Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25876 del 12/05/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 25876 Anno 2015
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CASSANO MARGHERITA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
IACONO MASSIMO N. IL 27/12/1970
avverso l’ordinanza n. 3163/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
MILANO, del 30/06/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 12/05/2015

Ritenuto in fatto.

LH 30 giugno 2014 il Tribunale di sorveglianza di Milano rigettava il reclamo

proposto da Massimo Iacono avverso l’ordinanza in data 21 marzo 2014 con la
quale il locale Magistrato di sorveglianza aveva dichiarato inammissibile la
domanda di liberazione anticipata speciale in in relazione ai periodi 28 gennaio

2012, 28 gennaio 2012-27 luglio 2012, 27 luglio 2012-27 gennaio 2013, 26 gennaio
2013-27 luglio 2013.
Il Tribunale osservava che Iacono era stato condannato, tra l’altro, per un reato
ricompreso nel catalogo previsto dall’art. 4-bis legge n. 354 del 1975 e successive
modifiche e che, per tale motivo, non aveva diritto ad usufruire del beneficio della
liberazione anticipata speciale.
2.Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il
difensore di fiducia, Iacono, il quale formula le seguenti censure.
Lamenta violazione ed erronea applicazione dell’art. 4 del d.l. n. 146 del 2013,
convertito nella legge n. 10 del 2014, in quanto il Tribunale avrebbe dovuto
procedere allo scioglimento del cumulo per verificare se fosse stata espiata la pena
per il reato ostativo.

Osserva in diritto.

Il ricorso è fondato.
5. Si tratta di stabilire se, in presenza di un titolo esecutivo che ricomprenda

plurimi reati, solo in parte rientranti nel catalogo del suddetto art. 4-bis 1. n. 354 del
1975, l’accesso alla liberazione speciale sia precluso per il solo fatto che la persona
abbia riportato condanna per un reato c.d. ostativo oppure se se debba procedere
allo scioglimento del cumulo per verificare se sia stata espiata la porzione di pena
riferibile al reato preclusivo del beneficio e se, per la restante porzione di pena
riguardante reati non ostativi, sussistano i presupposti per il riconoscimento dello
stesso.
In proposito il Collegio ritiene di adottare una soluzione ermeneutica che
coniughi la lettura testuale del dato normativo con una ricostruzione logico-

1

2010-27 gennaio 2011, 28 gennaio 2011-27 luglio 2011, 28 luglio 2011-27 gennaio

sistematica della disciplina che sia conforme ai principi costantemente espressi
dalla giurisprudenza costituzionale e da quella di legittimità.
2. La Corte Costituzionale, con una fondamentale pronuncia (sentenza 27 luglio
1994 n. 361), ha affermato che la disciplina contenuta nell’art. 4-bis 1. n. 354 del
1975 e successive modifiche non delinea uno status di detenuto pericoloso e ha
precisato che detta norma “va interpretata – in conformità del principio di

alternative alla detenzione ai condannati per i reati gravi, indicati dalla
giurisprudenza, quando essi abbiano espiato per intero la pena per i reati stessi e
stiano espiando pene per reati meno gravi non ostativi alla concessione delle misure
alternative alla detenzione”.
Ha, pertanto, concluso per la non conformità alla Costituzione di una diversa
interpretazione che porti all’esclusione della concessione di misure alternative ai
condannati per un reato grave, ostativo all’applicazione delle dette misure, anche
quando essi, avendo espiato per intero la pena per il reato grave, stiano eseguendo
la pena per reati meno gravi, non ostativi al predetto riconoscimento.
3. Questi principi sono stati recepiti dalla giurisprudenza di questa Corte che,
nell’ambito di un’articolata elaborazione sulla natura giuridica e sulla ratio del reato
continuato, ha argomentato che la disciplina del concorso formale di reati o del
reato continuato persegue la finalità di mitigare l’effetto del cumulo materiale delle
pene, cui viene sostituito un cumulo giuridico, e che, in particolare dopo la novella
del 1974, l’estensione dell’operatività del sistema del cumulo giuridico della pena
previsto dall’art. 81 cpv. cod. pen. è espressione del rifiuto dell’automatismo
repressivo proprio del cumulo materiale e dell’accentuazione del carattere personale
della responsabilità penale, con conseguente esaltazione del ruolo e del senso di
responsabilità del giudice nell’adeguamento della pena alla personalità del reo (Sez.
Un. 26 febbraio 1997, n.1; Sez. Un. 30 giugno 1999, n. 14).
Sulla base di tali premesse, la giurisprudenza di questa Corte ha sottolineato che
l’unificazione legislativa dei reati deve affermarsi, qualora vi sia una disposizione
apposita in tal senso ovvero la soluzione unitaria garantisca un risultato favorevole
al reo, non dovendo e non potendo dimenticarsi che il trattamento di maggior favore
per il reo è alla base della ratio del reato continuato (Sez. un., 10 ottobre 1981, n.
10928; Sez. un., 26 novembre 1997, n. 15, in tema di scioglimento del cumulo, oltre
che ai fini appena menzionati, anche in vista dell’individuazione del termine di
2

