Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25861 del 05/05/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 25861 Anno 2015
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BARBOUCH MOHAMED IKBAL BEN SALEM N. IL 16/07/1970
avverso l’ordinanza n. 2319/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
TORINO, del 21/05/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;
lette/sopgite le conclusioni del PG Dott. R

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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 05/05/2015

RILEVATO IN FATTO
Con ordinanza in data 21.5.2014 il Tribunale di sorveglianza di Torino dichiarava inammissibile
l’impugnazione proposta da BARBOUCH MOHAMED IKBAL BEN SALEM avverso il
provvedimento del Magistrato di Cuneo in data 27.2.2014 con il quale era stata disposta
l’espulsione del predetto straniero dallo Stato.
Il Tribunale di sorveglianza premetteva che il Barbouch era stato condannato dalla Corte
d’appello di Torino con sentenze in data 30.11.2005 e 14.5.2008 per violazioni della legge

Con le predette sentenze era stata disposta, ai sensi dell’art.86 DPR 309/1990, l’espulsione del
condannato dallo Stato.
Il Magistrato di sorveglianza, con il menzionato provvedimento, aveva disposto l’espulsione,
ritenendo il Barbousch persona socialmente pericolosa, in considerazione della gravità dei
delitti commessi; della interruzione dei rapporti, prima dell’inizio del periodo di carcerazione
terminato il 21.1.2014, con la moglie italiana e con i figli minori di nazionalità italiana; della
mancanza di sostegni lavorativi, amicali ed abitativi, mancanza che rendeva probabile la
ripresa dell’attività delinquenziale.
Il Tribunale di sorveglianza riteneva del tutto generici i motivi di impugnazione, poiché con gli
stessi non erano state contestate le ragioni per le quali il Magistrato di sorveglianza aveva
ritenuto il Barbousch persona socialmente pericolosa; erano stati solo dedotti il buon
comportamento serbato nel periodo di carcerazione e l’esistenza di due figli minori, criticando
la mancata motivazione circa la richiesta applicazione della libertà vigilata in luogo
dell’espulsione, quando, secondo il giudice di secondo grado, anche sul punto il Magistrato di
sorveglianza aveva indicato la ragione della inopportunità della richiesta sostituzione.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore, chiedendone
l’annullamento, con il primo motivo, per vizio di motivazione.
Nel reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza si era sostenuto che il
ricorrente, in considerazione del suo buon comportamento nel periodo di detenzione, non

stupefacenti alla pena complessiva di anni 6 e mesi 6 di reclusione.

poteva essere più considerato pericoloso.
Era peraltro ovvio che non avesse potuto tenere i rapporti con i figli minori mentre era
detenuto e, contrariamente a quanto affermato dal Magistrato di sorveglianza, il ricorrente,
dopo essere uscito dal carcere, aveva ripreso i rapporti con la ex moglie e con i figli e stava
svolgendo un’attività lavorativa.
Con il secondo motivo ha sostenuto che, non essendo stato privato della potestà genitoriale, al
ricorrente doveva essere rilasciato il permesso di soggiorno ex art. 30 lett. d) D.L.vo
286/1998.
Con il terzo motivo ha sostenuto la carenza della motivazione dell’ordinanza impugnata nella
parte in cui aveva condiviso la decisione del primo giudice di non sostituire l’espulsione con la
libertà vigilata.
1

f/c

CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di ricorso sono infondati.
Il Tribunale di sorveglianza ha indicato, con motivazione adeguata, i motivi per i quali il
ricorrente doveva essere considerato persona socialmente pericolosa, anche dopo aver
scontato la pena: era stato ripetutamente condannato per episodi di spaccio di sostanze
stupefacenti di non lieve gravità e, non avendo un’attività lavorativa e non risultando inserito
in un contesto familiare e sociale, risultava probabile che si sarebbe procurato i mezzi per

Nel ricorso si è sostenuto che il Barbousch, dopo la scarcerazione, sarebbe rientrato in famiglia
e avrebbe svolto una lecita attività lavorativa, ma trattasi di deduzioni di fatto che – oltre a
non essere minimamente provate – non possono essere prese in considerazione in sede di
legittimità.
Astrattamente il ricorrente avrebbe potuto chiedere ex art.30/1 lett. d) D.L.vo 286/1998 il
permesso di soggiorno, in quanto genitore di minori italiani residenti in Italia, ma questo suo
rapporto parentale non è ostativo all’espulsione, in quanto, secondo quanto accertato dai
giudici di merito, il ricorrente già prima del periodo di detenzione non conviveva più con i figli
minori e neppure con il coniuge, e la convivenza con parenti entro il secondo grado o con il
coniuge di nazionalità italiana è condizione necessaria per rendere operante il divieto di
espulsione previsto dall’art.19 del citato decreto legislativo.
Risulta, infine, adeguatamente motivato anche il rigetto della richiesta di sostituzione
dell’espulsione con la libertà vigilata, avendo i giudici di merito ritenuto che la pericolosità
sociale del ricorrente non potesse essere controllata mediante l’applicazione di una misura di
sicurezza non espulsiva.
Peraltro, ogniqualvolta la legge prevede nei confronti di un cittadino straniero l’espulsione o
l’allontanamento dallo Stato, la sua sostituzione è consentita solo quando risulta
giuridicamente o materialmente impossibile l’esecuzione della misura tipicamente prevista
dall’Ordinamento.
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma in data 5 maggio 2015
Il Consigliere estensore

Il Presidente

vivere dedicandosi nuovamente allo spaccio di sostanze stupefacenti.

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