Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25867 del 08/05/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 25867 Anno 2015
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CASA FILIPPO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CASTALDO LUIGI ANTONIO RINUNCIANTE N. IL 13/06/1974
avverso l’ordinanza n. 352/2014 TRIBUNALE di VELLETRI, del
17/10/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;
lette/~ite le conclusioni del PG Dott. Ilut
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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 08/05/2015

RITENUTO IN FATTO

1. CASTALDO Luigi Antonio ha proposto ricorso per cassazione, sotto il duplice
profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, avverso l’ordinanza emessa in
data 17.10.2014, con la quale il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice
dell’esecuzione, aveva rigettato l’istanza finalizzata ad ottenere:
– la declaratoria di non esecutività del titolo in espiazione (sentenza del Tribunale

del diritto di partecipazione dell’imputato al processo, di cui il predetto aveva avuto
conoscenza solo allorché era stato tradotto in carcere il 14.9.2014;
– la sospensione dell’esecuzione della relativa pena;
– in subordine, la restituzione nel termine ex artt. 670, comma 3 e 175 cod. proc.
pen..
Con successiva ordinanza resa in data 29.1.2015, il Tribunale di Velletri ha
dichiarato la non esecutività della menzionata sentenza, rimettendo in termini il
CASTALDO e il suo difensore per proporre impugnazione e sospendendo l’ordine di
esecuzione della pena con riferimento alla medesima sentenza.
In data 25.2.2015, il CASTALDO ha depositato dichiarazione sottoscritta di
rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse, in considerazione
dell’intervenuto provvedimento satisfattivo del 29.1.2015.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di
interesse (che ha poi determinato la conseguente rinuncia al ricorso).
2. Va, in primo luogo, ricordato come per proporre qualunque impugnazione
occorra avervi interesse (art. 568, comma 4, cod. proc. pen.), ed altresì come l’interesse
rilevante a tal fine debba essere non solo di tipo giuridico (escluso l’interesse meramente
morale ovvero teorico), ma anche concreto, atteso che l’impugnazione deve mirare ad
ottenere un risultato tangibilmente favorevole quale la rimozione di un provvedimento
pregiudizievole.
Detto interesse, così qualificato, deve poi essere anche attuale, nel senso che
l’interesse a proporre impugnazione deve non solo sussistere al momento della
proposizione dell’atto di parte, ma anche permanere al momento dell’invocata decisione,
di talché l’impugnazione non può non perdere il necessario requisito dell’interesse, come
sopra inteso, allorché l’impugnante abbia medio tempore ottenuto quanto intendeva
reclamare con l’atto di impugnazione, ovvero quando si siano comunque create,
oggettivamente, condizioni che fanno venire meno il suo interesse ad ottenere una
pronuncia dal giudice ad quem.
1

di Velletri in data 16.1.2014, irrevocabile il 14.6.2014), perché fondato sulla violazione

In tali casi, la cessazione dell’interesse – giuridico, concreto ed attuale – induce
ineludibile esito di inammissibilità, in forza del disposto dell’art. 591, comma 1, lett. a),
cod. proc. pen. (sulla nozione della “carenza d’interesse sopraggiunta”, v. Sez. U, n.
6624 del 27/10/2011, dep. 17/2/2012, Marinaj, Rv. 251694).
3. Tanto premesso in linea generale, è di tutta evidenza come, nel caso di specie,
il ricorso del CASTALDO debba essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza
di interesse.

Velletri ha accolto l’incidente di esecuzione proposto dal predetto nei termini da costui
richiesti e come sopra precisati.
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza
d’interesse.
3.1 La sopravvenuta inammissibilità non comporta provvedimenti accessori di
condanna, in adesione alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, qualora
il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua
proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità indipendente dalle cause previste dagli
artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen. non consegue la condanna del
ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a
favore della cassa delle ammende (Sez. U, n. 20 del 9/10/1996, Vitale, Rv. 206168; Sez.
U, n. 7 del 25/6/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 6, n. 22747 del 6/3/2003, Caterino,
Rv. 226009; Sez. 2, n. 30669 del 17/5/2006, De Mitri, Rv. 234859).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.
Così deciso in Roma, l’8 maggio 2015

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Ed invero risulta in atti che, in pendenza del giudizio di cassazione, il Tribunale di

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