Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25858 del 05/05/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 25858 Anno 2015
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: DI TOMASSI MARIASTEFANIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da AVOLIO Emanuele, nato a Napoli il 09/02/1989,
avverso il decreto emesso in data 23 ottobre 2013 dal Presidente del
Tribunale di sorveglianza di Napoli.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere M.Stefania Di Tomassi;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Mario Pinelli, che ha concluso chiedendo la declaratoria
d’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
1. Con il decreto in epigrafe il Presidente del Tribunale di sorveglianza di
Napoli ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc.
pen., le richieste di semilibertà e, in subordine, di liberazione condizionale,
avanzate da Emanuele AVOLIO.
Osservava, a ragione, che l’AVOLIO, detenuto in espiazione della pena a lui

1

Data Udienza: 05/05/2015

inflitta per tre rapine aggravate, non aveva ancora espiato i due terzi della pena
richiesti dall’art. 50 Ord. Pen., e neppure aveva adempiuto le obbligazioni civili
nascenti dai reati,né aveva dimostrato di non essere nelle condizioni per
adempiervi.
2. Ha proposto ricorso l’AVOLIO personalmente, che chiede l’annullamento
della ordinanza impugnata per la parte in cui aveva dichiarato inammissibile la
sua richiesta di semilibertà, deducendo che, con riferimento alle due condanne in
esecuzione, per complessivi 9 anni, 9 mesi e 10 giorni di reclusione, aveva già
concessione di liberazione anticipata, per ulteriori 405 giorni. Sicché gli
restavano da espiare ancora solamente 3 anni e 3 mesi, non già 4 anni.
Evidenziava quindi la meritevolezza del beneficio alla luce del
comportamento tenuto in carcere, all’impegno posto nella partecipazione
all’opera di rieducazione e ai corsi di istruzione e di perfezionamento
professionale seguiti con profitto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Osserva il Collegio che il ricorso appare quantomeno infondato.
Dalla certificazione del DAP acquisita in data odierna emerge che la data
finale della esecuzione delle pene inflitte all’Avolio è ad oggi fissata, considerato
il presofferto e la liberazione anticipata, al 5 febbraio 2017, con decorrenza dal 6
settembre 2008, data del suo arresto. Non risulta, dunque, che al momento
della decisione impugnata, depositata il 31 ottobre 2013, il ricorrente avesse
ancora espiato i due terzi – richiesti dall’art. 50 Ord. Pen. in relazione al titolo dei
reati – della pena in esecuzione.
Mentre le diverse affermazioni del ricorrente sono prive di autosufficienza.
2. Il ricorso va pertanto rigettato e il ricorrente deve essere condannato al
pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 5 maggio 2015
Il consigliere esteri

e

Il Presidente

espiato 5 anni, 3 mesi e 10 giorni, a cui andavano aggiunti i periodi oggetto di

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