Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25868 del 08/05/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 25868 Anno 2015
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: ROCCHI GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GIORGI ANTONIO N. IL 07/09/1977
avverso l’ordinanza n. 3353/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 18/09/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROTHI;
1ette/seittfe le conclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 08/05/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 18/9/2014, il Tribunale di Sorveglianza di Roma
respingeva il reclamo proposto da Giorgi Antonio, detenuto per una condanna
per partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso, avverso
quella del Magistrato di Sorveglianza di Viterbo di rigetto della richiesta di
applicazione della liberazione anticipata speciale ai sensi del D.L. 146 del 2013.
Il Tribunale rilevava che, in sede di conversione del decreto legge, era stata

ord. pen..
2. Ricorre per cassazione Antonio Giorgi con dichiarazione resa ai sensi
dell’art. 123 cod. proc. pen., asseritamente allegando alla dichiarazione le
motivazioni.
3.

Il Procuratore Generale, nella requisitoria scritta, conclude per la

declaratoria di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Contrariamente a quanto affermato nella dichiarazione di ricorso, le
motivazioni del ricorso non sono allegate, né sono state successivamente
depositate.
Il ricorso, pertanto, è inammissibile perché privo di motivi (artt. 581 e 591
cod. proc. pen.).
2. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta, di euro 500 (cinquecento) in favore delle Cassa delle Ammende, non
esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 500 alla Cassa delle
ammende.

Così deciso 18 maggio 2015

esclusa l’applicabilità del beneficio ai condannati per i reati di cui all’art. 4 bis

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