Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25871 del 08/05/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 25871 Anno 2015
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: ROCCHI GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BAJRI AMIR N. IL 30/05/1982
avverso l’ordinanza n. 230/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
GENOVA, del 12/03/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI lette/s
te conclusioni del PG Dott.

Uditi difen Avv.;

Data Udienza: 08/05/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 12/3/2014, il Tribunale di Sorveglianza di Genova
dichiarava inammissibile il reclamo proposto da Bajri Annir avverso quella del
Magistrato di Sorveglianza che aveva respinto la richiesta di applicazione della
liberazione anticipata speciale.
Il rigetto era stato motivato alla luce di una grave trasgressione disciplinare;
il Tribunale, peraltro, rilevava che il beneficio non poteva essere concesso al

forza dell’esclusione prevista dalla legge di conversione.
2. Amir Bajri, con dichiarazione resa ex art. 123 cod. proc. pen. il 6/6/2014,
chiede al Tribunale di Sorveglianza di Genova una valutazione più favorevole,
affermando di avere sempre partecipato all’opera di rieducazione.
Il ricorso è stato trasmesso a questa Corte.
3.

Il Procuratore Generale, nella requisitoria scritta, conclude per la

declaratoria di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile: non viene, infatti, indicato alcun vizio tra quelli
elencati dall’art. 606, comma 1, cod. proc. pen. e il ricorrente si limita a chiedere
una nuova valutazione di merito dell’istanza, per di più ignorando la motivazione
in diritto posta a sostegno del rigetto.
2. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta, di euro 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle Ammende, non
esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle
ammende.

Così deciso 1’8/5/2015

Bajri in quanto condannato per uno dei reati di cui all’art. 4 bis ord. pen., in

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