Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25862 del 05/05/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 25862 Anno 2015
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: DI TOMASSI MARIASTEFANIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da MOUHAMADOU GAYE, nato a Dakar, Senegal, il
18/02/1979, persona offesa,
avverso il decreto di archiviazione emesso in data 20/05/2011 dal Giudice
per le indagini preliminari del Tribunale di Catania,
nei confronti di NICOTRA Salvatore, nato a Catania il 25/06/1956, indagato.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere M.Stefania Di Tornassi;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Giuseppina Fodaroni, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza
rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al Giudice per le
indagini preliminari per l’ulteriore corso.

RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento in epigrafe, emesso il 20 maggio 2011, il Giudice
per le indagini preliminari del Tribunale di Catania disponeva l’archiviazione del
procedimento iscritto al n. 8432/2008 r.g.n.r. nei confronti di NICOTRA Salvati:afe

1

Data Udienza: 05/05/2015

per i reati di cui agli artt. 22 d.lgs. n. 286 del 1998 e 640 cod. pen., scaturito da
denunzia – querela di MOUHAMADOU GAYE.
2. Ha proposto ricorso MOUHAMADOU GAYE a mezzo del difensore e
procuratore speciale avvocato Enzo Merlino, rappresentando di avere avuto
conoscenza del provvedimento solo in data 29 luglio 2014, a seguito della
richiesta di copia dell’incartamento processuale, e chiedendo l’annullamento del
decreto, perché emesso senza tenere in alcun modo conto dell’opposizione
proposta dalla persona offesa, depositata il 25 marzo 2011, avverso la richiesta

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Osserva il Collegio che il ricorso deve ritenersi tempestivo, non risultando
che il ricorrente abbia avuto conoscenza del provvedimento impugnato, mai
notificatogli, prima della data indicata in ricorso, e appare fondato.
Come esattamente rimarca il Procuratore generale, risulta dagli atti la
rituale, e tempestiva, opposizione della persona offesa ricorrente alla richiesta di
archiviazione del Pubblico ministero, ma a tale opposizione non si fa cenno
alcuno nel decreto del Giudice per le indagini preliminari, neppure al limitato fine
di valutarne l’ammissibilità e di misurare alla luce delle osservazioni con esso
articolate il giudizio sulla infondatezza della notizia di reato.
3. Il decreto impugnato, così emesso in sostanziale violazione del principio
del contraddittorio, va pertanto annullato senza rinvio, e gli atti vanno restituiti
al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania per quanto di sua
competenza ai sensi dell’art. 410 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli
atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania.
Così deciso il 5 maggio 2015
Il consigliere este ore

Il Presidente

di archiviazione avanzata dal Pubblico ministero 1’8 marzo 2011.

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