Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25863 del 05/05/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 25863 Anno 2015
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: DI TOMASSI MARIASTEFANIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da BONDI Gian Luigi, nato a Prignano sulla Secchia il
26/03/1953, persona offesa,
avverso il decreto di archiviazione emesso in data 18/06/2013 dal Giudice
per le indagini preliminari del Tribunale di Modena,
nei confronti di SULEJMANI LULZIM, nato In Albania il 04/09/1971,
indagato.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere M.Stefania Di Tornassi;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Giuseppina Fodaroni, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza
rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Modena per l’ulteriore corso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento in epigrafe, emesso il 18 giugno 2013, il Giudice per

1

Data Udienza: 05/05/2015

le indagini preliminari del Tribunale di Modena disponeva l’archiviazione del
procedimento iscritto al n. 14845/2010 r.g.n.r.

nei confronti di SULEJMANI

LULZIM ed altri per il reato di cui all’art. 660 cod. pen., scaturito da denunzia querela di Gian Luigi BONDI.
2. Ha proposto ricorso la persona offesa Bondi a mezzo del difensore e
procuratore speciale avvocato Elisa Vaccari, rappresentando di avere avuto
conoscenza dell’archiviazione solo il giorno 9 giugno 2014, a seguito di richiesta
di copia degli atti, e chiedendo l’annullamento del decreto perché emesso senza
ministero il 5 giugno 2013, nonostante il Bondi avesse fatto specifica istanza di
essere avvisato sin dall’atto di integrazione della denunzia querela, depositato in
data 20 luglio 2010.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Osserva il Collegio che il ricorso deve ritenersi tempestivo, non risultando
che il ricorrente avesse avuto conoscenza del provvedimento impugnato, mai
notificatogli, prima della data da lui stesso indicata, e appare fondato.
Come esattamente rimarca il Procuratore generale, emerge dagli atti che la
persona offesa aveva ritualmente, e tempestivamente, fatto istanza di essere
avvisato dell’eventuale richiesta di archiviazione.
Ma nessun avviso di detta richiesta risulta essergli stato notificato, né dal
Pubblico ministero né dal Giudice per le indagini preliminari, prima della
deliberazione sulla archiviazione.
3. Il decreto impugnato, emesso in violazione dell’art. 408 cod. proc. pen. e
con sostanziale elusione del principio del contraddittorio, va pertanto annullato
senza rinvio, e gli atti vanno restituiti al Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Modena perché proceda con l’osservanza dei debiti incombenti.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli
atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modena.
Così deciso il 5 maggio 2015
Il consigliere est

ore

Il Presidente

previo avviso al Bondi della richiesta di archiviazione, avanzata dal Pubblico

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