…i.Az>
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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 12/05/2015

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Ritenuto in fatto.

1.L’ l 1 settembre 2014 il Tribunale di sorveglianza di Firenze dichiarava
inammissibile il reclamo proposto da Aldo Amato avverso l’ordinanza in data 23
aprile 2014 con la quale il locale Magistrato di sorveglianza aveva concesso
quarantacinque giorni di riduzione della pena per il semestre espiato dal 6 ottobre

Il Tribunale osservava che l’ordinanza era stata notificata al detenuto il 15
maggio 2014 e il reclamo era stato presentato da Amato il 22 luglio 2014 e, quindi,
ben oltre il termine di dieci giorni fissato dalla legge.
2.Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione
personalmente Amato il quale lamenta violazione ed erronea applicazione dell’art.
4 del d.l. n. 146 del 2013, convertito nella legge n. 10 del 2014, in quanto le nuove e
più gravose disposizioni contenute nella legge n. 10 del 2014 non potevano trovare
applicazione in relazione ad una procedura iniziata sotto la vigenza del d.l. n. 146
del 2013.

Osserva in diritto.

Il ricorso è manifestamente infondato.
Il ricorrente non confuta le ragioni, pregiudiziali rispetto al merito della
questione, poste dal Tribunale di sorveglianza a fondamento della decisione adottata
che ha messo in luce l’omesso rispetto del termine di dieci giorni, stabilito dall’art.
69 bis, comma 3,1. n. 354 del 1975 e successive modifiche, per proporre reclamo.
La mancata formulazione di rilievi sul punto si traduce nella aspecificità dei
motivi che non si confrontano con le argomentazioni effettivamente adottate dal
Tribunale.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
prova circa l’assenza di colpa nella proposizione dell’impugnazione (Core Cost,
sent n. 186 del 2000), ala versamento della somma di mille euro alla cassa delle
ammende

2013 al 6 aprile 2014.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa delle
ammende.

Così deciso, in Roma, il 12 maggio 2015.

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