Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25857 del 05/05/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 25857 Anno 2015
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
FIRENZE
nei confronti di:
ROSSI PAOLO N. IL 22/05/1965
avverso l’ordinanza n. 3716/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di
FIRENZE, del 03/12/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;
lette/s.~ le conclusioni del PG Dott. F.

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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 05/05/2015

RILEVATO IN FATTO
Con ordinanza in data 3.12.2013 il Tribunale di sorveglianza di Firenze concedeva a ROSSI
PAOLO la riabilitazione in ordine alle seguenti condanne:
-sentenza 12.4.1990 GIP Tribunale di Arezzo, irrevocabile dal 25.10.1990;
-sentenza 10.12.2003 Tribunale di Arezzo, sez. dist. Di San Sepolcro, irrevocabile
da 11 , 11.2.2004.
Il Tribunale riteneva che l’istante, nel periodo di legge, avesse dato prove effettive e costanti di

dovute.
Riteneva, inoltre, che non vi fossero obbligazioni civili da adempiere in conseguenza dei reati
commessi.

Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la Procura generale della
Repubblica di Firenze, chiedendone l’annullamento per erronea applicazione dell’art.179 cod.
pen. e per difetto di motivazione, in quanto il Tribunale di sorveglianza aveva accolto la
domanda di riabilitazione, senza accertare se l’istante avesse provveduto a risarcire il danno
derivante dai reati commessi, incendio boschivo colposo e furto aggravato.
Secondo il ricorrente, dagli atti non risultava né che il Rossi avesse provveduto a risarcire i
danni suddetti, né che fosse nell’impossibilità economica di provvedere al risarcimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
L’art.179 cod. pen. stabilisce che la riabilitazione non può essere concessa quando il
condannato non abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che dimostri di
trovarsi nell’impossibilità di adempierle.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di richiesta di riabilitazione, anche in relazione
ad una sentenza di patteggiamento, il giudice è tenuto ad accertare se il condannato che
richiede il beneficio si sia in qualche modo attivato al fine di eliminare le conseguenze
civilistiche derivate dalla sua condotta criminosa, ovvero quali siano le ragioni per le quali il
medesimo sia stato nella impossibilità di adempiere le obbligazioni civili nascenti dal reato
ascrittogli (V. Sez. 1 sentenza n.4004 del 9.1.2014, Rv.259141).
Nell’ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza ha immotivatamente affermato che non
vi erano obbligazioni civili da adempiere, senza indicare in base a quali elementi fosse giunto
alla suddetta conclusione, mentre avrebbe dovuto considerare che i reati per i quali il Rossi ha
chiesto la riabilitazione cagionano danni quanto meno morali alle parti lese, e quindi l’istante
aveva l’onere, nel chiedere la riabilitazione, di provare che in qualche modo si era attivato per
risarcire i danni, ovvero doveva allegare l’impossibilità di adempiere alle obbligazioni civili
nascenti dai reati per i quali era stato condannato.

1

buona condotta e rilevava che aveva provveduto al pagamento delle spese processuali, ove

Pertanto, l’ordinanza deve essere annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Firenze
per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Firenze.

Cosí deciso in Roma in data 5 maggio 2015

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