eguaglianza sancito dall’art. 3 Cost. – nel senso che possono essere concesse misure

prescrizione del reato; in senso conforme Sez. un. 16 novembre 1989, n. 18 e Sez.
Un., 24 gennaio 1996, Panigoni, n. 2780 in materia di applicazione dell’indulto a
reati uniti sotto il vincolo della continuazione con altri che non ne possano
beneficiare; Sez. I, 11 maggio 1998, n. 2624 a proposito della revoca dell’indulto
condizionato in presenza dell’irrogazione di una pena unica in ordine a più delitti
unificati dalla continuazione; Sez. I, 3 luglio 1998, n. 3986 sulla scissione del reato

1999, n. 2070 in tema di applicazione della sostituzione delle pene detentive brevi,
ex art. 53 ultimo comma 1. 24 novembre 1981, in caso di reato continuato).

Nella medesima prospettiva interpretativa questa Corte ha stabilito che il
cumulo non si scioglie ed opera il principio della fictio iuris unificante
ogniqualvolta la considerazione unitaria sia più favorevole al reo (Sez. un., 21
luglio 1995, Zouine, C.E.D. n. 201549; Sez. II, 20 novembre 1998, n. 8599 e Sez.
II, 13 novembre 2000, n. 1477 in materia di concessione della sospensione
condizionale della pena; Sez. II, 20 novembre 1980, n. 11774 in tema di perdono
giudiziale; cfr. anche Corte Cost. 5 luglio 1973, n. 108 e Corte cost., 7 luglio 1976,
n. 154).
4. Sulla base delle argomentazioni sinora svolte, è possibile affermare che, in

presenza di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti, è legittimo, nel
corso dell’esecuzione, lo scioglimento del cumulo, quando occorre procedere al
giudizio sull’ammissibilità della domanda di concessione di un beneficio
La diversa tesi della inscindibilità del cumulo (Sez. I, 7 ottobre 2009, n. 41322),
oltre a porsi in contrasto con i principi illustrati al paragrafo 2), determinerebbe
un’inaccettabile diversità di trattamento a seconda della eventualità, del tutto
casuale, di un rapporto esecutivo unico, conseguente al cumulo, ovvero di distinte
esecuzioni dipendenti dai titoli che scaturiscono dalle singole condanne. Una
conclusione del genere si porrebbero in contrasto con i principi costituzionali di
ragionevolezza, di uguaglianza e della funzione risocializzante della pena e non
troverebbe una giustificazione plausibile e razionale nel principio della pena unica,
sancito dall’art. 76, comma 1, c.p. (cfr. in tal senso Sez. Un. 30 giugno 1999, n. 14;
Sez. I, 26 marzo 1999, n. 2529; Sez. I, 12 aprile 2006, n. 14563; cfr. anche Corte
Cost. sent. n. 386 del 1989).
5.In base a tali considerazioni, s’impone, quindi, l’annullamento dell’ordinanza
impugnata e il rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Milano che,
3

continuato ai fini dell’applicazione dell’amnistia e dell’indulto; Sez. III, 2 giugno

ai sensi dell’art. 627, comma 3, c.p.p., si uniformerà ai principi sopra enunciati e
dovrà valutare se, operato lo scioglimento del provvedimento di unificazione di
pene concorrenti, sia possibile imputare la pena già espiata ai reati ricompresi
nell’elenco di cui all’art. 4-bis 1. n. 354 del 1975 e successive modificazioni con
conseguente ammissibilità della beneficio richiesto in relazione al restante periodo

P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
sorveglianza di Milano.
Così deciso, in Roma, il 12 maggio 2015.

detentivo.

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