Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25865 del 05/05/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 25865 Anno 2015
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: DI TOMASSI MARIASTEFANIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da AGOSTON DOMOKOS, nato in Romania il
10/08/1968,
avverso l’ordinanza emessa in data 13/08/2014 dalla Corte di appello di
Bologna.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere M.Stefania Di Tornassi;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Aurelio Galasso, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Bologna, decidendo quale
giudice dell’esecuzione, ha, per quanto interessa ai fini del ricorso, dichiarata
estinta alla data del 15 marzo 2012, ai sensi dell’art. 172 cod. pen., la pena
residua di 4 anni e 6 mesi di reclusione inflitta a AGOSTON DOMOKOS con la
sentenza della Corte di appello di Bologna in data 1° giugno 2000, irrevocabile il
15 marzo 2002, di condanna per reati commessi nel 1997, alla pena complessiva

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Data Udienza: 05/05/2015

di 7 anni e sei mesi di reclusione e multa, già parzialmente condonata, ai sensi
della legge n. 146 del 2006, per 3 anni di reclusione e la multa.
Ha, in tal modo, respinto la richiesta di revoca dell’indulto concesso in
relazione a detta condanna ai fini della applicazione del beneficio, invece, alla
condanna a 2 anni e 3 mesi di reclusione, e multa, inflitta allo stesso AGOSTON
DOMOKOS con sentenza emessa dalla medesima Corte di appello in data 16
settembre 2004, irrevocabile il 19 novembre 2004, relativa a reati commessi nel
1996.

avvocato Alessandro Cristofori, chiedendo l’annullamento della ordinanza con
riferimento alla conferma dell’applicazione dell’indulto alla condanna del 2000,
che si sarebbe dovuta ritenere integralmente estinta per prescrizione, e al
rigetto, per conseguenza, della richiesta di applicazione del beneficio alla
condanna del 2004.
Evoca, a sostegno, la tesi che l’indulto non opera automaticamente, ma solo
a seguito dell’applicazione ad opera dell’autorità giudiziaria, e dunque che
andava rilevato che esso era stato applicato solo nel 2014, dopo che la
prescrizione era già maturata, nonché il principio del

favor rei ai fini della

individuazione della pena cui applicare il beneficio e, perciò, anche ai fini della
individuazione della causa di estinzione da applicare in caso di concorso di cause
estintive omogenee.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Osserva il Collegio che il ricorso appare quantomeno infondato.
2. È principio risalente (S.U. n. 4 del 1957, dep. 23.2.1957, Rv. 097805,
Balistreri) e consolidato (tra molte: Sez. 1, n. 1877 del 27/04/1994 Vecchi; Sez.
1, n. 1146 del 24/02/1995, Arrighini; Sez. 1, n. 10412 del 16/02/2010,
Infantino, Rv. 246508) che, poiché ai sensi dell’art. 183 cod. pen. le cause
estintive della pena operano al momento del loro intervento, anche per l’indulto
deve ritenersi che il diritto alla fruizione del beneficio matura all’atto stesso della
concessione recata dal provvedimento di clemenza. Di conseguenza, essendo nel
caso in esame la legge concessiva d’indulto (la legge n. 241 del 2006)
intervenuta prima che fossero maturati i termini per la prescrizione della pena,
correttamente il giudice dell’esecuzione ha confermato la dichiarazione di
estinzione di parte della pena per condono, dichiarando prescritta solo la pena
residua.
Né rileva la circostanza che la sussistenza delle condizioni per godere del
beneficio debba necessariamente essere oggetto di successiva ricognizione
giudiziale. Anche per la prescrizione, infatti, è necessaria una pronunzia che
accerti in concreto che esistono le condizioni previste dalla legge perché la pena
possa essere considerata estinta. In entrambi i casi, dunque, la pronunzia

2

2. Ha proposto ricorso AGOSTON DOMOKOS a mezzo del difensore,

giudiziale ha valore puramente ricognitivo e non incide sul momento al quale
occorre fare riferimento per verificare la causa per prima intervenuta.
Impertinente è, quindi, l’evocazione del principio del favor rei che, nelle
pronunzie richiamate in ricorso, è riferito alla questione, affatto diversa, della
scelta, in caso di concorso di reati, della condanna cui imputare il medesimo
indulto, quale unica causa estintiva in discussione. Mentre il caso in esame
concerne l’ipotesi opposta, di concorso di cause estintive sulla medesima
condanna, espressamente e inequivocabilmente regolata dall’art. 183, comma
secondo, cod. pen.
pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 5 maggio 2015
Il consigliere este &e

Il Presidente

Il ricorso va dunque rigettato e il ricorrente deve essere condannato al

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