Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25866 del 08/05/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 25866 Anno 2015
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: ROCCHI GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DONATI DEMETRIO N. IL 14/07/1949
avverso l’ordinanza n. 118/2014 GIP TRIBUNALE di ROMA, del
18/07/2014
sentita la elazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;
lette/s rte le conclu ioni del PG Dott. pSup i-

Uditi difensor

Data Udienza: 08/05/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 18/7/2014, il Tribunale di Roma, in funzione di giudice
dell’esecuzione, respingeva l’istanza di Donati Demetrio, ai sensi dell’art. 670
cod. proc. pen., di declaratoria di non esecutività della sentenza di condanna del
25/1/2013 emessa dallo stesso Tribunale e della conseguente richiesta di
restituzione nel termine per proporre appello.
L’istanza si fondava sulla nullità della notifica dell’estratto contumaciale della

Secondo il Giudice la nullità non sussisteva: la notifica era stata effettuata
all’indirizzo indicato ai sensi dell’art. 157 cod. proc. pen., l’Ufficiale Giudiziario
aveva eseguito i due accessi previsti, dopo i quali aveva effettuato il deposito
degli atti e l’invio della raccomandata con avviso di ricevimento per la quale, a
seguito del mancato ritiro, si era perfezionata la compiuta giacenza.

2.

Ricorre per cassazione il difensore di Demetrio Donati, eccependo

violazione di legge processuale e vizio di motivazione.

Il ricorso aveva evidenziato che nessun tentativo di notifica dell’estratto
contumaciale era stato effettuato presso il luogo abituale di lavoro dell’imputato
ovvero a mani di un familiare convivente o ancora nella sede della società La
Campagnola s.r.I., sottolineando che esisteva un obbligo processuale di
rinnovare le ricerche per individuare il luogo dove era possibile eseguire la
notifica.
Il Giudice non aveva dato alcuna risposta all’eccezione, limitandosi a
ritenere valide le ricerche effettuate ai fini della dichiarazione di contumacia. Ma
la giurisprudenza della S.C. fa prevalere la situazione reale o di fatto su quella
risultante dalla certificazione anagrafica ed impone che il deposito dell’atto
presso la Casa Comunale segua ai diversi tentativi indicati dall’art. 157 cod.
proc. pen..

In un secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione, censurando il
passaggio dell’ordinanza impugnata in cui il Giudice affermava che la notifica
presso il luogo di lavoro è criterio suppletivo e residuale rispetto a quella presso
la casa di abitazione senza in alcun modo spiegare tale affermazione.

In un terzo motivo si eccepisce violazione della legge penale e vizio di
motivazione alla luce della confusione tra i concetti di “residenza” e “abitazione”
che emerge dall’ordinanza impugnata, che li considerava erroneamente come

2

sentenza.

sinonimi; in un ultimo motivo si deduce vizio di motivazione quanto
all’affermazione secondo cui la notifica era stata effettuata presso il “domicilio”
dell’imputato “nelle forme previste”, quando era stato evidenziato che Donati
non aveva mai eletto domicilio nel procedimento in oggetto.

3. Il Procuratore Generale, nella requisitoria scritta, conclude per la
declaratoria di inammissibilità del ricorso: la notifica dell’estratto contumaciale
era stata effettuata alla residenza anagrafica di Donati, coincidente con il luogo

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere rigettato.

Di per sé, il ricorrente interpreta esattamente il primo comma dell’art. 157,
comma 1, cod. proc. pen., con riferimento all’indicazione dei luoghi dove la
notifica deve essere effettuata: questa Corte, infatti, ha affermato che il ricorso
alla procedura di notificazione all’imputato attraverso il deposito dell’atto nella
casa comunale, accompagnato dagli ulteriori adempimenti previsti dall’art. 157,
comma ottavo, cod. proc. pen., è possibile solo dopo aver percorso in via
cumulativa e non alternativa tutte le vie indicate dai precedenti commi del
medesimo articolo, e in particolare la notifica mediante consegna personale
ovvero a persone abilitate presso la casa di abitazione o il luogo di abituale
esercizio dell’attività lavorativa. L’omissione di tali adempimenti determina la
nullità della notifica a norma dell’art. 171, lett. d), cod. proc. pen. (Sez. 6, n.
5722 del 22/01/2015 – dep. 06/02/2015, Moretti, Rv. 262065; Sez. 1, n. 40204
del 29/09/2010 – dep. 15/11/2010, Manzari, Rv. 248462): l’affermazione
opposta contenuta nell’ordinanza, secondo cui “la notifica nel luogo ove
l’imputato svolge attività lavorativa appare criterio suppletivo e residuale rispetto
alla notifica nella casa di abitazione” deve, quindi, essere corretta.

Il ricorrente, tuttavia, non tiene conto di due circostanze che emergono
dall’ordinanza e dagli atti del fascicolo.

In primo luogo, residenza anagrafica e residenza effettiva coincidevano,
perché Donati era presente al momento dell’accesso a seguito del decreto di
ispezione dei luoghi emesso dal P.M., che gli era stato notificato: del resto, il
ricorrente non deduce affatto di dimorare in luogo diverso.

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della sua effettiva reperibilità.

In secondo luogo, il luogo di lavoro abituale di Donati non emergeva affatto
dal fascicolo; è vero che l’ordine di demolizione inviato dal P.M. in sede di
esecuzione era stato notificato dai Vigili Urbani in Via Tíeri, ma l’Ufficiale
giudiziario non aveva gli stessi poteri di indagine della polizia giudiziaria.
Il ricorso è, quindi, privo di autosufficienza, non dimostrando che l’Ufficiale
giudiziario avesse avuto la possibilità di notificare l’atto in luogo diverso.

Del resto, la giurisprudenza sopra menzionata sull’indicazione cumulativa dei

concernente le ricerche ai fini dell’emissione del decreto di irreperibilità, che è
rilevante anche per la presente questione, atteso il richiamo all’art. 157 cod.
proc. pen. contenuto nell’art. 159 cod. proc. pen.: questa Corte ha ritenuto che
l’obbligo di effettuare nuove ricerche nei luoghi indicati dall’art. 159, comma
primo, cod. proc. pen. al fine di emettere il decreto di irreperibilità è condizionato
all’oggettiva praticabilità degli accertamenti (ossia alla conoscenza del luogo di
nascita, di ultima residenza e di abituale esercizio dell’attività lavorativa
dell’imputato), che rappresenta il limite logico di ogni garanzia processuale.
(Sez. 3, n. 17458 del 19/04/2012 – dep. 10/05/2012, Domollaku, Rv. 252626;
Sez. 2, n. 45896 del 17/11/2011 – dep. 07/12/2011, Beato, Rv. 251359; Sez. 2,
n. 9815 del 05/12/2001 – dep. 11/03/2002, Lu Zhong Q, Rv. 221521)

In definitiva: non solo l’estratto contumaciale era stato notificato nel luogo
effettivo di residenza dell’imputato, corrispondente alla sua residenza anagrafica,
ma il ricorrente non ha in alcun modo provato che il luogo di abituale attività
lavorativa fosse conosciuto all’atto della notifica (mentre l’omissione della
notifica presso la sede della società La Campagnola s.r.l. è irrilevante, non
corrispondendo al luogo dove l’imputato esercitava abitualmente l’attività
lavorativa).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Così deciso 1’8 maggio 2015

luoghi di notifica indicati dall’art. 157 cod. proc. pen. deve rapportarsi a quella

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