Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25860 del 05/05/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 25860 Anno 2015
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: DI TOMASSI MARIASTEFANIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da DARA Vincenzo, nato a San Cono il 25/03/1967,
avverso l’ordinanza emessa in data 31/03/2014 dal Tribunale di Enna.
Visti gli atti, l’ordinanza impugnata, il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere M.Stefania Di Tornassi;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Francesco Mauro Iacoviello, che ha concluso chiedendo l’annullamento
con rinvio del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza in epigrafe, emessa dal Tribunale di Enna in composizione
monocratica, veniva rigettato l’incidente di esecuzione promossa da DARA
Vincenzo, volto a far dichiarare non esecutiva la sentenza emessa nei suoi
confronti dal Tribunale di Enna in data 23 maggio 2012 e nullo l’ordine di
esecuzione emesso dal Pubblico ministero il 12 dicembre 2013.
A ragione del rigetto, il provvedimento osserva che, diversamente da quanto
sostenuto dal ricorrente, avverso detta sentenza non risultava proposta nei
termini alcuna impugnazione, risultando privo di sottoscrizione il timbro apposto
sull’atto di appello depositato dal difensore.

1

Data Udienza: 05/05/2015

2. Ha proposto ricorso il DARA a mezzo del difensore, avvocato Giuseppina
Monastra, chiedendo l’annullamento della ordinanza impugnata.
2.1. Con un primo motivo denunzia la nullità dell’ordinanza impugnata
emessa dal Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott.
Tigano, all’esito di udienza camerale tenuta, invece, dal Tribunale in
composizione collegiale, presieduto dallo stesso magistrato, dott. Tigano.
2.2. Con il secondo motivo rimarcata, per la ragione prima esposta,
l’incompetenza del giudice che si era pronunziato, osserva nel merito che la
1990, era stata depositata in cancelleria il 21 novembre 2012 e che avverso la
stessa era stato proposto appello con atto del difensore depositato il 5 febbraio
2013. Né non poteva dubitarsi della ritualità e tempestività del deposito dell’atto
d’impugnazione, nonostante la relativa attestazione mancasse della firma del
funzionario, alla luce dei principi affermati da Cass. n. 7474 del 2013 e della
prassi consolidata del Tribunale di Enna di apporre timbri di deposito corredati
dalla data dello stesso ma non accompagnati da sottoscrizione alcuna (come
assertivamente dimostravano le copie di altri atti depositati, allegati al ricorso).

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Osserva il Collegio che il primo motivo di ricorso appare fondato e, allo
stato, assorbente.
Come esattamente rileva il Procuratore generale, dagli atti emerge, infatti,
che l’incidente di esecuzione venne discusso in udienza camerale dinanzi al
competente Tribunale in composizione collegiale.
Il provvedimento emesso all’esito dal medesimo magistrato che presiedeva
quel collegio ma indiscutibilmente quale giudice monocratico risulta dunque
viziato da nullità, non potendo essere formalmente ricondotto al giudice che
aveva proceduto in camera di consiglio e competente a decidere.
2. L’ordinanza impugnata va pertanto annullata senza rinvio e gli atti vanno
trasmessi al Tribunale collegiale di Enna perché provveda sull’incidente di
esecuzione.
Resta, come detto, assorbito, ma non precluso, il secondo motivo.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli
atti al Tribunale di Enna in composizione collegiale.
Così deciso il 5

ggio 2015

sentenza di condanna, per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del

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